Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.
Commentari • 6
- 1. due recenti pronunce della Cassazione | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. VI, sent. 26 aprile 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 24348, Pres. Di Stefano, Rel. Paternò Ragusa; Cass., Sez. VI, sent. 1° marzo 2023 (dep. 17 maggio 2023), n. 21125, Pres. Calvanese, Rel. Di Geronimo *Il presente contributo è pubblicato bel fascicolo n. 7-8/2023. 1. Si segnalano due recenti sentenze, emesse a breve distanza di tempo l'una dall'altra, con cui la Cassazione si sofferma sul rapporto tra estradizione, dal lato “passivo” della procedura (artt. 697-719 c.p.p.)[1], e tutela dei diritti fondamentali, lasciandosi guidare dalle fonti sovranazionali e soprattutto dalla giurisprudenza della Corte Edu. Le pronunce suscitano particolare interesse poiché, pur coinvolgendo …
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Cass., Sez. VI, sent. 26 aprile 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 24348, Pres. Di Stefano, Rel. Paternò Ragusa; Cass., Sez. VI, sent. 1° marzo 2023 (dep. 17 maggio 2023), n. 21125, Pres. Calvanese, Rel. Di Geronimo Leggi la sentenza (Cina) Leggi la sentenza (Giordania) Leggi il contributo nel fascicolo *Il presente contributo è pubblicato bel fascicolo n. 7-8/2023. 1. Si segnalano due recenti sentenze, emesse a breve distanza di tempo l'una dall'altra, con cui la Cassazione si sofferma sul rapporto tra estradizione, dal lato “passivo” della procedura (artt. 697-719 c.p.p.)[1], e tutela dei diritti fondamentali, lasciandosi guidare dalle fonti sovranazionali e soprattutto dalla giurisprudenza …
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Cass., Sez. VI, sent. 26 aprile 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 24348, Pres. Di Stefano, Rel. Paternò Ragusa; Cass., Sez. VI, sent. 1° marzo 2023 (dep. 17 maggio 2023), n. 21125, Pres. Calvanese, Rel. Di Geronimo Leggi la sentenza (Cina) Leggi la sentenza (Giordania) Leggi il contributo nel fascicolo *Il presente contributo è pubblicato bel fascicolo n. 7-8/2023. 1. Si segnalano due recenti sentenze, emesse a breve distanza di tempo l'una dall'altra, con cui la Cassazione si sofferma sul rapporto tra estradizione, dal lato “passivo” della procedura (artt. 697-719 c.p.p.)[1], e tutela dei diritti fondamentali, lasciandosi guidare dalle fonti sovranazionali e soprattutto dalla giurisprudenza …
Leggi di più… - 5. Giurisprudenza italiana (2/2024)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 7 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2023, n. 21125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21125 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere LO Di RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito l'avvocato Armando Simbari, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Fornari, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona accoglieva la richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria cinese nei confronti di HA NX, in relazione al reato di "assorbimento illecito di depositi pubblici", previsto dall'art. 176 della legge penale cinese. In particolare, alla ricorrente si contesta di aver gestito una piattaforma digitale mediante la quale veniva realizzata attività di raccolta del risparmio e concessione di finanziamenti, in assenza di autorizzazione, nonché di essersi appropriata di una cospicua somma di cui era venuta in possesso per effetto dei versamenti dei finanziatori privati.
