Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALI648 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI C Oggetto impovedelibera SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: affemus. condom. Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G. N. 19861/98 14549 Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. - •2350 IACUBINO Rel. Consigliere Dott. Matteo Rep. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 08/01/01 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.52404 per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 11.10.05.01 COND. VIA G. A. COSTANZO 41 CATANIA, in persona del IL CANCELLIERE rappresentante ed amm.re pro tempore suo legale LIRE 3000 CANCELLERIA SCALIA, rappresentanto e difeso da se Avv.DOMENICO medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, giusta CG513436 delega in atti;
- ricorrente
contro
CA CE, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio 2001 dell'avvocato LESTI QUINZIO BELARDINI I. giusta 8 _ delega in atti -1- - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 629/97 della Corte d'Appello di Richiesta copia esecutiva dal Sig. CA CATANIA, depositata il 24/09/97; 24000+1 per diritti 23 TUG, ZUOT udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
difensore del udito l'Avvocato Domenico SCALIA, l'accoglimento del LIRE 2000 CANCELLERIA ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE139981 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il AS027458 rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLE BE139982 AS027453 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15.2.1991 l'avv. Francesco Caudullo, quale condominio dell'edificio di via G.A. Costanzo n. 41, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il Faro, nella qualità di dott. Sebastiano Lo amministratore pro-tempore del predetto condominio, chiedendo la dichiarazione di nullità 0 comunque l'annullamento della delibera assembleare del 6.6.1990 con la quale erano state poste a suo carico, quale proprietario di una bottega а pianoterra, le spese di riparazione dell'ascensore, utilizzando la tabella ripartite tra i condomini spese generali. Si costituiva il Lo Faro in proprio, eccependo la sua mancanza di legittimazione passiva non essendo egli amministratore del condominio. Concesso dal G.I. termine per la notifica dell'atto di citazione all'effettivo amministratore del condominio, costui, individuato nella persona dell'avv. Domenico Scalia, si costituiva, eccependo la tardività dell'opposizione alla delibera assembleare e comunque l'infondatezza nel merito deducendo che alle spese dell'opposizione stessa, dell'ascensore dovevano di ristrutturazione 3 contribuire anche i proprietari dei vani a piano terra, in quanto comproprietari dell'ascensore. Il Tribunale, con sentenza del 16 25 novembre rigettava la domanda proposta con l'atto 1995, introduttivo del giudizio nei confronti del Lo Faro per carenza di legittimazione passiva dello stesso. Decidendo poi sulla domanda proposta dall'attore nei confronti del condominio, rigettava l'opposizione avversO la delibera assembleare, ritenendo che la spesa relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ascensore correttamente era stata ripartita in base alla tabella millesimale delle spese generali, anziché secondo quella relativa all'ascensore, in quanto-trattandosi di un intervento migliorativo su un bene di proprietà comune, che aumentava il valore dell'intero edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari in particolare, tutti i condomini, JO compresi quelli proprietari dei vani a piano terra, erano tenuti a partecipare alla relativa spesa. dataAvverso tale sentenza, notificata in 9.2.1996, proponeva appello avanti la Corte catanese l'avv. Caudullo nei confronti sia del Lo Faro sia del Condominio, insistendo, nei riguardi del condominio, per l'annullamento della delibera 4 assembleare. Si costituivano il Lo Faro e il Condominio, resistendo e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza depositata il 24 settembre 1997 la Corte adita col gravame lo ha rigettato nei ritenuto estraneo confronti del Lo Faro siccome del condominio), alla lite (mai amministratore mentre lo ha accolto a carico del Condominio. statuizione ha osservato inSu quest'ultima quel Collegio che i lavori sull'ascensore in questione, qualificabili rettamente come di manutenzione straordinaria, andavano ripartiti per le spese secondo l'apposita tabella millesimale, tabella da cui restavano esclusi i vani a piano terra. I proprietari di detti vani non partecipavano nemmeno alla comunione del locale vasche sito nel sottotetto dello stabile, sicchè nemmeno per questa via potevano essere chiamati alle spese inerenti l'ascensore. Annullamento, pertanto, della impugnata delibera assembleare (del 6.6.90) in parte qua con regolazione delle spese del doppio grado secondo soccombenza. