Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2017, n. 55051
CASS
Sentenza 7 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in base agli artt. 7 e 23, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che regolano il relativo procedimento applicativo, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen., il decreto di inammissibilità della richiesta di estensione del sequestro finalizzato alla confisca di un bene, in caso di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di riproposizione di una richiesta già rigettata, deve essere preceduto, a pena di nullità, dall'acquisizione del parere del pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa acquisizione del parere dà luogo ad una nullità a regime intermedio riconducibile alla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2017, n. 55051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 55051
    Data del deposito : 7 giugno 2017

    Testo completo