Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
Nell'udienza prevista per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2002, n. 7802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7802 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 11/01/2002
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE ANDREA - Consigliere - N. 3
3. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO MAURIZIO - Consigliere - N. 040043/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AN N. IL 25/02/1944
avverso SENTENZA del 26/06/2000 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO letta la requisitoria del pubblico ministero, il quale ha concluso chiedendo "l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile Coloni AN"
Considerato:
che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo su concorde richiesta delle parti, nel corso delle indagini preliminari, con sentenza del 26 giugno 2000 ha applicato ad IA ON la pena di lire 100.000 di multa per i reati di ingiuria e di minaccia unificati per la continuazione, con le attenuanti generiche;
che inoltre il g.i.p. ha condannato DO al pagamento delle spese processuali sostenute da AN Coloni, che si era costituito parte civile, liquidandole complessivamente in lire 2.650.000;
che ON ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza "nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile di Coloni AN e ha condannato l'imputato ON IA al pagamento delle spese processuali";
che il ricorrente ha dedotto: a) che non è ammissibile la costituzione di parte civile nell'udienza prevista dall'art. 447 c.p.p.; b) che nella specie la costituzione di parte era comunque,
inammissibile, perché era avvenuta dopo la conclusione degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti;
c) che il rimborso non era dovuto dato che non era stata svolta alcuna attività di effettivo interesse per la parte civile;
d) che risultava immotivata la liquidazione per un importo di lire 2.650.400 e che nella nota spese erano state indicate anche attività non pertinenti alla difesa della parte civile;
ritenuto:
che non è prevista e consentita la costituzione di parte civile nell'udienza fissata a norma dell'art. 447 c.p.p. per l'applicazione della pena richiesta nel corso delle indagini preliminari;
che infatti a norma dell'art. 79 comma 1 c.p.p. "La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484";
che dunque non è prevista una costituzione di parte civile con una funzione diversa da quella della partecipazione all'udienza preliminare o al giudizio;
che, come esattamente ha rilevato il ricorrente, per l'art. 447 c.p.p. non occorre dare alla persona offesa l'avviso dell'udienza e la comparizione delle parti è solo facoltativa;
che questa particolare disciplina processuale conferma che non è prevista la costituzione di parte civile nella speciale udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, considerato anche che l'esercizio dell'azione civile e le correlative richieste potrebbero non giungere a conoscenza dell'imputato, se questo fosse assente, e che in tal caso si verificherebbe una situazione diversa da quella riscontrabile nei casi di costituzione di parte civile nell'udienza preliminare o nel dibattimento e di dubbia compatibilità con i principi del contraddittorio;
che in effetti la costituzione di parte civile è prevista esclusivamente per esercitare l'azione civile nel processo penale e non avrebbe ragione di essere ammessa in un'udienza come quella dell'art. 447 c.p.p., destinata esclusivamente a una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile;
che perciò deve ritenersi che nel caso in esame non fosse ammessa la costituzione di parte civile e non potesse quindi pronunciarsi la condanna, prevista dall'art. 444 comma 2 c.p.p., "al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile"; che di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile;
P.Q.M.
la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002