Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
In tema di omicidio colposo dovuto a violazione delle norme del codice della strada la misura minima della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, pur non essendo specificamente indicata dall'art. 222, comma secondo, codice della strada, deve essere ritenuta pari a quindici giorni, potendosi essa ricavare dalla norma immediatamente precedente, riferita alle lesioni colpose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2012, n. 49818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49818 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
498 18 / 1 2 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 1600/2012 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI N. 16382/2012 Dott. FAUSTO IZZO - Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RO MA RI N. IL 22/05/1958 PARTE 1) RESPONSABILE CIVILE - Berardo IC avverso la sentenza n. 817/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 23/09/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincento Gene che ha concluso peril rfettouel worse Udito, per la parte civile, l'Avv Francesco Silvest del for de L'Agula Udict effens Arh eost at i costituzione al parte couledeposin G lentor sh the ev 8 sports. РомаUdit id person auto Man Groventa dal for Roma Paolo Nesta del fora de Roma dhe nations ри e Vace nte al vorso. и Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza resa in data 23.9.2011, la Corte d'appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di L'A- quila del 21.10.2008, con la quale IA TA CO è stata rico- nosciuta colpevole del reato previsto e punito dall'art. 589, commi 1 e 2, c.p., dalla stessa commesso in L'Aquila il 18.9.2006, per aver ca- gionato, per colpa consistita in imprudenza e violazione delle norme relative alla circoscrizione stradale (artt. 140, 141, co. 1 e 2 c.d.s.), la morte di AR IC;
in particolare, l'imputata, percorrendo con direzione Coppito-Preturo la strada provinciale n. 33 a bordo del- la propria autovettura Alfa Romeo, targata CJ541RB, giunta in pros- simità dell'intersezione con via Cavone (poco prima del centro abitato di Preturo) a velocità di gran lunga superiore al limite massimo ivi consentito (50 km/h), e comunque non adeguato alle circostanze di luogo (presenza di accesso laterale e di incrocio segnalato e prossimi- tà di centro abitato segnalato), dopo aver superato il veicolo che pre- cedeva nella marcia, non era riuscita a evitare il forte impatto con il motocarro Ape Piaggio targato AQ32739 condotto dal IC, il quale, provenendo dall'opposto senso di marcia (Preturo-Coppito), aveva posto in essere una manovra di svolta a sinistra impegnando la corsia dell'Alfa senza concedere la dovuta precedenza;
a seguito dell'urto, l'Ape era stato trascinato per alcuni metri e il conducente, sbalzato dall'abitacolo, era deceduto sul posto. Per effetto di tali premesse, all'imputata è stata applicata la pena di otto mesi di reclusione, con i benefici della sospensione e del- la non menzione, oltre alla condanna al pagamento delle spese pro- cessuali, al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civi- le, in favore delle parti civili (cui è stata riconosciuta una provvisiona- le di euro 20.000,00 ciascuna), alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili, con l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Con la sentenza d'appello, la Corte aquilana, riformulata in senso favorevole all'imputata la valutazione del grado di colpa della stessa nella causazione dell'evento - e così giudicate prevalenti le già concesse attentanti generiche rispetto alla contestata aggravante -, rideterminava la pena in quattro mesi di reclusione, riducendo altresì l'entità della provvisionale già concessa in favore delle parti civili a carico dell'imputata e del responsabile civile, confermando le restanti statuizioni del giudice di primo grado con riguardo alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida della durata di un anno e alla concessione dei benefici della sospen- sione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Avverso la sentenza d'appello, i difensori dell'imputata hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura. 3 Il difensore della parte civile ha depositato le proprie conclu- sioni per iscritto. -2.1. – Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denun- ciano l'illegittimità della sentenza d'appello ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. e) c.p.p, per contraddittorietà della motivazione in or- dine al travisamento della prova sull'asserita dotazione del dispositi- vo abs in capo all'Alfa 147 condotta dall'imputata, nonché per mani- festa illogicità della stessa motivazione in ordine all'affermazione che il sinistro de quo ebbe a verificarsi anche in conseguenza dell'eccessi- va velocità tenuta dall'imputata, basata su una mera ipotesi