Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2001, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
E N 6 8 A O I 9 I 5 1 Z . R / 1 A 4 N ce A / R 6 T A T 2 B S U . I . B R . G L I P L E . R UBBLICA ITALIANA, A R D T . 5928 0.1 L B A E A OGGETTO D D T A IN I E I S 1 T N 3 R I.V.A.: rettifica E 1 N S E CONTE'S CASSAZIONE E I T S N A E A M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 1398/98 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 12842 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 29.11.2000 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1398 R.G. 1998, proposto da SO.PE.CO. Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentato e difeso, con procura datata 14 gennaio 1998, a margine del ricorso, dall'avv. Giovanni DI BIASE ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rizzacasa, alla piazza Fante 2; · ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello ठा Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE
- controricorrente -
CAMPIONE CIVILE N. 58919 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 15 aprile 1997, depositata col n. 113 il 17 giugno 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 29 novembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. De Felice per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo -a seguito di processo verbale di L'Ufficio I.V.A. di Chieti constatazione della polizia tributaria - con atto del 12 dicembre 1989 (n. 812233) rettificò la dichiarazione della SO.PE.CO. Internazionale S.r.l. per il 1986, recuperando l'imposta (in lire 47.292.000) con relativi accessori (corrispondenti a lire 11.824.000) ed irrogando le sanzioni (per complessive lire 141.976.000). L'impugnativa della Società contribuente - fondata, in particolare, sulla utilizzazione del valore complessivo delle rimanenze finali, senza il necessario riscontro quantitativo venne, sulla resistenza dell'Ufficio, solo - parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Chieti, con sentenza n. 16 del 28 gennaio-11 marzo 1992, che ritenne sanate alcune violazioni, con le dovute conseguenze sul volume di affari, ordinando all'Ufficio di procedere in conformità alle nuove determinazioni. Il gravame della contribuente, che insisteva sulla propria linea difensiva, è stato, sulla contestazione ulteriore dell'Ufficio, respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 15 aprile 1997, depositata col n. 113 il 17 giugno seguente. In essa si afferma che “le postume argomentazioni del contribuente non sono idonee a superare i dati offerti dallo stesso al momento dell'accertamento", ribadendosi la correttezza della rettifica sulla base dei dati, relativi alle rimanenze, forniti dalla Società, e dichiarandosi inaccettabile la ricostruzione offerta dall'appellante, al di fuori d'ogni controllo ed addirittura affermando la falsità dell'inventario, fatta dipendere dalla mancata indicazione, nella distinta dei beni, dei cespiti costituenti rimanenze. Per la cassazione ricorre la Società, articolando, con atto notificato il 20 gennaio 1998, due motivi, illustrati da memoria. Resiste, con controricorso notificato il 27 febbraio seguente, l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Denunzia la ricorrente, in ordine successivo: 1) violazione ed errata applicazione degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 633/1972, puntualizzando che, esclusa l'applicabilità della seconda disposizione e dovendosi far riferimento solo alla prima, la presunzione di cessione fondata su una differenza di valore, rispetto alle rimanenze finali del precedente periodo, non può prescindere (come si afferma in Cass. 9769/1995) dal materiale accertamento dell'assenza di beni, che è invece mancato;
2) violazione ed errata applicazione dell'art. 41 comma 1 d.P.R. 633 cit., per essere state erroneamente identificate le violazioni contestate, poiché non si versa in ipotesi di omessa fatturazione - come ritenuto - sibbene in quella di omessa registrazione 3 1 di corrispettivi, e si sarebbe dovuto d'altronde considerare il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della legge 4/1929. Oppone, l'Amministrazione, l'infondatezza del primo motivo, ferma restando la sussumibilità della fattispecie nell'art. 54 comma 2 d.P.R. cit., e l'inammissibilità del secondo, non fatto valere in sede di gravame. Il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto. In relazione al primo mezzo, la materia del dibattito in sede