Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici al condannato nei cui confronti sia stata revocata la misura alternativa non opera rispetto alla detenzione domiciliare disposta congiuntamente al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma primo-ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 prescinde altresì dal divieto di applicazione della misura per i reati ostativi indicati dal comma primo-bis dello stesso art. 47-ter).
Commentario • 1
- 1. Detenzione domiciliare umanitaria per grave malattia psichicaAccesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2008, n. 8993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8993 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 440
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 025409/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) SQ VI N. IL 05/08/1954;
avverso ORDINANZA del 08/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO G., annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza dell'8/5/2007, disponeva nei confronti di UE NZ il differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p., n. 2 "nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. per la durala di un anno", onde assicurare le esigenze cautelari con riguardo all'acclarata pericolosità sociale del condannato, sul rilievo che le gravi patologie di cui lo stesso era affetto risultavano assolutamente incompatibili col regime di detenzione inframuraria;
che il P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo l'inapplicabilità della detenzione domiciliare ad un soggetto nei cui confronti era stata già disposta la revoca di analogo beneficio con provvedimento dello stesso Tribunale in data 20/12/2005;
che il ricorso risulta infondato;
che, a norma dell'art. 58 quater, comma 2, O.P., è stabilito il divieto di concessione dei benefici penitenziari, fra i quali anche la detenzione domiciliare, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una "misura alternativa", e, in linea di fatto, allo UE è stata effettivamente revocata la detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 20/12/2005, sicché allo stesso - si assume da parte del ricorrente P.G. - non sarebbe stato lecito concedere l'analogo beneficio per un periodo di tre anni dal provvedimento di revoca;
che peraltro, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'impugnata ordinanza, non ha affatto concesso il beneficio della detenzione domiciliare c.d. "generica", bensì ha disposto, a norma dell'art. 147 c.p., n. 2, il differimento dell'esecuzione della pena in considerazione delle condizioni di grave infermità fisica in cui versava lo UE, secondo il modulo applicativo, tuttavia, della detenzione domiciliare "a tempo determinato", ai sensi dell'art. 41 ter, comma 1 ter, O.P., ins. dalla L. n. 165 del 1998, art. 4 a garanzia delle esigenze cautelari correlate alla spiccata pericolosità sociale del condannato;
che, nonostante la sovrapposizione legislativa delle aree pertinenti al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena e, rispettivamente, alla detenzione domiciliare, sembra pertanto corretto ritenere che l'opzione supplementare offerta da quest'ultima misura, rispetto all'alternativa secca dell'esecuzione in carcere o del differimento della pena, tenuto conto della ratio dell'istituto di contenere, a tutela della collettività, la pericolosità sociale di soggetti responsabili di gravi delitti le cui condizioni di salute siano tuttavia incompatibili con la detenzione carceraria (Cass., Sez. 1^, 7/12/1999, Saraco, rv. 215203), debba affatto prescindere sia dal divieto di applicazione della misura per i reati ostativi indicati dall'art. 47 ter, comma 1 bis (Cass., Sez. 1^, 19/2/2001, n. 17208, Mangino, rv. 218762), sia dal divieto di concessione al condannato nei cui confronti sia stata revocata analoga misura alternativa ex art. 58 quater, comma 2, O.P.;
che, ciò posto e attesa l'incensurabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni di merito del Tribunale di sorveglianza in ordine alle ragioni fattuali indicate a fondamento del disposto rinvio dell'esecuzione della pena, il ricorso del P.G. va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008