Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2014, n. 27974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27974 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/03/2014
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 636
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 6351/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN AS N. IL 12/03/1970;
avverso l'ordinanza n. 8735/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 25/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione atti al giudice a quo per nuovo giudizio;
Udito il difensore Avv. BIONDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
-1- UN AS, indagato ex art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza, del 25 novembre 2013, con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata il 5 novembre 2013.
-2- Deduce il ricorrente violazione ed erronea applicazione di norme processuali, in relazione al disposto di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), per violazione del diritto dell'indagato alla presenza all'udienza camerale di trattazione della suddetta richiesta. Si sostiene nel ricorso che, avverso detto provvedimento restrittivo, era stata avanzata richiesta di riesame, oltre che dal UN, dal suo coindagato, RT CE, per il tramite del comune difensore. Il tribunale aveva inizialmente fissato, per la trattazione di dette richieste, l'udienza del 21 novembre 2013 in occasione della quale, preliminarmente, il difensore aveva eccepito l'omessa notifica ai due indagati, detenuti, dell'avviso di fissazione dell'udienza stessa. Ritenuta fondata l'eccezione, il tribunale aveva rinviato l'esame delle istanze all'udienza del 25 novembre successivo, disponendo che della nuova data fosse dato tempestivo avviso ai due indagati, dei quali ha anche disposto la traduzione in aula.
All'udienza di rinvio, soggiunge il ricorrente, il difensore aveva ancora eccepito l'omessa notifica dell'avviso di udienza al RT, nonché l'omessa traduzione del UN, cui detto avviso era stato ritualmente notificato. Il tribunale, quindi, riservata la decisione, aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza custodiale nei confronti del RT (per il quale il giudice del riesame aveva preso atto dell'omessa notifica dell'avviso di udienza) e, entrato nel merito della vicenda, aveva confermato, nei confronti del UN, il provvedimento restrittivo. Decisione, quella riguardante il UN, ritenuta illegittima dall'esponente, laddove il tribunale, nel rigettare l'eccezione concernente l'omessa traduzione dell'indagato, ha fatto riferimento alla circostanza che questi aveva, in occasione dell'udienza del 21 novembre, dichiarato di rinunciare alla presenza (come anche il RT). Dichiarazione alla quale, sostiene il ricorrente, poiché la mancata notifica dell'avviso dell'udienza del 21 novembre non aveva consentito il regolare instaurarsi del rapporto processuale, non avrebbe potuto attribuirsi alcun effetto giuridico, anche in considerazione della natura dell'atto e della impossibilità, da parte del prevenuto, di comprenderne le conseguenze, proprio per l'omessa notifica dell'avviso in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La decisione del tribunale del riesame, invero, si presenta conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui, gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, espressamente manifestata dal detenuto, permangono, e quindi continuano a prodursi, anche per le udienze successive, fino al momento in cui egli non manifesti, nelle forme di legge, la propria intenzione di revocarla e manifesti, quindi, la volontà di essere tradotto, essendo egli comunque, in caso di assenza, rappresentato dal difensore (Cass. nn. 2327/98, 744/2000, 2253/01, 36609/10). Principio che si pone in sintonia con quanto ha avuto modo di affermare, in situazione opposta, questa Corte (Cass. n. 45392/13), e cioè che la richiesta a comparire del detenuto produce i suoi effetti, in mancanza di espressa rinuncia, non solo per l'udienza in relazione alla quale è stata formulata, ma anche per le successive, indicate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando l'interessato non manifesti volontà contraria alla traduzione (in applicazione di tale principio, è stata annullata la sentenza che aveva definito il giudizio in assenza dell'imputato detenuto, del quale, dopo una prima udienza rinviata a data fissa, non era stata disposta la ritraduzione).
Nè può dirsi che, nel caso di specie, la rinuncia a comparire non avrebbe alcun effetto attesa la mancata notifica dell'avviso concernente l'udienza del 21 novembre. In realtà, dall'esame degli atti, ai quali la Corte ha ritenuto di accedere per verificare la fondatezza della censura in rito, emerge che il detenuto era ben informato della predetta udienza, tanto vero che nella dichiarazione di rinuncia è stata indicata proprio l'udienza del 21 novembre 2013;
data anche riportata nella nota del carcere di accompagnamento alla stessa dichiarazione.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014