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'avv. Domenico Scalia, difensore di sé medesimo 5 nella qualità di amministratore del Condominio di Via G.A. Costanzo n. 41 in Catania. Il ricorso è monotematico. Resiste con controricorso l'intimato avv. Francesco Caudullo, difensore di sé medesimo, che preliminarmente deduce l'inammissibilità del siccome privo della sottoscrizione ricorso dell'estensore sull' "atto notificato". MOTIVI DELLA DECISIONE Non ricorre la dedotta nullità del ricorso debitamente sottoscritta nell'originale - atteso che la copia notificata, che di quella sottoscrizione difetta, contiene elementi idonei a evidenziare la provenienza dell'atto (è intestata all'avv. D. Scalia, quale amministratore del Condominio ricorrente e difensore del medesimo;
ad istanza dello stesso avvenuta la notifica Mior è tal senso consolidatoall'intimato). In l'orientamento di questa Corte (V. sez. Un. 4817/84; Cass. 29/00 e 5479/97). A torto, poi, il controricorrente parla di "assenza del mandato conferito al difensore dal legale rappresentante del condominio": poiché detto avv. Scalia, avendone la qualità, è difensore di se medesimo ed è anche il legale rappresentante come amministratore - del condominio. La procura ad litem non occorreva. Con l'unico mezzo del ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1171 (✓✓ rectius: 1117) e 1123 C. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Sostiene il ricorrente, in punto di fatto, che del vecchio ascensore fu sostituito ogni elemento sicchè si trattò di una ristrutturazione L'atto pubblico del 12.09.1958, poi, era stato male inteso dalla Corte territoriale, giacchè la "compravendita riguardava anche la comproprietà di alcune parti comuni e specificatamente dell'ascensore e i locali sono poste le vasche dell'acqua (ultimo ove piano)". Era peraltro arbitraria la interpretazione di quell'atto secondo la quale la comproprietà del locale vasche (e dell'ascensore) ✓i apparteneva solo all'appartamento e non anche alla "bottega", e beni entrambi oggetto del rogito del 1958 (dei l l quali la sola bottega era passata al Caudullo). a E Il ricorso è infondato. Non risponde a verità l'affermazione circa la sostituzione totale degli elementi del vecchio ascensore (dall'elenco fattone nella sentenza impugnata mancano, per esempio, le funi e l'impianto 7 tale circostanza, elettrico), ed è comunque, Corte di merito ha incongruente, posto che la ritenuto applicabile, anche alla "ricostruzione dell'ascensore già esistente, divenuto inservibile in alcune sue parti, la regola dettata dall'art. 1124 c. civ., (pag. 8, inizio, sentenza imp.). Tale principio non censura il ricorrente, che peraltro, nel denunciare violazione degli artt. 1117 e 1123 C. civ., non indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con dette disposizioni, così rendendo impossibile a questa Corte la verifica di legittimità che le compete (cfr. Cass. 8791/00). " “interpretazione Similmente, dolendosi di Much da (venalita per atto arbitraria" di un contratto notaio Salvo), il pubblico del 12.09.1958 per specificità а tale ricorrente non dà alcuna censura né indica il testo dell'atto che vuolsi male inteso né precisa i canoni ermeneutici violati 2 2 2 5 (art. 1362 e segg. C. civ.; V. Cass. 8791/00, 8156/98). L'interpretazione del contratto è indagine di fatto, riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione di quei canoni (cfr. Cass. nn. 3142, 8 3084, 9256 e 2153 del 1998; 7198/99), semprechè sia precisato peraltro - in quale modo e con quali considerazioni il giudice stesso si sia da essi discostato. Per le svolte considerazioni il ricorso Va 60000 rigettato e il soccombente condannato a rifondere 310000 le ulteriori spese di questo giudizio all'intimato, spese in dispositivo liquidate (art. 385 c.p.c.). P.T.M. ( La Corte rigetta il ricorso e condanna il in persona ricorrente condominio dell'amministratore in carica al pagamento, in 2 0 ) favore dell'avv. Caudullo Francesco, delle spese di f or questo giudizio liquidate in L.
2.000.000 ed in L.. 186.000 per esborsi. Così deciso in Roma il giorno 8 gennaio 2001 H inlay. H usidunte Умен Ffrindone IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 10 MRG CELLIERECT 9