Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A ESENTE DA BOLLI E DIRITTI, SOGGETTA A REGISTRAZIONE BLIC ITALIANA REPUBBLICA OGGETTO: Equa riparazione - Pro- MATERIA EQUA RIPARAZIONE cura speciale -Procura a margine: SU enza. N ME DE POR LA CORT] E DI CASSAZIO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14712/02. Dott. Mario DELLI PRISCOLI Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cons. Relatore 2118 Cron. Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep.313 Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 12.11.02. Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente: S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LE NC e EL PE, elet- tivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 220, presso l'avv. Luigi Perone, unitamente al- l'avv. Nicola Cinelli del foro di Campobasso, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari pubblicato il 20 dicembre 2001; 2043 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30 agosto 2001 CO Rigolet- ti e SE RE esponevano che nella loro qualità di funzionari dell'Assessorato all'Agricol- tura della Regione Molise erano stati sottoposti a procedimento penale per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in con corso con le imprese esecutrici e il direttore dei lavori nonché di falso ideologico in atto pubblico;
che il processo si era concluso con sentenza di as- soluzione divenuta irrevocabile in data 1 ° marzo 2001; che nel corso del processo si erano verifica- ti lentezze, ritardi e ingiustificati rinvii. Ciò premesso, convenivano in giudizio dinanzi alla Cor- te d'Appello di Bari il Ministero della Giustizia per ottenere l'equa riparazione dei danni non pa- trimoniali da ciascuno di loro subiti. Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per 2 difetto di procura speciale e, nel merito, ne con- testava la fondatezza chiedendone il rigetto. Con decreto del 18-20 dicembre 2001 la corte adita dichiarava inammissibile il ricorso osservan- do che la procura rilasciata dai ricorrenti al pro- prio difensore conteneva un mero riferimento "alla presente causa" e non soddisfaceva perciò ai requi- siti richiesti dall'art. 3, co. 2, della legge n.89 del 2001, il quale, richiedendo la sottoscrizione del ricorso ad opera di un difensore munito di pro cura speciale, imponeva l'indicazione specifica del tipo di procedimento per il quale la procura veniva rilasciata, la menzione della controparte e la pre- cisa individuazione dell'autorità giudiziaria alla quale il ricorso era rivolto. Contro il decreto ricorrono per cassazione con un solo motivo CO ET e SE NG relli. Non ha presentato difese il Ministro della Giu stizia. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunciano la violazione e la fal sa applicazione dell'art. 3, co. 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 83 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codi- 3 ce, e sostengono che il provvedimento impugnato sa- rebbe incorso in errore avendo negato la specialità della procura al difensore da essi rilasciata a mar gine del ricorso senza considerare che la conte- stualità della procura con l'atto cui essa si rife- risce è sufficiente a soddisfare il requisito della specialità salvo che dal contesto della procura non risulti diversamente e che ulteriori specificazioni sono richieste solo per la procura speciale rila- sciata con atto separato non materialmente congiun- to a quello cui essa si riferisce. Le censure mosse dai ricorrenti sono fondate in quanto conformi all'interpretazione della giuri- sprudenza di questa Corte (SS.UU. 27 ottobre 1995, n. 11178, e, in termini: Cass. 2 agosto 2002, n. 11579) secondo cui l'apposizione del mandato a mar- gine o in calce al ricorso esclude ogni dubbio sul- la volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati ed è sufficiente a in- tegrare il requisito della specialità richiesto dal la legge. Ne consegue che la procura al difensore rilasciata dal ET a margine del ricorso in- troduttivo del giudizio deve ritenersi pienamente rispondente alle prescrizioni dell'art. 3, co. 2, della legge n. 89 del 2001, senza necessità speci- 4 fica indicazione del procedimento cui essa si rife- riva. L'accoglimento del ricorso comporta la cassa- zione del decreto impugnato e il rinvio della causa ad altro giudice il quale, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, provvederà all'esame della merito. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari, cui rimette altresì la pro nuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002. Mg. Vitione IL PRESIDENTE Me ll izoli IL CONSIGLIERE EST. _DATIONE COR Pres s Cancelleria Deposita IL CANCELLIERE # 2 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 5