Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2008, n. 8993
CASS
Sentenza 13 febbraio 2008

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Il divieto di concessione di benefici al condannato nei cui confronti sia stata revocata la misura alternativa non opera rispetto alla detenzione domiciliare disposta congiuntamente al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma primo-ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 prescinde altresì dal divieto di applicazione della misura per i reati ostativi indicati dal comma primo-bis dello stesso art. 47-ter).

Commentario1

  • 1Detenzione domiciliare umanitaria per grave malattia psichicaAccesso limitato
    Elisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2008, n. 8993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8993
Data del deposito : 13 febbraio 2008

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