Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
CC 75048 0 35 68 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Teneste 84 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente R.G.N. 4573/01 Dott. Bruno ODDO Consigliere Dott. Massimo Cron. 8159 CICALA Consigliere Dott. Mario Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud. 01/07/02 DI PALMA Dott. Salvatore Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ESENTE DA REGISTRAZIONE ai mi art 13 quinquies SENTENZA 626/5184m. 159 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2002 CAMPIONE CIVILE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
75048 2962 ricorrente
contro
FONTE GEO;
intimato avversO la sentenza n. 410/99 della Commissione il tributaria regionale di PERUGIA, depositata 14/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.410/06/99 del 14 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle entrate di Pe- rugia - avente ad oggetto l'iscrizione ruoloa della per il maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da GE NT 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legitti- 2 mo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che GE NT, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui 3 l'art.3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare ESENTE DA REGISTRAZIONE sulle spese. Qi semi ert 13 quinquies
P.Q.M.
6.2615184 m..159 Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 1° luglio 2002 Il Presidente Il rel. ed est. Bruno Saccucci Salvatore Palma Nerwer Arueldo Giens NCANCELLERIA 11 MOR 2003 IL CANCELLIE Amak CELLIERE C1 Arnold Calcu 4 sano