Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in base agli artt. 7 e 23, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che regolano il relativo procedimento applicativo, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen., il decreto di inammissibilità della richiesta di estensione del sequestro finalizzato alla confisca di un bene, in caso di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di riproposizione di una richiesta già rigettata, deve essere preceduto, a pena di nullità, dall'acquisizione del parere del pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa acquisizione del parere dà luogo ad una nullità a regime intermedio riconducibile alla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2017, n. 55051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55051 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
5505 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/06/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ADET TONI NOVIK Dott. - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 2099/2017 Dott. ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 39908/2016 ALDO ESPOSITO Dott. - Consigliere - ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di: OS CO N. IL 06/01/1943 avverso il decreto n. 61/2016 TRIBUNALE di COSENZA, del 05/09/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 5 settembre 2016 il Tribunale di Cosenza dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di estensione del sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, avente ad oggetto l'immobile censito al NCT particella 506 foglio 44 del Comune di Cassano Ionico, avanzata nei confronti di CO TA dal Questore di Cosenza. Spiegava il Tribunale che sulla richiesta si era già espresso con precedente provvedimento di rigetto e che non risultavano elementi di novità rispetto a quanto già in precedenza statuito.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, chiedendone l'annullamento. Lamenta violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 23, 24, comma 3, art. 7, comma 9, e art. 666 comma 2 cod. proc. pen., assumendo che, essendo la statuizione impugnata assimilabile a una declaratoria di inammissibilità, la stessa era stata adottata senza acquisire il prescritto, necessario parere del pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e dunque merita accoglimento.
1. In tema di misure di prevenzione patrimoniali l'art. 23, comma 1, del D. Lgs n. 159 del 2011 che ne regola procedimento applicativo rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I e, dunque, all'art. 7 del D.Lgs. citato che al comma 9 stabilisce "Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 666 del codice di procedura penale".
1.1 Il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, per l'ipotesi di manifesta infondatezza della domanda per difetto delle condizioni di legge ovvero di riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi (e tale è l'ipotesi evocata nel provvedimento impugnato) deve essere preceduto dall'acquisizione del parere del pubblico ministero (" Se la richiesta ..., il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile"). 114 La mancata acquisizione del parere configura una nullità a regime intermedio riconducibile alla previsione di cui all'art. 178 cod. proc. pen., lett. b), per violazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata l'audizione di detto organo (Sez. 3 n. 17376 del 22/03/2007, Rv. 236603; Sez. 1 n. 2420 del 03/04/2000, Pischedda, Rv. 216032).
2. Non resta, a questo punto, che rilevare che dagli atti non risulta che il pubblico ministero sia stato sentito con la conseguenza che il provvedimento va annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Rosanna Saraceno Preserve ne DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 2