Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 01 4 6 1 /03 Locazione. Indennità SEZIONE TERZA CIVILE avviamento commerciale Composta dagli Ill.mi Sigg. R.G.N. 7130/01 Dott. Angelo Presidente - Consigliere Dott. Michele LO PIANO 3135 Cron. Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA - uez Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 28/11/02 Consigliere - Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE ALCEM SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO DA RUGGIERO 71, presso 10 studio dell'avvocato UGO MALVAGNA, che lo difende unitamente all'avvocato FABRIZIO GAMBA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IL LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO CECCHI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO2002 2353 RONZONI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 261/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, seconda sezione civile emessa il 15/3/2000, depositata il 03/04/00; RG.883/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato CARLO CECCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.2001, la s.r.l. Immobi- liare Alcem ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 15.3.2000 della Corte di Appello di Brescia ' resa nel giudizio n. 883/99 tra la predetta società e la spa. Il Leasing. Resiste con controricorso la società intimata Motivi della decisione 婆 a pena di cpc.prevede L' art. 366, 3° comma inammissibilità che il ricorso contenga l'esposizione ' sommaria dei fatti di causa Tale requisito deve esse- + re verificato unicamente in base alle risultanze del ricorso stesso non altrimenti integrabili (vedi Cass. III 30.3.2001 n. 4743 ). In questo senso si dice che il ricorso deve essere 2 1 con la narrazione 1 onde consentire autosufficiente dei fatti che hanno generato la causa e della successi- va vicenda processuale , la piena cognizione , da parte del giudice di legittimità del thema decidendum.Tale ' cognizione può ben ricavarsi non soltanto dalla lettura della parte narrativa del ricorso ma anche dall'esame I allorché questi contengano elementi suffi- dei motivi cienti al suddetto scopo . ( vedi Cass. III 20.2.1999 n. 1430 ). Ciò detto devesi rilevare nel ricorso in oggetto la mancanza completa dell'esposizione dei fatti di cau- sa che non sono desumibili neanche dai motivi di grava- me cosicché non risulsulta fosservato il dettato di legge di cui all'art. 366 n. 3 cpc. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità devono essere regolate secondo quanto is l'art. 91 cpc,
P Q M
La Corte Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione che liquida in euro cento 3500 oltre euro per onorario in favore del resistente. Così deciso in Roma addì 28.11.2002. Il Presidence Il Cons. est. Augah funkow Аирл Julirlen IL CANCELLIERE C1 3 Ennocente Battista