Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 507
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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Massime1

In tema di impugnazione della sentenza di divorzio (e di separazione), l'art. 8 della legge n.74 del 1987 (sostitutivo dell'art.4 comma dodicesimo della legge 898/70), nel disporre che "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretata come introduttiva del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., mentre la notifica del detto ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio, con la conseguenza che, depositato l'atto di appello, e tenuto conto che il termine fissato dal presidente del collegio per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto non ha natura perentoria, l'inosservanza del detto termine non dà luogo ad inammissibilità o improcedibilità del gravame ma richiede - trattandosi di nullità sanabile -, oltre la previsione dei casi di cui all'art. 160 cod. proc. civ., in mancanza di costituzione dell'appellato, la fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza, nonché la rinnovazione della notifica (con indicazione di un termine questa volta perentorio) ex art. 291 cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1Assegno di divorzio permane anche se il coniuge inizia una nuova convivenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 507
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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