Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 600 ter, comma terzo, cod. pen. (pornografia minorile commessa per via telematica) ha natura istantanea, in quanto la fattispecie è integrata ogniqualvolta venga posta in essere la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico prodotto mediante la partecipazione di minori di diciotto anni.
Commentario • 1
- 1. Monitoraggio Corte EDU dicembre 2012Alberto Scirè · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 8 Cedu 6. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) In tema di art. 2 Cedu segnaliamo in primo luogo, tra le sentenze pronunciate dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 42509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42509 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1786
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29111/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.G. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 6.5.2010 della Corte di Appello di Cagliari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Cagliari in data 17.4.2009, venne condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, quale colpevole del reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 3;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per la rimessione alle sezioni unite della questione della revocabilità del consenso prestato dal P.M.; in subordine per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Dessi Erika, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di colpevolezza di T.G. in ordine al reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 3, a lui ascritto per avere distribuito in via telematica immagini pornografiche prodotte mediante lo sfruttamento sessuale di minori, servendosi di un programma di condivisione del materiale contenuto nel proprio computer con gli altri utenti della rete internet.
A seguito di una perquisizione effettuata nella abitazione del T. da personale della Polizia Postale di Cagliari veniva rinvenuto nella stanza da letto dell'imputato un personal computer, acceso e collegato alla rete internet tramite una connessione ADSL, nonché numeroso altro materiale costituito da videocassette, CD-Rom e floppy disk contenenti filmati di genere pornografico e pedopornografico. Tramite l'espletamento di una consulenza tecnica veniva inoltre accertato che anche all'interno degli hard disk del computer era contenuto materiale pedopornografico e sull'hard disk principale era installato il programma Kazaa, utilizzato come programma di condivisione con gli utenti della rete.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che il possesso del materiale contenente filmati o immagini pedopornografiche poteva essere attribuito agli altri inquilini che condividevano con lui l'appartamento, i quali potevano avere utilizzato a loro volta la connessione ADSL, nonché la possibilità che il materiale contenuto nell'hard disk fosse stato scaricato all'insaputa dell'imputato mediante il controllo esterno del computer. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il T. di persona, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza.
Si osserva che l'imputato ed il P.M., titolare dell'inchiesta, avevano raggiunto un accordo in ordine alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; che, però, il P.M. presente all'udienza preliminare aveva espresso il proprio dissenso, chiedendo che il G.U.P. disponesse il rinvio a giudizio dell'imputato ed il giudice aveva provveduto in conformità.
Si deduce, quindi, che il dissenso espresso dal P.M. di udienza dopo che altro P.M. aveva prestato il proprio consenso alla applicazione della pena nella misura concordata, costituisce violazione del principio della irretrattabilità dell'azione penale sancito dall'art. 50 c.p.p., comma 3. Si aggiunge che il patteggiamento ha natura di accordo transattivo che interviene tra l'imputato ed il pubblico ministero, sicché nessuna delle parti può revocare il proprio consenso dopo che l'accordo è stato formalizzato. Sempre sul piano processuale si denuncia carenza di motivazione delle sentenze di primo grado e di appello in ordine alle ragioni per le quali le censure relative al mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento, riproposte sia dinanzi al Tribunale che oggetto dei motivi di gravame, non sono state ritenute meritevoli di accoglimento.
Nel prosieguo del ricorso si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza.
Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha escluso categoricamente che uno degli altri coinquilini potesse avere operato la distribuzione del materiale pedopornografico, ma ha contraddittoriamente riconosciuto come ammissibile che uno di detti inquilini potesse accedere liberamente nella stanza del T. , che non veniva lasciata chiusa a chiave.
Si aggiunge che tale circostanza doveva essere valutata in correlazione con le altre risultanze ed in particolare il fatto che il T. passava gran parte delle giornate fuori casa, che i rapporti tra i coinquilini risultavano tesi ed altro.
Sempre sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione si denuncia il travisamento delle dichiarazioni rese dal consulente di parte del T. in ordine alla possibilità, all'epoca dei fatti, che il computer dell'imputato fosse oggetto di controllo remoto da parte di un personal computer dall'esterno.
