Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6968
CASS
Sentenza 6 luglio 1999

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La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione) è inappellabile ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e pertanto contro la stessa è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost..

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, la procedura esecutiva non può considerarsi definita fino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, non essendo a tal fine sufficiente il provvedimento di assegnazione che, disposto solo "pro solvendo" a norma dell'art. 553 cod. proc. civ., non importa l'immediata liberazione dei debitori; peraltro, anche la pendenza del giudizio di opposizione, sia pure agli atti esecutivi, non consente di considerare esaurito il procedimento di esecuzione, ripercuotendosi la relativa decisione proprio in tale procedimento attraverso la verifica della regolarità dei singoli atti oggetto dell'opposizione, con la conseguenza che, in caso di dichiarazione di fallimento del debitore, l'intervento del curatore che chiede, anche in sede di opposizione e pur dopo il provvedimento di assegnazione, l'interruzione della procedura di espropriazione individuale, comporta l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 51 legge fall. ed il suo assorbimento in quella collettiva.

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    Redazione · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6968
Data del deposito : 6 luglio 1999

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