Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2010, n. 19453
CASS
Sentenza 20 gennaio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato a titolo di furto e non di ricettazione, considerato il limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare in un magazzino per sistemarvi all'interno la merce sottratta poco prima - che rendeva inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati sottratti da altri e ceduti all'imputato in un brevissimo intervallo temporale).

Commentario1

  • 1Ricettazione: possesso della refurtiva e differenziazione dal reato di furto
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2010, n. 19453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19453
Data del deposito : 20 gennaio 2010

Testo completo