Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato a titolo di furto e non di ricettazione, considerato il limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare in un magazzino per sistemarvi all'interno la merce sottratta poco prima - che rendeva inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati sottratti da altri e ceduti all'imputato in un brevissimo intervallo temporale).
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: possesso della refurtiva e differenziazione dal reato di furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2010, n. 19453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19453 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA Renato Luigi - Presidente - del 20/01/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 137
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 24766/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SE NC, N. IL 04/10/1983;
avverso la sentenza n. 608/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 11/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pastorello Liborio Paolo, sostituto processuale dell'Avv. Alfano Sergio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11 febbraio 2009 la Corte d'Appello di Messina, sostanzialmente confermando (salvo riduzione della pena) la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto SE GI ES responsabile del delitto di concorso in furto pluriaggravato di numerosi beni sottratti dal pubblico esercizio di IO Calabrò.
Il SE era stato colto, insieme ai coimputati GI IO e IO RA, nell'atto di sistemare all'interno di un magazzino la merce sottratta poco prima al Calabrò.
Ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente ribadisce la tesi, già prospettata al giudice di appello, secondo la quale egli si era recato nel magazzino del GI, avendo appuntamento con lui e col RA per andare a pescare. A confutazione dell'argomento addotto nella sentenza impugnata, col rilevare che tale versione non era stata da lui esposta nell'interrogatorio di garanzia, quando aveva preferito non rispondere alle domande, contesta che possano trarsi elementi di prova da tale scelta processuale, motivata dalla mancata conoscenza dei motivi specifici del suo arresto.
Col secondo motivo il SE denuncia errata qualificazione del fatto, sostenendo che, in assenza di qualsiasi prova circa la commissione del furto, al più gli si sarebbe potuto attribuire il reato di concorso in ricettazione.
Col terzo motivo impugna il giudizio di equivalenza, anziché prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
La Corte d'Appello non ha inteso attribuire valore probatorio alla mancata risposta del SE all'interrogatorio di garanzia, ne' sanzionare in alcun modo una scelta processuale che, indubbiamente, rientrava fra i diritti dell'imputato; ha invece tratto argomento dal ritardo nell'esporre una tesi difensiva che, se fondata, sarebbe stata immediatamente addotta onde evitare il protrarsi della detenzione. L'avervi fatto ricorso soltanto al dibattimento ha ulteriormente ridotto, nella valutazione del giudice di merito, la già scarsa plausibilità della spiegazione fornita in ordine alla presenza del SE, unitamente ai coimputati GI e RA, nel magazzino del primo in un orario incompatibile con le ordinarie attività (ore 6.50), nell'atto di sistemare la merce compendio del furto in danno di IO Calabrò.
La motivazione addotta dalla Corte territoriale, pertanto, si rivela conforme a legge e consequenziale dal punto di vista logico, così da resistere al controllo di legittimità.
Allineata al sistema normativo è anche la qualificazione del fatto come furto, e non come ricettazione;
ha rilevato infatti il giudice di merito che il limitato lasso di tempo (poco più di un'ora) intercorso tra la scoperta del furto e l'avvistamento dei tre coimputati nell'atto di entrare nel magazzino rende inattendibile l'ipotesi che i beni siano stati sottratti da altri e poi ceduti a costoro, in un brevissimo intervallo temporale ed in ora per nulla compatibile con quell'assunto. Anche per tale riguardo la motivazione, logicamente ineccepibile, è aderente all'insegnamento giurisprudenziale - per vero di risalente formazione, ma non contraddetto da successivi arresti di segno contrario - secondo cui il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione, qualora concorrano altri elementi, fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte (Cass. 23 marzo 1973 n. 6917;
Cass. 18 marzo 1970 n. 663). Inammissibile, infine, perché non consentita nel giudizio di legittimità, è la censura mossa al giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti (art. 625 c.p., nn. 2 e 5). La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta ad escludere un giudizio di prevalenza, col rimarcare le modalità del fatto, dalle quali ha dedotto una certa predisposizione di mezzi per l'esecuzione del delitto e per l'assicurazione del relativo profitto. La motivazione cosi addotta, immune da vizi logici e giuridici, sottrae il deliberato al controllo di legittimità, trattandosi di statuizione che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito. Nè giova dedurre una carenza motivazionale per essersi omesso di considerare l'assenza di precedenti penali in capo al SE (comunque valutata ai fini della modulazione della pena): non è infatti richiesto, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010