Sentenza 15 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8112 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPLA CORTE SU81 12 ས 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN M DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno BATTIMIELLO Presidente R.G.N. 5714/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 18765 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Ud. 18/04/01 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LP IO, DI RO AR EL, DI RO NC, DI RO GI, DI RO AR : (tutti eredi del Signor DI RO OC), domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE, rappresentati e difesi SUPREMA DI dall'avvocato DI CRISCIO MICHELE, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ACTP - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso 1802 -1- LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LITTERIO PASQUALE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 660/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/02/98 R.G.N. 43030/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato LITTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 5714/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Napoli il lavoratore in epigrafe, dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, chiese che venisse riconosciuto il suo diritto all'utile computo, nel trattamento di fine rapporto, delle somme relative al compenso per lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo, con condanna dell'azienda al ricalcolo del relativo importo. si costituì e chiese il rigetto del ricorso, Il Consorzio rilevando, tra l'altro che la domanda era preclusa da precedente giudicato intervenuto tra le parti, atteso che il lavoratore in altro giudizio si era già visto riconoscere il diritto al computo nella base di calcolo del TFR di altre indennità contrattuali. dal D.Ay. Il Pretore rigettò la domanda. L'appello proposto soccombente venne respinto dal Tribunale di Napoli con la sentenza qui impugnata. richiamando laA sostegno della decisione il Tribunale, giurisprudenza di questa Corte, ha osservato che la formazione del giudicato sulla domanda diretta a conseguire la maggiore liquidazione dell'indennità di fine rapporto in relazione al computo di un elemento della retribuzione, preclude la proponibilità di una successiva domanda intesa a conseguire ulteriori liquidazioni del TFR, ancorchè fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Consorzio ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 2 Con l'unico motivo di ricorso, denunciando genericamente violazione di legge, il lavoratore osserva che la giurisprudenza di questa Corte è stata inesattamente invocata dal Tribunale a fondamento del rigetto dell'appello, posto che l'attuale ricorrente nel precedente giudizio non ha mai chiesto la liquidazione dell'indennità di fine rapporto (che peraltro non poteva essergli liquidata essendo ancora in corso il rapporto di lavoro), e che il Pretore in quella sede si limito a riconoscere il diritto del lavoratore a vedersi computare nella base di calcolo del TFR un elemento retributivo ed a condannare l'azienda ad accantonare per il dipendente somme relative a tale elemento della retribuzione. Pertanto, conclude il ricorrente, il rigetto dell'appello è stato frutto dell'errore in cui è incorso il Tribunale che ha rigettato la D.Ay. domanda avendo ritenuto erroneamente essersi già formato il giudicato sulla domanda di liquidazione del TFR. Rileva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo. Infatti, la sentenza impugnata stata depositata in cancelleria in data 2 febbraio 1998, mentre il ricorso è stato notificato ai procuratori del Consorzio costituiti in primo grado, presso il domicilio eletto in Napoli, via Sannio n. 19, solo in data 11 marzo 1999, ben oltre, quindi, il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. Ritiene comunque il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa La Corte interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il Il Cons. estensore Фітство Овроітіно IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 15 GIU. 2001 oggi. IL CAN BLLINGE 3 18 aprile 2001 Il Presidente Brune Backswell I D , A S 0 O S 1 L A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I . 'A S E D N L P L S A E I 3 T D S 7 N - O I G 8 S P O - N 1 E A 1 S D A I E E A , G D E G O T TE T E N T L IS E I S G R E I E A D P L L C E D