2. Avverso tale sentenza, la ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) della I. 24 settembre 2015, n.161, con la quale è stata data attuazione al trattato di estradizione con la Repubblica popolare cinese. La richiamata norma prevede l'estradizione verso la Cina nei casi in cui sussista il principio della doppia incriminazione, a condizione che si tratti di reati puniti con la reclusione. Si assume che il reato contestato nei confronti della ricorrente corrisponderebbe alla fattispecie prevista dall'art. 130 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, norma che sanziona l'abusiva attività di raccolta del risparmio con una contravvenzione, punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art.3, comma 1, lett.g), I.n. 161 del 2015, sul presupposto che la pena in concreto irrogabile non sarebbe determinata nel massimo, il che confliggerebbe con i principi di predeterminazione della sanzione. A supporto di tale assunto, nel ricorso si richiama parere legale reso da un avvocato cinese, il quale attesterebbe l'intervenuta modifica normativa dell'art. 176 della legge penale estera, in base al quale, nel caso di particolare gravità della condotta, la norma prevederebbe il solo limite del minimo edittale (pari a tre anni di reclusione), non fissando alcun limite per la pena massima. Si segnala che nella comunicazione aggiuntiva inviata dall'autorità cinese non si riconosce, ma neppure si nega, l'esistenza della modifica normativa intervenuta nel 2021 che avrebbe determinato l'eliminazione del limite alla pena massima edittale. Peraltro, la deduzione difensiva sarebbe stata contraddittoriamente superata dalla Corte di appello, facendo affidamento sulla mera conferma dei limiti edittali comunicata dallo Stato richiedente in ordine al reato ipotizzato, senza che sia stata fornita alcuna rassicurazione circa la pena applicabile nel caso in cui si ritenga sussistente il reato di truffa o di appropriazione indebita, che la stessa Corte di appello ritiene contemplati nella descrizione della condotta.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 3, lett.f), l.n. 161 del 2015, in relazione al mancato riconoscimento della fondatezza del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. A supporto di tale doglianza, nel ricorso si richiamano plurime fonti internazionali, già portate a conoscenza 2 della Corte di appello di Ancona e da quest'ultima ritenute inidonee a superare le generiche rassicurazioni provenienti dall'autorità cinese. Inoltre, si richiama la sentenza resa dalla Corte EDU, sul ricorso Liu c.Polonia, del 6 ottobre 2022 che, pronunciando con riferimento alle condizioni di detenzione e, più in generale, al rispetto dei diritti di difesa vigenti in Cina, ha sostanzialmente affermato la perdurante sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, con il ricorso abituale a mezzi di tortura, anche finalizzati ad ottenere la confessione. La Corte EDU ha anche sindacato la scarsa affidabilità delle informazioni provenienti dall'autorità cinese, in assenza di effettive possibilità di controllo circa le condizioni di detenzione e di idonei strumenti giurisdizionali volti a garantire tutela ai detenuti.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce violazione dell'art. 3, comma 1, lett.b), l.n. 161 del 2015, concernente il rischio di un trattamento deteriore in considerazione delle opinioni politiche pubblicamente esposte dalla ricorrente e aventi ad oggetto le repressioni in atto nella regione di Hong Kong. Nel ricorso si richiamano plurimi commenti inviati da un account Twetter riconducibile alla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. Il ricorso si incentra sulla ritenuta sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui la ricorrente fosse consegnata e sottoposta al regime detentivo in Cina. Le ragioni addotte dalla ricorrente si fondano anche sulle condizioni di detenzione subite dal fratello e da quest'ultimo riferite con una nota acquisita al giudizio, nella quale si riferisce di una detenzione disposta illegalmente e, in concreto, finalizzata ad indurre la sorella a far rientro in Cina. Ma gli elementi di maggior consistenza sono costituiti dalle fonti internazionali e dalla recente sentenza resa dalla Corte EDU nel procedimento Liu c.Polonia. Ritiene la Corte che le argomentazioni contenute in quest'ultima pronuncia siano pienamente valide anche nel procedimento in esame, stante la loro portata generale e non limitata all'esame dello specifico caso rimesso all'attenzione della CEDU. Occorre sottolineare, infatti, che la sentenza in esame riguardava un cittadino cinese indagato per reati ordinari e nei cui confronti non erano rappresentati specifici rischi di discriminazione conseguenti a ragioni di natura 3 personale (motivi politici, minoranze etniche, religione). Ne consegue che le carenze evidenziate dalla Corte EDU in ordine al rispetto dei diritti umani hanno una valenza sistemica e, quindi, valevoli anche nei confronti di altri soggetti di cui si richieda l'estradizione in Cina.
