Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 45697
CASS
Sentenza 12 settembre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.

Commentario1

  • 1Anno 2023
    https://dirittifondamentali.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 45697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45697
Data del deposito : 12 settembre 2023

Testo completo