Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8669 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8669/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ONORARI ONSULENTF Composta dagli Ill.mi Sigg.r - Presidente R.G.N. 7227/99 Dott. Rafaele C ONA - Cron. 1968 Dott. Alfredo ME SITIERI Rel. Consigliere Rep. 3075 Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO - - Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.28/03/01 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - CORTE SUR PASSATIONE UFFICIO COPE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3003 per diritti 1 sul ricorso proposto da:
2.5 GIU. 2001 IL SH IZ AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 2, presso lo studio dell'avvocato LAIS it dall'avvocato IZ AR, giustaF. I difeso delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
ES IE MA, GG AL, NE DELIA;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di PARMA, depositato il 15/01/99, Rg. 2327/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 541 udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Alfredo -1- MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Umberto APICE l'inammissibilità del ricorso. -2- ז י י ד Sostituto Procuratore che ha concluso per у н я SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 15 gennaio 1999 il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'avv.to Riccardo ZZ avversO il decreto di liquidazione della somma di L.8.573.000 (di cui L.
6.518.000 per onorari e L.
2.055.000 per spese) in favore del consulente tecnico d'ufficio IE IA GI CH emesso dal Giudice Istruttore di quell'Ufficio Giudiziario in data 14.10.98 nella causa vertente tra esso istante da una parte e IG LI e IN Delia dall'altra, ha ridotto а L.
5.561.000 l'importo degli onorari, confermando nel resto l'impugnata liquidazione e compensando per intero le spese di lite. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ZZ sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in all'art. 360 n.3 cpc, violazione ed riferimento erronea applicazione dell'art. 4 della legge n.319/80 secondo cui "il magistrato è tenuto, sotto 3 sua personale propria responsabilità, a calcolare il numero la delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento strettamente dell'incarico". La doglianza è inammissibile giacchè 11 ricorrente si è limitato ad enunciare la norma che assume violata (ultimo comma dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n.319), senza indicare, come : prescritto, per l'appunto a pena d'inammissibilità, H dall'art. 366 primo comma n.4 срс, le ragioni per le quali chiede, con riguardo а tale norma, la A cassazione dell'impugnato provvedimento. Con il secondo MEZZO si deduce, sempre in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, violazione dell'art. 7 della stessa legge n.319/80 secondo cui il consulente tecnico è obbligato a presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e ad allegare la corrispondente documentazione. Rileva il ricorrente che, non essendo concepibile che, per fornire al Giudice tutti gli elementi indispensabili а confermare il proprio elaborato, l'ausiliare abbia dovuto effettuare 6 fotocopie della relazione per un importo di 4 L 457.000, e 95 fotografie per un importo di L.524.000, per un totale quindi di L.
1.177.440 comprensivc d'IVA, tali spese non possono ritenersi indispensabili ai fini delle indagini а Jui demandate. Anche tale doglianze è inammissibile poiché il ZZ per la prima volta in questa sede, senza averne fatto oggetto di specifica censura nella pregressa fase di merito, lamenta la non indispensabilità, ai fini dell'espletamento HA dell'incarico affidato al consulente, delle sopraelencate spese di cui il Tribunale ha A confermato la liquidabilità in sede di reclamo avversO i decreto dell'istruttore, comunque necessità e congruità di tutte affermando la quelle esposte dall'ausiliare nella relativa nota. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia, Infine, ancora in riferimento all'art. 360 n. cpc, violazione dell'art. 92 stesso codice per avere il Tribunale, con l'impugnato provvedimento, compensato le spese del giudizio senza alcuna plausibile giustificazione o motivazione. La doglianza è infondata in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato 5 di questa Suprema Corte è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono esser poste а carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione, peraltro sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, compensazione totaledell'opportunità della о parziale delle stesse. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre il ricorrente evita le spese di quest.o stante la mancata costituzione degli giudizio, логоти intimati.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 28 marzo 2001. hoooo 240000 MaffiadeMeisition s ensore 109 T 129, 11 4567 20.66 8067 24,00 WICELLI REC1 Pacto Delanico 173.71 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25GIU. 2001 CANCELLIERE CATL CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia to delle Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 serie 4 al n. 41078 versate € 17377 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)