Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8839 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
ee E г 6 N 8 O 9 I 1 Z / A 4 A I 5 / R 6 R . T 2 N S A . I T R G R R U E . B D R 4/99; ud. 16/3/01; oggetto: ilor, appello, termine dep.to; L I L L R E A A T D D 0 1 . I B S E A A N T T E I N S 1 R E REPUBBLIC ITALAN1 I 3 E S 1 A N8 POOL TALIANO E T . A N M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA CRON 20200 composta dai magistrati presidente Michele Cantillo Enrico Papa consigliere 66rel. Giulio Graziadei Aldo Ceccherini 66 Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.n.c. Villa Elisa di Oggero M. & C., in persona del socio amministratore Maurizio Oggero, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Filippo Biamonti, che, con gli avv.ti Giuseppe Carretto e Giacomo Anselmi, la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente 1 5 0 5
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 210/2 del 22 giugno-28 luglio 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Biamonti, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di San Remo, in rettifica della dichiarazione presentata per il 1990 dalla S.n.c. Villa Elisa di Oggero M. & C., ha accertato, ai fini dell'ilor, un imponibile di lire 106.651.000, così elevando quello denunciato in lire 64.576.000; -che il relativo avviso è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale d'Imperia, in accoglimento dell'impugnazione della contribuente;
-che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 28 luglio 1998, ha aderito all'appello proposto dall'Ufficio ed ha affermato la legittimità dell'accertamento;
2 -che la Società, con ricorso notificato al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato il 26 ottobre 1999, ha chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione regionale, addebitandole di non aver rilevato e dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, perché depositato il 28 novembre 1997, oltre trenta giorni dopo la notificazione, eseguita il 22 settembre 1997 per il tramite del messo di conciliazione del Comune di Bordighera;
-che l'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva;
-che le deduzioni della ricorrente, circa le date della notificazione e del deposito dell'atto di gravame, trovano conferma nelle risultanze del fascicolo processuale e nella documentazione allegata al ricorso per cassazione;
-che il deposito del ricorso in appello oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione mediante notificazione implica inammissibilità del gravame, riscontrabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 22 primo e secondo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, reso applicabile nel procedimento di secondo grado dal successivo art. 53 secondo comma;
-che il verificarsi di tale inammissibilità ed il mancato rilievo di essa da parte della Commissione regionale impongono, con l'accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art. 382 terzo comma (seconda parte) cod. thur proc. civ.; 3 le giudizio, da aporsi caricodel -che spese dell'Amministrazione, vanno liquidate con limitato riferimento a questa fase del processo, tenendosi conto della mancata costituzione della Società in sede d'appello;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e condanna l'Amministrazione delle finanze al rimborso, in favore della S.n.c. Villa Elisa di Oggero M. & C., delle spese del giudizio, liquidandole nella complessiva somma di lire 2.200.000, di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 16 marzo 2001 il presidente il consigliere rel. est. holo hanno IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERA Osvaldo Ascanio 28 GIU. 2001 CORTE Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio SHOTZ BE E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R 6 T A 2 S I B I . R R G . L E A P L . R T A D . U L A B E B + D A I D T I R A E S I 1 T T N 3 R E 1 N S E E . I S T N A E A M