2.1. Ripercorrendo, in estrema sintesi, il contenuto della pronuncia CEDU, devono essere richiamati i seguenti elementi di valutazione: nelle osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura sulla Cina del 12 dicembre 2008 si dava atto che, nonostante gli sforzi dello Stato parte per affrontare la pratica della tortura e i problemi correlati nel sistema giudiziario penale, il Comitato rimane profondamente preoccupato per le continue accuse, corroborate da numerose fonti legali cinesi, di un uso abituale e diffuso della tortura e dei maltrattamenti nei confronti dei sospetti in custodia di polizia, soprattutto per estorcere confessioni o informazioni da utilizzare nei procedimenti penali;
inoltre, veniva riscontrata la mancata introduzione di un divieto esplicito in ordine al ricorso a mezzi di tortura ed il continuo affidamento alle confessioni come forma comune di prova per l'accusa; le osservazioni conclusive del medesimo Comitato, del 3 febbraio 2016, pur attestando alcune modifiche normative, confermavano un giudizio complessivamente negativo, richiamando i continui rapporti che indicano come la pratica della tortura e dei maltrattamenti sia ancora profondamente radicata nel sistema di giustizia penale, che si basa eccessivamente sulle confessioni come base per le condanne, peraltro in assenza di adeguati controlli da parte del potere giurisdizionale in ordine all'attività svolta nel corso delle indagini da parte della pubblica sicurezza;
il quadro complessivo emergente dalle informazioni ricevute dalle autorità cinese doveva ritenersi sostanzialmente inaffidabile, sia in quanto non venivano messi a disposizione una quantità rilevante di dati richiesti, sia perché molte delle condotte poste in essere dall'autorità di pubblica sicurezza resterebbero coperte dal segreto di Stato;
nel rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Unite del 2018, è stato confermato che, pur essendo in astratto proibite le condotte di violenza e maltrattamenti ai danni di detenuti, la prevenzione di tali condotte non sarebbe adeguata e si registrerebbero numerosi casi di violazioni dei diritti umani, realizzati sia nei confronti dei detenuti comuni che politici;
le condizioni negli istituti di pena risulterebbero, in maniera generalizzata, degradanti e tali da porre in pericolo di vita i detenuti, sottoposti a condizioni di sovraffollamento, scarsa igiene, mancanza di medicine ed assistenza medica;
le informazioni sulle strutture di detenzione vengono considerate come 4 coperte da segreto di Stato e non viene consentito un monitoraggio indipendente;
considerazioni sostanzialmente analoghe sono contenute nei rapporti di Amnesty International del 2015, 2016 e 2017, nonché in quello di Human Rights Watch del 2015; nel più recente rapporto di Freedom House del 2022, si conferma che in Cina continuano a registrarsi gravi violazioni dei diritti umani e che il tasso di condanne è pari a circa il 98%, essendo tale dato da ricollegare al fatto che i procedimenti spesso si basano su confessioni estorte con la tortura e favorite dal segreto nel quale si svolgono le indagini;
anche le condizioni carcerarie non sarebbero migliorate rispetto al passato. Partendo dalle richiamate fonti qualificate, provenienti da organismi internazionali (Onu), da nazionali affidabili (Stati uniti) ed organizzazioni non governative operanti nel settore della tutela dei diritti umani, la Corte EDU, formulando valutazioni che hanno portata generale, ha affermato che : la Cina, pur avendo ratificato la Convenzione contro la tortura, non ha recepito il Protocollo addizionale, sicchè i detenuti che ritengano di aver subito una violazione dei diritti umani non hanno la possibilità di ricorrere a forme di protezione internazionale indipendente, né è consentito agli organismi internazionali di svolgere un'indagine in loco;
la legislazione cinese non offre forme di prevenzione adeguata e, pur registrandosi reiterate e gravi accuse circa l'uso della tortura, non è possibile compiere alcuna verifica indipendente. In conclusione, la Corte EDU ha affermato che tenuto conto delle dichiarazioni delle parti e dei rapporti summenzionati pubblicati da vari organismi delle Nazioni Unite e da organizzazioni governative e non governative internazionali e nazionali, deve ritenersi che la misura in cui la tortura e altre forme di maltrattamento sono credibilmente e costantemente segnalate come utilizzate nelle strutture di detenzione e nei penitenziari cinesi, possa essere equiparata all'esistenza di una situazione generale di violenza. A fronte di tali premesse, il richiedente è esonerato dal dimostrare specifici motivi personali di timore, essendo sufficiente che sia accertato che, al momento dell'estradizione, sarà collocato in un centro di detenzione o in un penitenziario.