di merito ha riguardato l'attendibilità del valore delle rimanenze finali del precedente periodo, che, per provenire dalla stessa contribuente, è stato dall'ufficio attribuito a quelle iniziali del periodo in contestazione. Il giudice 'a quo' - confermando le valutazioni rese in prime cure - ha ritenuto le 'postume argomentazioni' della contribuente inidonee a superare i dati già offerti in sede di accertamento, con implicito ma pressoché letterale riferimento alla disposizione dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972, che disciplina la rettifica attraverso il confronto fra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nelle scritture contabili ed il controllo delle risultanze delle registrazioni con le altre emergenze documentali ovvero con dati e notizie raccolti in sede di accessi, ispezioni o verifiche. Ed, in realtà, la Società ricorrente non contesta di avere dichiarato in bilancio (in lire 390.000.000) il dato iniziale, e di averlo tenuto fermo in sede di verifica, ma assume la falsità di esso, in corrispondenza di una rivalutazione (del 'parco macchine in rimanenza', oggetto dell'attività esercitata) volta a coprire perdite d'esercizio; e, per tale via, sostiene che l'ufficio impositore non avrebbe potuto prenderlo a base del computo, per l'inesistenza dell'inventario, carente della distinta dei beni con i singoli valori, sostituita in sede contenziosa da una valutazione tecnica di parte (recante un valore effettivo delle rimanenze medesime in lire 242.436.817). Unicamente attraverso questo 'passaggio' - che riproduce l'impugnativa iniziale, secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto ricostruire l'inventario 'con dati certi non solo in valore ma anche in quantità' (sentenza impugnata, p. 2 seg.) -, riesce a spostare il tema d'indagine sulla presunzione di vendita 'ex' art. 53 comma 3 d.P.R. 633 cit., la quale, anche se correttamente esposta in astratto (con particolare riguardo alla richiamata Cass. 9769/1995), non assume rilievo nella fattispecie in esame. Difatti, la 'ricostruzione dell'effettivo costo storico delle rimanenze' (di cui si legge ancora in memoria, a p. 2), intesa alla riduzione del valore complessivo dichiarato e non smentito in corso di verifica, esula sicuramente dagli obblighi dell'ufficio, incombendo al contribuente l'onere di dimostrare la minor posta in esame. Al riguardo, il giudice 'a quo' ha ritenuto tale onere non assolto, con valutazione di merito immune da vizi logici - in particolare, sotto il profilo del vizio di motivazione -, e solo in via generica contrastata, attraverso l'assunto della modificabilità dei dati forniti dalla stessa parte, esso stesso tuttavia ricollegato alla già superata presunzione di vendita (ricorso, p. 6). Onde non risulta raggiunta da producente censura l'affermazione di inattendibilità della modifica del valore globale delle rimanenze ad opera della contribuente (non in sede di S verifica ma) soltanto con l'impugnativa dell'atto di rettifica. Infondato il primo mezzo, il secondo si rivela inammissibile. La ricorrente ne contrasta il carattere di novità, rilevando (memoria, p. 4) che esso, "formulato nelle memorie di secondo grado anziché nell'atto di appello, è stato proposto nella vigenza delle norme transitorie di cui agli artt. 71 segg. del d.lgs. 546/1992. E quindi avvalendosi del disposto del precedente d.P.R. 636/1972 che consentiva l'integrazione dei motivi in sede di memoria”. Ma non considera che l'art. 23 d.P.R. cit. richiama, fra le disposizioni applicabili al giudizio di appello, i precedenti artt. 18, 19, 20 e 21, e non anche l'art. 19-bis, che, nel procedimento di primo grado, consente l'integrazione dei motivi, per l'assorbente divieto di 'ius novorum' in appello, desumibile dall'art. 345 c.p.c., anche nella formulazione previgente. Il ricorso va quindi rigettato. Per il criterio della soccombenza, sono a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione. A E
P.Q.M.
N O I Z Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle 6 A 5 8 A R 9 . I T 1 N S R / spese, liquidate in lire 2.600.000, di cui 2.500.000 per onorari, oltre I 4 - A / G 6 B T E 2 . R U . L quelle a debito. R B L . I A P A . D R . D B T E L Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000. A A E T T I D N 1 R I E 3 S E S 1 Il Presidente II Cons. estensore N E T E . S A N I A M - Enrico Papa - · Michele/Cantillo tuce lea DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio C др A R