Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
AULA "B" 0 1 449 / 04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13712/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Şigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Salvatore Senese Presidente Cron. 2730 D'Angelo Consigliere Dott. Bruno Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 11 giu- Dott. Attilio Celentano Consigliere gno 2003 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ACLI, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani di Avel lino in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, presso l'avv. Prof. Fabrizio Proietti ch e la rappresenta e difende giusta delega in atti;
3618 ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, e lettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Dome- n 1 . . nico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 1618/2000, decisa il 31 ottobre 2000 e pub- blicata il 20 novembre 2000, resa dal Tribunale di Avellino nel procedimento n. 373/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Antonietta Coretti per delega avv. Correra;
udito il P.M. che, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 8 febbraio 1993 l'Associazione Cristiana Lavo- ratori Italiani, sede di Avellino, ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Avellino e relativo al pagamento di contributi e accessori afferenti ad un rapporto di lavoro dipendente. L'Associazione opponente ha sostenuto trattarsi di rapporto di li- bera collaborazione su base volontaristica, senza osservanza di orario e senza vincoli di subordinazione. Con sentenza n. 460/99, in data 17 marzo - 19 aprile 1999, il giu- dice adito ha rigettato l'opposizione. Ha interposto appello l'Associazione ACLI e in esito il gravame è stato rigettato con sentenza n. 1618/2000, emessa in data 31 otto- bre 20 novembre 2000 dal Tribunale di Avellino. 2 M La decisione viene così motivata. Osserva il Collegio di merito che non sono state smentite le cir- costanze di fatto riferite dal prestatore d'opera nel corso delle indagini ispettive e nella deposizione resa quale testimone, nel senso che egli ha prestato attività di dattilografia e di proto- collo dietro compenso fisso mensile, mentre dalla documentazione prodotta da parte appellante lo stesso risulta indicato com e "collaboratore interno" e "addetto trattazione pratiche". Osserva ancora che nessuna rilevanza può avere la mancanza di un vincolo d'orario, essendo dimostrato che la prestazione veniva giornalmente resa, mentre il versamento di un corrispettivo con- traddice l'assunto circa una prestazione su base volontaristica. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 22 marzo 2001, propone ricorso per cassazione l'Associazione ACLI con atto notificato in data 19 maggio 2001, sulla base di tre motivi. controricorso notificato in data 12 giugno L'INPS resiste con 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n.3 del l'art. 360 la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc, cpc. Si Osserva che il prestatore d'opera è stato escussO come teste pur se portatore di un interesse che poteva giustificarne l'inter- vento in causa e ancora che le dichiarazioni confessori e raccolte nel verbale redatto dinanzi alla Commissione di conciliazion e non 3 M Л --- potevano esser revocate nel corso della deposizione testimoniale. La censura non appare fondata. Si osserva anzitutto che "il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profi- larsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisio- ne, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cpc, in quan- to sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte" (Cass., sez. lav., 21 novembre 2001, n. 14670, 19 giugno 1997 n. 5482). Si rileva ancora che la censura manca di decisività poiché i l Col- legio di merito richiama il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste come elementi che non trovano smentita alcuna e appaiono confortati dalla documentazione proposta dall'appellante, sì che le circostanze riferite vengono richiamate quali fatti storici la cui veridicità viene accertata aliunde. Nessun effetto può dunque avere l'incapacità del teste, ancorché tempestivamente denunciata al giudice che lo ha ammesso. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo360 cpc, della controversia individuato nell'accertamento dell a natura su- bordinata del rapporto. Si denuncia altresì, con riferimento al n. la violazione degli artt. 2094, 2697 CC, 1163 dell'art. 360 cpc, 4 M cpc, 1362 e seguenti cc. Si richiama il verbale di conciliazione e si Osserva che le parti hanno escluso in quella sede la sussistenza di qualsiasi rapporto di collaborazione, le somme corrisposte mensilmente avevano natura di rimborso spese, l'importo versato in sede transattiva aveva co- me causale il risarcimento danni. Le censure non appaiono fondate. Si premette che l'accertamento della volontà delle parti con- traenti in relazione al contenuto di un negozio impone un'inda- gine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di me- rito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il profi- 10 di una inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico, seguito dal giudice per giunge- re alla decisione adottata e nella violazione delle regole di er- meneutica;
tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della ricostru- zione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una cen- sura inammissibile in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1989 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468). Si Osserva ancora che per il noto principio dell'autosufficienza 5 M Л del ricorso per cassazione la parte che denuncia l'erronea inter - pretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo inte- gralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo. E poiché il verbale di conciliazione non è stato riportato nel ri- corso, non è consentito invocare il controllo del giudice di le- gittimità su un asserito difetto di motivazione del giudice di me- rito che non avrebbe tenuto conto delle circostanze desumibili dallo stesso. ' E però il caso di osser vare, per completezza, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugna ta con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legi ttimità non il potere di riesaminare il merito della intera v icenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi, la sola facoltà di controllo, sotto il pro- filo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spet- ta, in via esclusiva, il compito di individu are le fonti del pro- prio convincimento, di assumere e valutare le prove, di control- larne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le com- plessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fa tti ad esse sottesi, dan- do così liberamente prevalenza all'uno 0 all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente pre visti dalla legge. 6 Mr Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato 0 insufficiente esame di punti decisivi dell a controversia, prospet- tati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista in- sanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adotta- te, tale da non consentire l'identificazione del procedimento lo- giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il gico vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragio- namento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi del- la controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassa- zione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; Cass., sez. III, 15 aprile 2000, n. 4916, Cass. 24 luglio 2000, n.9716, Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 456, Ca ss., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass., sez. Mey 7 III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 no- vembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795). A tali principi non si è attenuta l'odierna ricorrente la quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita ad offrire una diversa lettura del materiale probatorio. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt, 115 e 116 cpc, 2697 cc "in re- lazione alla valutazione dei riscontri probatori nel loro globale complesso"; si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di omessa motivazione quanto al valore attribuito ai fini decisori alla deposizione del prestatore d'opera. La censura non appare fondata. Si Osserva anzitutto che non viene indicato, al di là della mera enunciazione della norma invocata, un qualsiasi principio di di- ritto che sarebbe stato violato o erroneamente applica to e pertan- to la denuncia va ricondotta nell'ambito del viz io di motivazione. Così delimitato l'ambito della censura è agevole rilevare, sulla base dei principi sopra richiamati, che viene censurato un giudi- zio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai canoni della logica. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
M 8 La Corte Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1600 oltre a € 2.000,00 per onorario. Roma, 11 giugno 2003 IL PRESIDENTE/aluate/ I D , IL CONSIGLIERE ESTENSOREPlate be O L L A 0 S 3 1 O S 3 B . A 5 I T T , D R . A A ' A N S T L E L S P 3 E S O 7 - I D P 8 N I - M S I G 1 N O 1 IL CANCE WERE A E D A S E D I E Deposition Cancelleria G T E A G , N O E O E S T 27 . 2004 L R E T T I S I A R I L G D L E CANCELLIERE R E O D