Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di impugnazione della sentenza di divorzio (e di separazione), l'art. 8 della legge n.74 del 1987 (sostitutivo dell'art.4 comma dodicesimo della legge 898/70), nel disporre che "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretata come introduttiva del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., mentre la notifica del detto ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio, con la conseguenza che, depositato l'atto di appello, e tenuto conto che il termine fissato dal presidente del collegio per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto non ha natura perentoria, l'inosservanza del detto termine non dà luogo ad inammissibilità o improcedibilità del gravame ma richiede - trattandosi di nullità sanabile -, oltre la previsione dei casi di cui all'art. 160 cod. proc. civ., in mancanza di costituzione dell'appellato, la fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza, nonché la rinnovazione della notifica (con indicazione di un termine questa volta perentorio) ex art. 291 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Assegno di divorzio permane anche se il coniuge inizia una nuova convivenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBELLO 109 SC B INT 8, presso l'avvocato LU CASILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO CASILLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI ZI CA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3462/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Casillo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.10.93 Di IO CA adiva il Tribunale di Latina per sentir dichiarare la separazione giudiziale dal marito VA LU, con addebito allo stesso, e con i provvedimenti consequenziali.
Costituitosi il VA, che a sua volta formulava domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della moglie, l'adito Tribunale, con sentenza n.810/97, accoglieva la domanda della Di IO, cui affidava i figli ed a cui favore disponeva un assegno mensile di mantenimento.
Proponeva impugnazione il VA, e la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in esame, dichiarava improcedibile il gravame: ciò in quanto l'appellante, non aveva osservato il termine, seppure ordinatorio, per la notifica del ricorso indicato, con decreto, dal Presidente entro la data dell'8.4.98, notificando il ricorso, unitamente a detto decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti per il giorno 6.4.99, poi rinviata di ufficio al 14.10.99, soltanto in data 1.10.98 e "senza la previa presentazione di un'istanza di proroga".
Propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, il VA;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Di IO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere considerato i giudici della Corte territoriale che, in terna di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio, la tardiva, non aveva precluso alla Di IO la possibilità di una tempestiva costituzione in giudizio, "avendo la stessa avuto conoscenza dell'instaurazione della lite ben dodici mesi prima della data fissata per l'udienza di discussione".
Il ricorso è fondato.
Secondo, infatti, il pienamente condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 7434/92 m. 477786 e n. 4290/96 m. 497479), in tema di procedimento di separazione personale tra coniugi, il giudizio, in primo come in secondo grado, è caratterizzato da due momenti: la edictio actionis e la vocatio in ius, riferentisi, rispettivamente, al deposito dell'atto introduttivo e d'appello ed alla successiva notifica degli stessi.
Ne deriva, con riferimento al caso in esame, che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325-327 c.p.c. mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce "un momento esterno e successivo" alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto unicamente alla costituzione del contraddittorio. Realizzatosi e perfezionatosi, quindi, il primo dei suddetti momenti con il deposito dell'atto di appello, e tenuto conto che la data fissata dal Presidente per la notificazione del ricorso e pedissequo decreto non è perentorio, l'inosservanza della stessa non dà luogo ad ipotesi di inammissibilità o improcedibilità del gravame ma richiede, trattandosi di nullità sanabile, oltre la previsione dei casi di cui all'art. 160 c.p.c., in mancanza di costituzione dell'appellato, la fissazione da parte del giudice di una nuova udienza e la rinnovazione della notifica (con indicazione di un termine questa volta perentorio) ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. Censurabile è, pertanto, l'impugnata decisione laddove, in presenza di una nullità sanabile del processo, non ha esercitato detto "potere-dovere" di disporre la rinnovazione della notifica dell'appello in questione, dichiarandone l'improcedibilità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Roma, stessa sezione, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003