Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15067 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Il mi Sigg.ri Magistrati: Presidente150677 9 Dott. Giovanni R.G.N. 11789/00 Cron. 30598 Consign here PLENTEDA Dott. Donato Rep. 3989 Rel. Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Dott. UI MACIOCE Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T E N ZA sul ricorso proposto da: MA AN, elettivamente domiciliato in ROMA CLODIA 29, presso l'avvocato CLAUDIO CIRCONVALLAZIONE BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMEDEO GATTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ZIBELLO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRINCIPESSA presso l'Avvocato ANGELO CLARIZIA CLOTILDE 2, rappresentato e difeso dall'avvocato OSCAR CAROSELLI, 2003 706 giusta procura a margine del controricorso;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 22/00 del Tribunale di PARMA, depositata il 20/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Bevilacqua che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto, depositato in data 17.12.1996, TO FR proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 29.10.1996, con la quale il Sindaco del Comune di Zibello aveva ingiunto al TO stesso, in qualità di amministratore della società TIR 83 s.r.l., di pagare la somma di £. 164.119.166 per la violazione del limite di profondità di escavazione, indicato nell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva, rilasciata in data 12 luglio 1993 dal Comune summenzionato alla società TIR 83 s.r.l.. L'opponente esponeva: che la contestazione del Corpo Forestale dello Stato, in data 28 marzo 1996, era avvenuta nei confronti di BA GI UI IO ( indicato come trasgressore), operaio dell'impresa RR LI di Torrile, senza che a quello fosse stata, poi, effettuata la notifica né del verbale di accertamento né di alcun altro atto;
che il processo verbale di accertamento della violazione con indicazione di BA GI UI IO come trasgressore era stato notificato, in data 26 luglio 1996, alla ditta LI RR e a colui che veniva qualificato come obbligato in solido, ossia al TO FR, amministratore della società TIR 83 s.r.l.; che la successiva ordinanza ingiunzione del 29 ottobre 1996 era stata pronunciata nei confronti del medesimo TO ed era stata però notificata alla società TIR 83 s.r.l. presso la sua sede;
che la notifica del processo verbale di accertamento della violazione era avvenuta nei confronti di tutti i soggetti oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 10 della legge Regionale Emilia Romagna 21/1984; 1 che, nel merito, il provvedimento era infondato, in quanto nell'effettuare il calcolo della volumetria del materiale assertivamente estratto in violazione dell'autorizzazione, non si era tenuto conto del fatto che a seguito della piena del fiume Po del novembre 1994 l'area di scavo era stata sconvolta dalla furia delle acque, che avevano asportato consistenti quantitativi di materiale e avevano, inoltre, divelto i capisaldi di riferimento delle misurazioni. Chiedeva, pertanto, l'opponente, che l'ordinanza ingiunzione fosse dichiarata nulla per mancata attivazione del procedimento amministrativo nei confronti del trasgressore, obbligato principale, e, comunque, perché emessa nei confronti di un soggetto (TO FR) non obbligato in via solidale con l'autore materiale della violazione e per di più notificata alla società TIR 83 s.r.l. e non alla persona fisica del TO;
che, in subordine, la obbligazione di pagamento fosse dichiarata estinta per mancato rispetto dei termini relativi alla notifica del processo verbale, stabiliti dall'art. 10 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 21 del 1984; che, in ulteriore subordine, l'ordinanza di pagamento fosse annullata non consentendo questa di fornire al destinatario tutti gli elementi necessari per ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione nella quantificazione delle volumetrie assertivamente estratte in violazione dell'autorizzazione. Costituitosi in giudizio, il Comune di Zibello chiedeva il rigetto della opposizione. In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza del 28 febbraio 2000, depositata il 20 marzo 2000, il Tribunale di RM, sezione distaccata di Fidenza, respingeva l'opposizione. 2 Avverso detta sentenza TO FR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. Il Comune di Zibello ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 22 della Legge Regionale Emilia Romagna 28 aprile 1984 n. 21 e degli artt. 6, 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Secondo il ricorrente la mancata notifica nel termine di novanta giorni a BA GI UI IO, autore dell'illecito amministrativo, degli estremi della con la violazione comporterebbe la nullità del procedimento culminato irrogazione della sanzione al TO FR, quale responsabile solidale per il pagamento della stessa. Pertanto, il Tribunale di RM avrebbe errato nel ritenere che la mancata notifica degli estremi della violazione all'autore materiale dell'illecito amministrativo comporti, quale unica conseguenza, l'estinzione per il medesimo della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria. Il Tribunale, poi, avrebbe errato nel considerare responsabile solidale il TO. In virtù del disposto dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, avrebbe dovuto, invece, ritenere tale la società TIR 83 s.r.l., essendo questa e non il TO, suo amministratore, titolare del diritto personale di godimento sulla cava. Il Tribunale avrebbe errato, ancora, nel ritenere tempestiva la notifica degli estremi della violazione in data 26 luglio 1996, errore che sarebbe dovuto al fatto di aver considerato come termine iniziale di decorrenza il 9 maggio 1996, data in 3 cui sarebbe stato trasmesso al Comune di Zibello l'elaborato portante le risultanze definitive degli accertamenti tecnici eseguiti dal geom. Iamiglio. