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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22585 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/01/2022, la Corte d'appello cli Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del 25/02/2020 del Tribunale di Sassari di condanna di TR TI alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 cod. pen.). Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato al TI «perché, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, veniva colto in possesso di una torcia a led, una vite in ferro c:on testa esagonale lunga 13 cm, due coltelli a Penale Sent. Sez. 2 Num. 22585 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 28/03/2023 serramanico con lama spezzata, tutti strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, dei quali non giustificava la destinazione (oggetti rinvenuti nelle tasche del proprio giubbotto e nei pantaloni in occasione di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato mentre a piedi percorreva via Solari). In Sassari, il 06/02/2017». 2. Avverso l'indicata sentenza del 12/01/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, TR TI, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla non applicabilità dello stesso art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente deduce la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per ritenere la particolare tenuità del fatto, rappresentando al riguardo che viene in rilievo un reato contravvenzionale e che non «è accettabile, nel caso di specie, ipotizzare un pericolo presunto (quali delitti contro il patrimonio e simili) tale da ritenere l'illecito in questione particolarmente grave, non potendosi stimare in concreto alcun impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato, in capo ad una ipotetica condotta in sé ed in prospettiva da reputarsi lieve, con riferimento al caso che ci occupa», con la conseguenza che «non è possibile desumere da un fatto del genere, lieve ontologicamente e legislativamente, la pericolosità della condotta, solo perché il TI vanta innumerevoli precedenti». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Il comportamento abituale è definito dall terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità del comportamento, fa riferimento, tra l'altro, 2 nirn o N.10-e >> 4r- -1 00 3D11 3:11•N 9-36 o M • Cr.> m M r alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347- 01). 3. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha negato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto individuando, quali elementi che deponevano in tale senso, il fatto che l'offesa non si poteva considerare di per sé tenue in ragione della tipologia del reato, atteso che esso presuppone che il reo sia stato precedentemente condannato per delitti determinati da motivi di lucro e che, in particolare, il TI risultava essere stato condannato numerosissime volte per delitti contro il patrimonio (dal certificato del casellario giudiziale a suo nome risultano, in effetti, più di dieci condanne per tali delitti), anche aggravati dall'uso di violenza sulle cose, il che faceva verosimilmente pensare che, in tali occasioni, l'imputato avesse fatto uso di strumenti del tipo di quelli dei quali era stato colto in possesso. Tali elementi e, in particolare, quello della pluralità delle precedenti condanne costituenti il presupposto soggettivo del reato sub iudice - ai quali si potrebbe aggiungere quello della pluralità degli strumenti dei quali l'imputato fu trovato in possesso - inducono a ritenere la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non particolare tenuità del fatto come rispettosa dei ricordati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in materia. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/01/2022, la Corte d'appello cli Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del 25/02/2020 del Tribunale di Sassari di condanna di TR TI alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 cod. pen.). Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato al TI «perché, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, veniva colto in possesso di una torcia a led, una vite in ferro c:on testa esagonale lunga 13 cm, due coltelli a Penale Sent. Sez. 2 Num. 22585 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 28/03/2023 serramanico con lama spezzata, tutti strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, dei quali non giustificava la destinazione (oggetti rinvenuti nelle tasche del proprio giubbotto e nei pantaloni in occasione di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato mentre a piedi percorreva via Solari). In Sassari, il 06/02/2017». 2. Avverso l'indicata sentenza del 12/01/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, TR TI, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla non applicabilità dello stesso art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente deduce la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per ritenere la particolare tenuità del fatto, rappresentando al riguardo che viene in rilievo un reato contravvenzionale e che non «è accettabile, nel caso di specie, ipotizzare un pericolo presunto (quali delitti contro il patrimonio e simili) tale da ritenere l'illecito in questione particolarmente grave, non potendosi stimare in concreto alcun impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato, in capo ad una ipotetica condotta in sé ed in prospettiva da reputarsi lieve, con riferimento al caso che ci occupa», con la conseguenza che «non è possibile desumere da un fatto del genere, lieve ontologicamente e legislativamente, la pericolosità della condotta, solo perché il TI vanta innumerevoli precedenti». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Il comportamento abituale è definito dall terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità del comportamento, fa riferimento, tra l'altro, 2 nirn o N.10-e >> 4r- -1 00 3D11 3:11•N 9-36 o M • Cr.> m M r alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347- 01). 3. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha negato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto individuando, quali elementi che deponevano in tale senso, il fatto che l'offesa non si poteva considerare di per sé tenue in ragione della tipologia del reato, atteso che esso presuppone che il reo sia stato precedentemente condannato per delitti determinati da motivi di lucro e che, in particolare, il TI risultava essere stato condannato numerosissime volte per delitti contro il patrimonio (dal certificato del casellario giudiziale a suo nome risultano, in effetti, più di dieci condanne per tali delitti), anche aggravati dall'uso di violenza sulle cose, il che faceva verosimilmente pensare che, in tali occasioni, l'imputato avesse fatto uso di strumenti del tipo di quelli dei quali era stato colto in possesso. Tali elementi e, in particolare, quello della pluralità delle precedenti condanne costituenti il presupposto soggettivo del reato sub iudice - ai quali si potrebbe aggiungere quello della pluralità degli strumenti dei quali l'imputato fu trovato in possesso - inducono a ritenere la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non particolare tenuità del fatto come rispettosa dei ricordati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in materia. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2023.