Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOMED LPO LO7 4 03/ 0 REPUBBLICA ITALIANA : LA CORTE SUPREM DY SAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Opposizione agli atti esecutivi. Nullità del precetto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8777/98 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente 11423/98 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 17056 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep.2426 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Ud. 23/02/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CARTAZIONE UFFICIO COPE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 MAG 2001 LL IU, elettivamente domiciliato in ROMA ---- IL CANCELLERE VIA DELLA SCROFA 22, presso 10 studio dell'avvocato €0,77 1.1500 NICOLA ROCCHETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
BOREALIS ITALIA SRL;
intimata 3800085 e sul 2° ricorso n° 11423/98 proposto da: BOREALIS ITALIA S.R.L., con sede in Roma, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso 10 dell'avvocato ANGELO LANZILAO, che la difende2001 studio 382 1 anche disgiuntamente insieme all'avvocato CARLO DEL TORTO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EUROPLASTEC S.R.L., con sede in Notaresco (TE), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Charles Chebli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio dell' avv. NICOLA ROCCHETTI che la difende giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LL IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 818/97 del Tribunale di TERAMO, emessa il 21/08/97 e depositata il 13/12/97 (R.G. 1261/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e 1'inammissibilità del ricorso incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.7.1996 la società Europlastec s.r.l., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo la Borealis Italia s.r.l. per sentir dichiarare nullo l'atto di precetto ad essa notificato il 9.7.1996 con il quale detta ultima società aveva intimato il pagamento della somma di £ 60.032.075. Resisteva in giudizio la convenuta. Con sentenza 21.8 13.12.97 il Tribunale di Teramo in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando: - A) accoglieva l'opposizione come sopra proposta e, per l'effetto, dichiarava nullo l'atto di precetto notificato dalla società Borealis Italia in data 9 luglio 1996 nei confronti della società opponente;
- B) condannava la società opposta al rimborso delle spese del giudizio sostenute dalla società opponente che liquidava in complessive £ 4.839.500 di cui £ 345.500 per spese, £. 1. 694. 000 per diritti di procuratore e £.
2.800.000 per onorario di avvocato oltre IVA e CAP come per legge. Con ricorso ex art. 111 Cost., notificato in data 11.05. 1998 l'avvocato Giuseppe Gialloreto, difensore della Europlastec S.r.l. nel giudizio di merito, ha impugnato la decisione con un motivo. Ha resistito con controricorso proponendo inoltre ricorso incidentale la BOREALIS ITALIA s.r.l. Ha resistito a detto ricorso incidentale con controricorso la EUROPLASTEC s.r.l. Sia l'avv. Gialloreto che la EUROPLASTEC s.r.l. hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto disporre la riunione dei ricorsi. 3 Va rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione nella fattispecie in esame essendo in questione una opposizione agli atti esecutivi (come è stato implicitamente affermato nell'impugnata decisione, e come emerge dal fatto che è in questione un asserito vizio concernente la regolarità formale del precetto;
v. il primo comma dell'art. 617 c.p.c.). Infatti, come questa Corte Suprema ha già più volte rilevato (v. tra le altre Cass. n. 6968 del 6/7/1999) "La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarita' formale dei singoli atti di esecuzione) e' inappellabile ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e pertanto contro la stessa e' ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.". Il ricorrente principale avv. Giuseppe Gialloreto, con l'unico motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 93 co.1 c.p.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia di distrazione delle spese processuali in favore del procuratore che renda la dichiarazione di aver anticipato le spese senza riscuotere i diritti e gli onorari nonché omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte vittoriosa, lamentando che il Giudice suddetto ha omesso di provvedere sulla domanda di distrazione delle spese di lite. Il motivo deve ritenersi fondato. Infatti la Europlastec aveva richiesto ritualmente (ed in modo non equivocabile) la distrazione delle spese in favore dell'avv. Gialloreto;
ma il Tribunale ha omesso la pronuncia sul punto. Obbietta la Borealis che nella specie manca la prova dell'anticipazione delle spese di giudizio da parte di detto difensore. Ma tale tesi non può essere accolta. Infatti va ribadito il seguente principio di diritto: per disporre la distrazione delle spese di giudizio e' sufficiente che il procuratore della parte vittoriosa dichiari (senza la 4 non averenecessità di formule sacramentali ) di avere anticipato le spese e di riscosso gli onorari, senza alcun margine di sindacato da parte del Giudice sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione e senza che il soccombente abbia alcun interesse ad opporsi alla relativa pronuncia (cfr tra le altre Cass. n. 1442 del 26/02/1990 e Cass. n. 4889 del 5/8/1981). Quanto al ricorso incidentale va rilevato che la EUROPLASTEC ne eccepisce l'inamissibilità sulla base di sette articolate ragioni. La prima di queste da esaminare, in ordine logico-giuridico, deve ritenersi la settima, concernente la mancata indicazione del “... nominativo del (preteso) legale rappresentante della società..." ricorrente in via incidentale. Tale tesi della EUROPLASTEC deve ritenersi fondata in quanto, in effetti, nel "controricorso e ricorso incidentale" non viene ritualmente indicato il nome (né la qualifica) del legale rappresentante della Borealis Italia e la procura a margine dell'atto reca una firma che deve considerarsi illeggibile. A tal proposito va ribadito il seguente principio di diritto (più volte enunciato da questa Corte Suprema: cfr. tra le altre Cass. S.U. 1054/00; Cass. 5119/99; Cass. 5154/98 e Cass. 8522/92): in tema di conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la certificazione da parte dei difensori dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identita' ed esige, percio', che ne sia indicato il nome;
pertanto deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da una persona giuridica in persona del legale rappresentate senza che nell'intestazione o nel contesto del ricorso sia indicato il nome di detto rappresentante, qualora la sottoscrizione apposta in calce alla procura speciale a margine del ricorso medesimo risulti illeggibile, non essendo idonea l'autenticazione di detta sottoscrizione da parte del difensore a provare la qualifica del sottoscrittore, con la conseguenza che rimane UFFICIO DELLE 20 OTT. Registrato in data AScrie an46881 versate £. 290.000 (lire DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Ser (D.ssa Maria Grazia D O) Il Responsabile Servizio giari ere delnon dimostrata la coincidenza di detta persona fisica con la persona potere di rappresentanza dell'ente che agisce in giudizio. Tale ragione di inammissibilità (rilevabile d'ufficio) deve ritenersi assorbente rispetto alle altre esposte dal ricorrente principale. Il ricorso incidentale deve dunque ritenersi inammissibile. L'impugnata decisione va cassata in relazione all'accoglimento del ricorso principale accolto e, pronunciando nel merito, va disposta la richiesta distrazione delle spese liquidate nell'impugnata decisione del Tribunale di Teramo (cfr. Cass n. 5820 del12/06/1999: "La Corte di cassazione puo' decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto”). Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso principale accolto e pronunciando nel merito dispone la distrazione delle spese liquidate nell'impugnata sentenza in favore dell'avv. Giuseppe Gialloreto;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 23.2.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Age a n 400 00 Alber ta . 290000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 3.0. MAG 2001 . E IL CANCELLIERE C1 M E R 6 P U Giovanni Glambattistaচদ S ---