Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2016, n. 17903
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Sentenza 16 giugno 2016

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In tema di rifiuti, la previsione di cui all'art. 10, comma secondo, lett. l), D.Lgs. n. 36 del 2003, secondo cui il gestore di una discarica autorizzata deve presentare alla Regione competente, "almeno una volta all'anno", una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa, comporta che, ove il gestore ritenga di optare per la possibilità di presentare una sola relazione annuale e ciò non sia già avvenuto nel corso dell'anno di riferimento, detta presentazione non può essere differita oltre la data del 31 dicembre dell'anno in questione, pena la definitiva omissione della possibilità di adempiere tempestivamente all'obbligo prescritto e la conseguente integrazione del reato di previsto dall'art. 256, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2016, n. 17903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17903
    Data del deposito : 16 giugno 2016

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