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare come dies a quo o il giorno dell'avvenuta contestazione (28 marzo 1996) o, tutto al più, il giorno (5 aprile 1996) di effettuazione e completamento dei rilievi plano-altimetrici per la determinazione dei quantitativi di materiale estratto e del calcolo della relativa sanzione. Conseguentemente, essendo stata effettuata oltre il termine di novanta giorni, di cui all'art. 10 della legge regionale Emilia Romagna n. 21 del 1984, avrebbe dovuto ritenere la notifica, di cui sopra, intempestiva e l'obbligazione di pagamento della sanzione estinta. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che la sanzione in questione sia stata comminata alla società TIR 83 s.r.l. e non personalmente al TO, avendo affermato, a fronte di un ingiunzione di pagamento, che vede quale soggetto obbligato al pagamento quest'ultimo, che l'ordinanza impone l'obbligo di pagamento a costui non in proprio, ma quale legale rappresentante della società e, dunque, vincola in definitiva la società e non la persona fisica. Il Tribunale di RM sarebbe incorso, ancora, in errore di valutazione in ordine alla asserita regolarità della notifica, dovuta alla confusione operata tra la società TIR 83 s.r.l. e TO FR e "tra le norme sostanziali e quelle procedurali relative alla notifica degli atti”, giungendo a sostenere che nessuna notifica era dovuta al TO.. La società TIR 83 s.r.l., infatti, non era stata destinataria di alcuna contestazione, non potendo considerarsi efficace nei confronti della stessa la notifica avvenuta 4 zm nei confronti del TO, indicato e generalizzato personalmente quale soggetto obbligato in via solidale. L'unico atto notificato alla società TIR 83 s.r.l. era l'ordinanza, con cui era stato ingiunto al TO il pagamento della sanzione comminata per la violazione posta in essere da BA GI UI IO. In tale situazione nessuna sanzione avrebbe potuto essere inflitta alla società summenzionata. Infine, il Tribunale di RM avrebbe recepito in modo del tutto acritico la valutazione del consulente tecnico d'ufficio in ordine alle superfici ed ai volumi di materiale estratto nella cava “Giare", pur essendo tale valutazione gravemente contraddittoria e viziata da errori logici. Né vi sarebbe alcun concreto elemento per determinare in modo non approssimativo e non ipotetico il volume di materiale effettivamente estratto dalla società TIR 83 s.r.l., data la mancanza, in conseguenza dell'alluvione del Po, del caposaldo di riferimento necessario per effettuare la misurazione. Il ricorso è inammissibile. Dagli atti acquisiti al processo, che ai fini del controllo della legittimazione processuale attiva e passiva delle parti secondo il costante insegnamento di - questa corte (cfr. tra le molte cass. n. 563 del 1966; cass. n. 3494 del 1974; cass. n. 6048 del 1982) - possono essere direttamente esaminati dal collegio, emerge quanto segue: la violazione, per cui è causa, è stata contestata, quale obbligato in solido, a TO FR, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. TIR 83 di RM (cfr. processo verbale di contestazione); 5 l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della somma dovuta per l'infrazione è stata emessa sempre nei confronti di TO FR, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. TIR 83 di RM (cfr. ordinanza-ingiunzione in atti) e notificata nella sede della società; l'opposizione alla ordinanza di cui sopra, come si legge nel ricorso in opposizione, è stata proposta da TO FR, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. TIR 83; la sentenza impugnata ha affermato che il provvedimento impugnato devesi ritenere emesso, quale responsabile solidale, nei confronti della società. Si legge testualmente in detta sentenza: il provvedimento impugnato è stato notificato alla società nella sua sede ed ingiunge il pagamento della sanzione al legale rappresentante, ovvero TO FR, amministratore unico. L'ordinanza condanna quest'ultimo non certamente in proprio, ma, nella veste, ossia nella qualità di legale rappresentante. Quindi la condanna è riferibile soltanto alla società. Ne consegue che nessuna notifica era dovuta al TO FR in proprio, che certamente non è, né è considerato e né potrebbe esserlo, solidalmente responsabile. All'ente è, infatti, chiaramente comminata la sanzione e ciò è evidente sia nel verbale d'accertamento sia nella successiva ordinanza sindacale. Pertanto, come chiaramente dedotto anche dal resistente, e non contestato neppure dal ricorrente, il responsabile solidale è proprio quest'ultimo, quale titolare di un diritto di godimento sulla cava oggetto della violazione.”. Atteso quanto precede, TO FR avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l TIR 83, essendo questa la destinataria dell'ingiunzione e questa la parte, nei cui confronti, come зиц 6 chiaramente emerge dalla riportata motivazione, è stata emessa la sentenza impugnata. Il TO, invece, pur non figurando quale parte, come su dimostrato, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, riguardando questo esclusivamente la società, di cui è amministratore, ha proposto detto ricorso in proprio, il che rende il ricorso stesso inammissibile per difetto della legittimazione attiva del ricorrente. Il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere, poi, condannato a rimborsare a controparte le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale espletata dal vincitore, appare giusto liquidare in complessivi euro 3.100,00 (tremilacento) di cui euro 3.000,00 per onorario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese giudiziali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma il 20 marzo 2003. | Consigliere estensore Il Presidente званий FranceЛои се ко COMA SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato Luisa Passinet Mira D ime - 9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE 7