2.2. Oltre alle fonti valorizzate nella citata sentenza della Corte EDU, è opportuno menzionare anche alcune recenti Risoluzioni del Parlamento europeo, dalle quali emerge come la tutela dei diritti fondamentali e il pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nei confronti dei detenuti, continuino a presentare profili di criticità nei rapporti con la Repubblica cinese. In linea generale, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 5 2021, si dà atto dell'elusione da parte della Cina degli impegni bilaterali e multilaterali assunti in relazione al rispetto dei diritti umani, sottolineando come la Cina presenta regolarmente al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite risoluzioni volte a rendere la sovranità, la non interferenza e il rispetto reciproco principi fondamentali e non negoziabili che prevalgono sulla promozione e la tutela dei diritti umani degli individui». Ancor più allarmanti sono le considerazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sulle notizie di ripetuti casi di espianto coatto di organi in Cina, nella quale si dà atto di pratiche sicuramente rientranti nel novero dei trattamenti inumani e degradanti poste in essere ai danni di detenuti. Si è affermato, in particolare, che «la forte dipendenza dai prigionieri giustiziati e viventi come fonte di organi da trapianto comporta un'ampia gamma di inaccettabili violazioni dei diritti umani e dell'etica medica», tant'è che il Parlamento europeo «esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni relative all'espianto coatto di organi effettuato in modo persistente, sistematico e disumano nonché avallato dallo Stato ai danni di prigionieri nella Repubblica popolare cinese». In detta Risoluzione, il Parlamento «invita le autorità cinesi a rispondere prontamente alle accuse di espianto coatto di organi e a consentire un monitoraggio indipendente da parte dei meccanismi internazionali per i diritti umani »>, al contempo si esprime «preoccupazione per la mancanza di un controllo indipendente in merito al fatto se i prigionieri o i detenuti forniscano un valido consenso alla donazione di organi».
2.3. Sulla base degli elementi sopra indicati, deve rilevarsi in primo luogo come la ricorrente, anche dinanzi alla Corte di appello, avesse richiamato le fonti internazionali attestanti il rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti. Tali fonti non sono state adeguatamente valorizzate dalla Corte di appello che, in buona sostanza, ha fatto affidamento sulle generiche rassicurazioni ricevute dall'autorità cinese. Per consolidata giurisprudenza, la procedura di consegna presuppone la valutazione della sussistenza di un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, da compiersi utilizzando elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente. Ove risulti verificata la sussistenza di tale rischio, occorre un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante 6 ' (Sez.6, n. 28822 del 28/6/2016, Diuligher, Rv. 268109). Invero, l'autorità cinese si è limitata alla dichiarata esclusione del rischio di trattamenti contrari ai principi costituzionali e convenzionali, senza, tuttavia, specificare nel dettaglio le condizioni di detenzione, né fornire adeguate garanzie circa il loro effettivo rispetto. La nota contenente "Materiali aggiuntivi sull'estradizione di HA NX" si sostanza in un elenco delle previsioni normative che garantiscono l'assistenza difensiva per gli indagati, i diritti riconosciuti ai detenuti, nonché le sanzioni previste per il caso di sottoposizione a tortura o maltrattamenti, anche finalizzati ad ottenere la confessione. Tuttavia, la mera allegazione dell'esistenza di un corpus normativo astrattamente idoneo a fungere da garanzia avverso il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti è di per sé insufficiente in assenza, in concreto, dell'accertata effettività di tali forme di tutela e prevenzione. Come chiaramente evidenziato nella richiamata