Si denunciano infine gli stessi vizi di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta che il fatto ascritto all'imputato venisse ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 600 quater c.p., per carenza di prove in ordine alla effettiva condivisione da parte del T. del materiale pedopornoghrafico contenuto nel suo computer. Preliminarmente la Corte osserva che il motivo di ricorso, con il quale il T. denuncia la violazione della legge processuale in relazione alla revoca da parte del P.M. di udienza del consenso già prestato alla definizione del processo mediante applicazione della pena sull'accordo delle parti, è infondato.
L'art. 444 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 11, esclude la possibilità di applicare il rito del patteggiamento, tra gli altri, ai reati di cui all'art. 600 ter c.p., commi, 2, 3 e 5.
Sicché è evidente che il P.M. originariamente aveva prestato il proprio consenso al patteggiamento erroneamente e l'accordo delle parti era nullo per violazione di legge.
La carenza di motivazione dei vari provvedimenti giudiziali sul punto risulta, pertanto, irrilevante.
Peraltro, deve essere anche osservato che la decisione del G.U.P. di non accogliere il precedente accordo delle parti, disponendo il rinvio a giudizio dell'imputato, è in ogni caso assorbente della questione relativa alla irretrattabilità del consenso prestato dal P.M., non essendo il predetto accordo vincolante rispetto alla decisione del giudice.
Anche gli ulteriori mezzi di annullamento con i quali si denunciano vizi di motivazione della sentenza impugnata sono infondati. Sotto l'apparente denuncia di carenze motivazionali della sentenza il ricorrente sostanzialmente prospetta una diversa valutazione delle risultanze probatorie, già disattesa dalla Corte territoriale con congrua motivazione.
Invero, la possibilità che i coinquilini del T. potessero accedere nella stanza di questi è stata esaminata dalla sentenza impugnata quale mera ipotesi sostenuta dalla difesa, mentre l'accertamento della riconducibilità del materiale pedopomografico al T. è fondata su una motivazione assolutamente esaustiva, immune da vizi logici, con la quale è stato valorizzato, in particolare, l'accertamento relativo alla grandissima quantità di materiale rinvenuto nella stanza dell'imputato e non occultato, sicché è stato escluso che costui non si sarebbe accorto della sua presenza, se fosse stato portato da altri.
È stato anche evidenziato dai giudici di merito che nell'appartamento non vi erano altri computer oltre quello dell'imputato.
Quanto agli ulteriori rilievi sono fondati su una diversa lettura delle dichiarazioni del consulente di parte e comunque sono posti a fondamento di una prospettazione meramente ipotetica di cui era già stata esclusa l'attendibilità dai giudici di merito. Anche in ordine all'accertamento dell'attività di diffusione del materiale pedopornografico da parte del T. vi è adeguata motivazione, fondata sul rilievo dell'esistenza di files lasciati nella cartella destinata alla condivisione e di fatto utilizzati a tale fine mediante il programma Kazaa.
La Corte deve, però, rilevare che i fatti commessi dall'imputato tra l'(omesso) sono stati considerati dalla sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, come un unico reato, evidentemente di natura permanente, con la conseguente determinazione unitaria della pena.
Orbene, tale interpretazione contrasta con il dettato dell'art. 600 ter c.p., comma 3, che senza ombra di dubbio configura la fattispecie criminosa da esso prevista quale reato istantaneo, in quanto la violazione della norma si verifica ogni qualvolta viene posta in essere la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico prodotto mediante la partecipazione di minori di diciotto anni.
Deve essere inoltre rilevato, in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, che, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado nel 2009, trova applicazione l'art. 158 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2, sicché la prescrizione decorre da ogni singolo episodio di diffusione del materiale pedopomografico.
Orbene, nel caso in esame, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., come modificati dalla predetta L. n. 251 del 2005, risultano allo stato prescritti tutti fatti commessi dall'imputato fino all'(omesso) . La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente a tali fatti per la indicata causale.
Va, invece, disposto il rinvio alla Corte territoriale in ordine alla determinazione della pena per i fatti commessi nel periodo residuo. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per i fatti commessi fino all'11.5.2003, perché estinti per prescrizione, e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, altra sezione, per la determinazione della pena in ordine ai reati residui. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 11 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010