teorica e astratta assunta a parametro di valutazione in conseguenza del de- nunciato travisamento di prova e di ulteriori argomentazioni inte- granti giustificazioni palesemente illogiche poiché inadeguate a so- stenere il convincimento raggiunto dal giudice di merito. In particolare, i ricorrenti si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto comprovata la dotazione dell'abs sull'autovettura con- dotta dall'imputata in forza delle sole dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dal consulente della parte civile, e per- tanto in forza di un'estemporanea e apodittica dichiarazione orale del tutto priva di un riscontro concreto, essendo del tutto mancata la prova storica dell'effettiva esistenza, sulla vettura condotta dall'impu- tata, dell'abs in esame. Sulla base di tale premessa, venuta meno la prova di tale pre- supposto (con la conseguente spiegazione che l'assenza di tracce di frenata della vettura condotta dell'imputata in prossimità del punto d'urto tra i veicoli protagonisti del sinistro rivelavano l'improvvisa e inopinata occupazione della strada da parte del veicolo condotto dalla vittima), il giudice d'appello avrebbe dovuto riconoscere la sostanzia- le infondatezza della ricostruzione dei fatti, per come operata dal giudice di primo grado, con particolare riguardo all'effettiva e ogget- tiva impossibilità, per l'imputata, di evitare l'impatto con il veicolo condotto dalla persona rimasta deceduta. کے 2.2. - Con il secondo motivo di ricorso, i difensori dell'imputata si dolgono dell'illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) c.p.p., e/o falsa applicazione dell'articolo 222 c.d.s.; nonché, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. f) c.p.p., per illogicità manifesta in ordine alla mancata riduzio- ne della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per l'imputata, per aver ritenuto la stessa già applicata dal tribunale nella misura minima consentita. Al riguardo, i ricorrenti censurano l'errore in cui è incorso il giudice d'appello nel ritenere il tempo di un anno, anziché di quindici giorni, quale misura minima della sanzione amministrativa della so- spensione della patente di guida applicabile al caso di specie, così omettendo di irrogare detta misura minima effettiva in considerazio- ne della ritenuta minore gravità della colpa dell'imputata nella causa- zione del fatto, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
2.3. Da ultimo, i ricorrenti si dolgono dell'illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'articolo 125, comma 3, c.p.p., nonché ai sensi del medesimo articolo 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per assenza asso- luta di motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello volto all'ottenimento dell'applicazione della sanzione pecu- niaria sostitutiva della sanzione detentiva inflitta all'imputata. Sul punto, gli impugnanti censurano la sentenza d'appello per avere la Corte aquilana completamente omesso qualsivoglia motiva- zione a sostegno della pronuncia resa, con la quale, disposte le modi- fiche a parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di- strettuale ha confermato le restanti statuizioni, tralasciando di indi- care ogni possibile ragione a fondamento della mancata sostituzione della pena detentiva così come richiesto in sede di gravame. Considerato in diritto 3.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Conviene preliminarmente rilevare, con riguardo alla concreta ricostruzione della dinamica del fatto oggetto dell'odierno esame, come la corte distrettuale abbia affermato la violazione, da parte dell'imputata, delle norme sulla circolazione stradale (e in particolare della norma impositiva dei limiti di velocità) sulla base di un modello matematico astratto di calcolo della velocità in cui la grandezza costi- tuita dallo spazio di frenata percorso dal veicolo protagonista del si- nistro assume, assieme agli altri, un ruolo determinante. Ciò premesso, ricondotta la mancanza di tracce di frenata, in corrispondenza del punto d'urto tra i veicoli, alla presenza, sull'autovettura dell'imputata, del sistema di assistenza abs (che assi- cura, in costanza di frenata, il mancato blocco delle ruote al fine di preservare la stabilità del veicolo), la Corte distrettuale ha condiviso le conclusioni tecniche assunte in sede dibattimentale, determinando la velocità tenuta dal veicolo dell'imputata al momento del sinistro sulla premessa dell'avvenuto effettivo azionamento, da parte dell'imputata, del sistema frenante poco prima dell'impatto con il veicolo della vittima, procedendo al conseguente calcolo tenendo conto dell'esistenza di uno spazio di frenata percorso dall'imputata sostanzialmente pari alla distanza tra il punto d'impatto (o poco pri- ma) e il punto di arresto dei veicoli entrati in collisione sulla strada. Per la determinazione dell'effettiva