Sentenza 7 novembre 2002
Massime • 1
La realizzazione di opere sul demanio marittimo in assenza della autorizzazione prevista dall'art. 54 cod. nav. configura il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. anche dopo la delega alle Regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai Comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venire meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione che concorre con la concessione edilizia sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all'ente locale del governo e sviluppo del territorio in materia edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene alla autorizzazione demaniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2002, n. 8110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8110 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Francesco Toriello Presidente
2. Dott. Aldo Fiale Consigliere
3. Dott. Guido De Maio Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere
5. Dott. Mario Gentile Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU NN IT, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 24 maggio 2002 dal tribunale di Roma, quale giudice del riesame nella udienza in camera di consiglio in data 7 novembre 2002;
sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Roma respinse la richiesta di riesame proposta dalla IU avverso il decreto del giudice del tribunale di Velletri del 26 aprile 2002, che aveva disposto il sequestro preventivo, in relazione al reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav., di alcuni manufatti insistenti sul demanio marittimo ed eseguiti senza la concessione del sindaco e senza la autorizzazione del capo del compartimento marittimo. La IU propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione e falsa applicazione della legge 494/1993, che ha reso operativa la delega alle regioni in materia di demanio marittimo già prevista dall'art. 59 del d.p.R. 616/1977. Invero, dal primo luglio 1999, le competenze in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, in base a quanto disposto dagli artt. 42 e 49 del decreto legislativo n. 96 del 1999, sono state trasferite ai comuni, e l'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, ha ulteriormente definito tali competenze. La legge regionale Lazio n. 14 del 1999 e successive delibere della giunta regionale hanno subdelegato e definito la materia di competenza degli enti locali. Erroneamente quindi l'ordinanza impugnata si è riferita alla mancata autorizzazione di cui all'art. 55 cod. nav., dal momento che ormai tutta la materia è stata trasferita alle regioni e da queste subdelegata ai comuni, sicché è venuta meno la competenza delle capitanerie di porto. Pertanto, l'autorizzazione rilasciata dal comune autorizzava l'indagata a realizzare quanto in contestazione. b) violazione di legge perché non si è tenuto conto del rinnovo ex lege per altri sei anni di tutte le concessioni esistenti previsto dall'art. 10 della legge n. 88 del 2001. Nemmeno si è tenuto conto che si trattava "di servizi comunque esistenti da sempre che dovevano solo essere ristrutturati e che preesistendo nella concessione comunque a suo tempo comunque rilasciata dal capo del compartimento non necessitavano di ulteriori autorizzazioni". MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, confermata da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite del 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano, "in tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del tribunale del riesame (e di questa Corte), non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto (cfr.: S.U. 7 novembre 1992, Midolini). Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali, e da ciò deriva che, ai fini della verifica in ordine alla legittimità del provvedimento mediante il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell'indagato (cfr. S.U. 23 aprile 1993, Gifuni). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr.: Cass. VI, 4 febbraio 1993, Francesconi;
Cass. III, 14 ottobre 1994, Petriccione;
Cass. III, 26 aprile 1996, Beltrami, ex plurimis)". Ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato. Infatti, la circostanza che la materia del demanio marittimo sia stata trasferita dallo Stato alle regioni e che la regione Lazio la abbia subdelegata ai comuni, è palesemente irrilevante, dal momento che tale trasferimento di competenze non ha fatto certamente venir meno la necessità della apposita e specifica autorizzazione prevista dall'art. 55 del cod. nav. ma ha semplicemente determinato - per quanto nella specie possa interessare - un eventuale mutamento della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione stessa. Né il fatto che tale autorità sia ora nel Lazio individuabile nel comune può comportare che tale autorizzazione possa ritenersi assorbita dalla concessione edilizia, pure rilasciata dal sindaco e pure necessaria, o che sia possibile una qualsiasi coministione tra i due tipi di atti. Come ha esattamente ricordato l'ordinanza impugnata, l'autorizzazione di cui all'art. 55 cod. nav. deve comunque concorrere con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la concessione è volta a garantire la riserva all'ente locale del governo del territorio comunale, mentre l'autorizzazione demaniale è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo. Poiché nella specie la stessa ricorrente ammette di non avere richiesto la specifica autorizzazione di cui all'art. 55 cod nav., sostenendo - inesattamente - che sarebbe stata sufficiente la sola concessione edilizia, è evidente come non sia censurabile l'ordinanza impugnata- laddove ha ritenuto sussistente il fumuus del reato ipotizzato dal pubblico ministero.
Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato e comunque inammissibile. Invero, l'invocato art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, riguarda la durata_ ed il rinnovo automatico delle concessioni di cui al comma primo dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, e non ha quindi nulla a che vedere con la fattispecie di cui al presente processo, che peraltro concerne non il mancato rinnovo, bensì la mancata richiesta ed il mancato rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 55 cod. nav. Per quanto poi concerne l'assunto secondo cui si tratterebbe di semplici ristrutturazioni di servizi relativi a precedenti edifici per i quali era stata in precedenza rilasciata l'autorizzazione e che quindi non necessiterebbero di ulteriori autorizzazioni da parte dell'autorità marittima, trattasi di una questione di fatto, prospettata oltretutto in modo generico, che non può essere sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità. D'altra parte, il tribunale ha nella specie correttamente assolto al compito di controllo ad esso devoluto, senza incorrere in alcuna violazione dei principi applicabili né in vizi di motivazione, posto che ha valutato su di un piano di astrattezza l'antigiuridicità dei fatti sostanzianti l'accusa, limitandosi alla verifica di compatibilità tra la enunciata ipotesi accusatoria e le emergenze esistenti nonché alla attribuibilità del prospettato illecito all'indagata, mentre la ricorrente, di contro, inammissibilmente propone, al riguardo, questioni che in concreto involgono il merito del giudizio in quanto estendono il tema del decidere alla fondatezza della pretesa punitiva, di per sé esulante dai limiti del procedimento incidentale di cui trattasi.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in ?
cinquecento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 FEBBRAIO 2003.