sentenza "Liu" della Corte EDU, ciò che rende scarsamente affidabile il trattamento dei detenuti nella Repubblica cinese non sono le carenze normative, rispetto alle quali si dà atto dei progressi compiuti, quanto l'effettiva osservanza delle stesse e la possibilità per organi indipendenti ed esterni all'amministrazione di verificare le reali condizioni di detenzione e trattamento. In conclusione, si ritiene che, a fronte di concreti elementi a supporto della problematica condizione dei detenuti nella Repubblica cinese, la risposta dell'autorità estera alla richiesta di informazioni aggiuntive deve essere tale da fugare qualsivoglia dubbio circa il trattamento dell'estradando, fornendo elementi quanto più possibili specifici e circostanziati, nonché ogni ulteriore garanzia che consenta alla Stato richiesto di superare i dubbi legittimamente derivanti dal quadro emergente dalle richiamate fonti sovrannazionali. Nel caso di specie, l'autorità richiedente si è limitata a fornire informazioni generiche che, in buona sostanza, si risolvono in una mera esposizione della normativa vigente, ma che non contengono alcuna garanzia circa l'effettivo rispetto della stessa e, quindi, non costituiscono adeguata garanzia per l'estradando.
3. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha da tempo riconosciuto che la verifica in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente va condotta anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch" -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza SA c. Italia del 28 febbraio 2008 (Sez.6, n. 54467 del 15/11/2016, 7 کھ Resneli, Rv. 268933; Sez.6, n. 22818 del 23/7/2020, Balcan, Rv. 279567). Nel caso di specie, è emerso da plurime fonti, tutte affidabili e già valutate tali dalla Corte EDU nella sentenza Liu c.Polonia, l'esistenza di un elevato rischio di gravi violazioni dei diritti umani all'interno del circuito penitenziario cinése, sussistendo plurimi indici indicativi di un sistematico ricorso a forme di tortura, nonché una sostanziale impossibilità per le organizzazioni internazionali di condurre verifiche effettive ed indipendenti volte a verificare le condizioni negli istituti di detenzione. Tali criticità costituiscono di per sé un motivo ostativo alla consegna, tanto più quanto come avvenuto nel caso di specie le informazioni integrative provenienti dall'autorità estera richiedente la consegna sono del tutto generiche. In conclusione, deve affermarsi il principio secondo cui nel caso di estradizione verso la Repubblica Popolare Cinese, deve ritenersi sussistente il rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (come affermato da Corte EDU Liu c.Polonia del 6/10/2022), in quanto plurime fonti internazionali ed affidabili danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità da parte di istituzioni e organizzazioni indipendenti di verificare le effettive condizioni nei centri di detenzione. A fronte del quadro complessivo sopra evidenziato, il rischio di sottoposizione a trattamenti incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali non è escluso per effetto di generiche rassicurazioni fornite dall'Autorità richiedente, consistenti nella mera indicazione del quadro normativo posto a tutela dei diritti dei detenuti.
4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendosi sottolineare come la Corte di appello avendo già richiesto informazioni aggiuntive ed avendo ottenuto solo generiche rassicurazioni - non potrebbe compiere ulteriori verifiche nel merito idonee a condurre all'accoglimento della richiesta di estradizione. All'annullamento della sentenza che disponeva l'estradizione consegue la cessazione della misura cautelare in atto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la misura cautelare in atto, disponendo l'immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e all'art. 203 disp.att. c.p.p. Così deciso l'1 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente LI NE LO Di RO . 0 0