velocità tenuta dall'imputata in occasione del sinistro - così come per la verifica del L O5 suo comportamento stradale complessivo, avuto riguardo al compor- tamento corrispettivo dell'antagonista - assume dunque un ruolo de- cisivo l'affermazione dell'effettiva esistenza, sul veicolo dell'imputata, del sistema di assistenza alla frenata abs, avuto particolare riguardo all'incontestata circostanza dell'assenza di tracce di frenata in corri- spondenza del punto d'impatto tra i veicoli protagonisti del sinistro. Ai fini della prova di tale ultima circostanza, la corte territoria- le ha richiamato le dichiarazioni emesse dal consulente tecnico della parte civile nel corso dell'istruzione dibattimentale, secondo il quale la presenza dell'abs sul veicolo dell'imputata doveva ammettersi, non già sulla base del concreto esame effettivamente condotto su detto veicolo, bensì in ragione dell'astratta considerazione per cui i veicoli del tipo di quello condotto dall'imputata ne sono dotati. Ritiene questa corte, che l'affermazione della sussistenza di un fatto sulla base di una deduzione puramente astratta e ipotetica, pri- va di alcun riscontro di carattere concreto, sia tale da non superare il ragionevole dubbio circa la sussistenza effettiva di tale fatto;
dovendo conseguentemente ritenersi escluso che, con riguardo al caso di spe- cie, il giudice del merito abbia potuto attestare, con adeguata certez- za, che il veicolo dell'imputata fosse effettivamente dotato di un si- stema di assistenza alla frenata abs senza che detto veicolo fosse mai stato esaminato da chicchessia. Da ciò deriva che, non essendo stata indicata con certezza la presenza di detto sistema abs sulla vettura dell'imputata, deve conse- guentemente escludersi l'acquisizione, come dato certo, che la stessa abbia effettivamente azionato l'impianto frenante prima dell'impatto con il veicolo della vittima, atteso che nessuna traccia di frenata risul- ta accertata sul luogo dell'incidente. Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a ritene- re mancante la motivazione della corte territoriale al fine di escludere il concreto ricorso della circostanza, allegata in senso difensivo dell'imputata, per cui la stessa non abbia in concreto azionato il si- stema frenante del proprio veicolo per l'improvviso taglio della strada da parte del veicolo della vittima;
con la conseguente mancanza di motivazione sull'esclusione della circostanza che nessuna colpa sia rimproverabile all'imputata, non essendo esigibile una condotta di- versa nel caso concreto. Sulla complessiva ricostruzione dei fatti oggetto dell'odierno giudizio, e sul conseguente tema della responsabilità dell'imputata, dev'essere, pertanto, disposto un nuovo esame e sollecitata una più esauriente motivazione al giudice del rinvio, tenuto conto del com- plesso delle argomentazioni sin qui evidenziate.
3.2. Dev'essere riconosciuta la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso dell'imputata. 6 L'articolo 222 c.d.s. dispone che, nel caso di omicidio colposo dovuto a violazione delle norme del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è irrogabi- le fino a un massimo di quattro anni. La mancata indicazione di una misura minima, impone di ri- cavarne l'entità dal tenore della norma immediatamente precedente, secondo cui, se dal medesimo fatto deriva una lesione personale col- posa, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è, in astratto, da 15 giorni a tre mesi. Da ciò deriva che la misura minima della sanzione ammini- strativa accessoria della sospensione della patente di guida dev'essere ritenuta pari a 15 giorni anche per il caso di specie, con la conseguen- za che l'attestazione del giudice d'appello, secondo cui il tribunale ha applicato, irrogandola per un anno, la misura minima della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, è priva di fonda- mento. Anche su questo aspetto, pertanto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata.
2.3. Dev'essere infine riconosciuta la fondatezza anche dell'ultimo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale del tutto omesso di motivare il giudizio sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, come tempestivamente invocato dall'appellante con il secondo motivo dell'atto di appello. 3. - Il complesso delle argomentazioni sin qui illustrate impo- ne la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla corte d'appello di Perugia, cui è rimesso altresì il regola- mento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugna- ta con rinvio alla Corte d'appello di Perugia cui rimette anche il rego- lamento delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2012. Il Consigliere (dott. Marco Dell'Utri) Il Presidente (dott. Carlo Giuseppe Brusco) T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC. 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio TIBERIO