Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, inserito dalla legge di conversione 18 marzo 1993 n. 67, il quale - sostituendo il testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1993 n. 498 - esenta espressamente le province e i comuni dal divieto posto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 in tema di intermediazione ed appalto di mere prestazioni di lavoro, non ha l'efficacia retroattiva prevista dal terzo comma con riferimento alla disposizione del secondo comma, qualificata come interpretativa ed avente ad oggetto i contratti d'opera e di prestazioni professionali a carattere individuale con enti locali, istituzioni sanitarie del servizio sanitario nazionale, ecc..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/1999, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FORMELLO,in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO SIMONCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PORTA ALESSANDRO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07667/97 proposto da:
PORTA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 11, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO FORTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COMUNE DI FORMELLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4888/96 del Pretore di ROMA, depositata il 20/07/96 R.G.N.17477/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.1.1993 il Comune di Formello proponeva opposizione, davanti al Pretore del lavoro di Roma, avverso l'ordinanza-ingiunzione per L.
7.585.800 emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Roma il 17.12.1992 a carico del medesimo Comune e del sindaco, Alessandro Porta, in relazione alla violazione dell'art. 1 della legge n. 1369/1960, per aver utilizzato, con mansioni di bidello, nella locale scuola comunale, 15 lavoratori di società cooperativa di pulizia. L'Ispettorato contestava altresì l'assunzione di detti lavoratori in violazione delle norme sul collocamento ed il mancato rilascio dei modelli 01/m INPS per l'anno 1989.
Avverso la medesima ordinanza proponeva opposizione anche il sindaco Porta in proprio, con ricorso del 16.1.1993. Si costituiva in giudizio l'Ispettorato eccependo l'incompetenza per materia del giudice adito e invocando il rigetto del gravame. Riuniti i due giudizi, il Pretore, adito in funzione di giudice del lavoro, dichiarava, con ordinanza del 28.2.1994 la propria incompetenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti al Pretore civile di Roma. Seguiva, quindi, la riassunzione da parte del Comune di Formello, davanti al nuovo giudice, con atto del 17.5.1994. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza depositata il 20.7.1996, respingeva le opposizioni, convalidando i provvedimenti impugnati e compensando le spese del giudizio tra le parti.
Premessa l'applicabilità alla specie dell'art. 1 della legge n.1369/1960, non costituendo ostacolo la natura giuridica del Comune,
soggetto interponente, ed esclusa l' invocabilità sia della legge n.67/1993 (di conversione del d.l. n.9/93), sia del d.l. n. 342/1992 in quanto successive ai fatti di causa (accertati dall'Ispettorato del lavoro in data 4.11.1991 ) e, comunque, non retroattive, ed esclusa, altresì, l'applicabilità della legge n. 498/1992 in quanto riguardante soltanto gli aspetti previdenziali ed assistenziali dei contratti d'opera individuali ed autonomi conclusi dai Comuni, il Pretore riteneva pienamente accertati tutti i presupposti di fatto su cui si fondava l'ordinanza opposta. Osservava altresì che l'utilizzazione dei (15) lavoratori come ID (con mansioni proprie di vigilanza all'interno della scuola), disposta direttamente dal sindaco opponente, contrastava con la stessa delibera n.332/1989 del Comune, la quale aveva assegnato alla Società cooperativa di Formello l'appalto per la pulizia ed il funzionamento delle mense scolastiche. Concludeva, pertanto, che, ricorrendo anche la violazione delle norme sul collocamento, e dovendosi ravvisare una responsabilità solidale tra Comune e sindaco, alla stregua di quanto previsto dall'art.6 della legge n. 689/1981, l'opposizione doveva essere respinta.
Avverso detta sentenza entrambi gli opponenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati a due motivi, cui ha replicato, con altrettanti controricorsi, l'Ispettorato provinciale del lavoro di Roma, difeso e rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ex art 335 c.p.c. trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
Col primo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano la "violazione e falsa applicazione di legge" osservando che all'epoca dell'ordinanza la normativa vigente "poteva legittimare l'ipotesi che effettivamente il Comune avesse posto in essere comportamenti che, seppure motivati da stretta ed inderogabile necessità di far fronte a propri obblighi istituzionali, avevano però avuto come conseguenza la realizzazione di una interposizione nell'assunzione di manodopera vietata dalla legge n. 1369/1960". Rilevano inoltre i ricorrenti che il Pretore ha fornito una erronea interpretazione della legge n.67/1993 il cui art. 6bis, c.3 conferisce alla nuova disciplina natura interpretativa, consentendone, quindi, l'applicazione retroattiva ai contratti già stipulati in precedenza. D'altra parte - soggiungono i ricorrenti - anche se il citato terzo comma si riferisce espressamente al precedente secondo comma (che esenta gli enti come le provincie ed i comuni dagli obblighi previdenziali o assistenziali relativamente ai contratti d'opera o di prestazioni professionali da essi stipulati), non si può escludere che la stessa retroattività riguardi anche il primo comma (secondo cui i divieti previsti dall'art.1 della legge 1369/1960 non trovano applicazione per i comuni, le provincie ecc.)
perché, una volta esclusa la configurabilità nella specie di rapporti di lavoro subordinato, non sarebbe più concepibile una violazione dell'art. 1 della legge n. 1369/1969 che, appunto si riferisce necessariamente a rapporti del genere.
Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, non essendo questa basata su prove sufficienti che spettava all'Ispettorato di fornire in ordine ai fatti contestati.. Del tutto inverosimile, poi è la circostanza che il comune, con i suoi 7.000 abitanti avesse bisogno per la sua scuola elementare di 15 ID. Nè costituisce elemento probante il fatto che gli operatori ottemperavano alle disposizioni degli insegnanti e del direttore della scuola, non essendo questi dipendenti del comune, ma impiegati statali. Secondo i ricorrenti, infine, difetta, comunque, ogni prova dell'esistenza di una subordinazione gerarchica e disciplinare, immancabile in qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Circa la prima censura, deve rilevarsi che il Pretore di Roma ha correttamente individuato nell'art.1 della legge n. 1369 del 1960 la disciplina applicabile al caso in esame. Detta norma, infatti - certamente applicabile, secondo quanto disposto dal comma quarto del medesimo art.1, anche agli enti pubblici non economici, come pure agli enti locali, come nella specie, il Comune di Formello (ex plurimis, cfr. Cass.,5.7.1979, n. 3828; 22.11.1984, n. 6000) sanziona l'intermediazione e l'interposizione della mano d'opera nelle prestazioni di lavoro con la costituzione "ex lege" del rapporto di lavoro in capo al soggetto interponente.
È altresì pacifico che non osta all'applicazione del citato art.1 la circostanza che le prestazioni di lavoro siano rese - come nella specie - da un socio di una cooperativa la quale ha agito in posizione di soggetto interponente (Cass., 7.9.1993, n. 9398; Cass., 24.5.1991, n. 5897): la disposizione in esame vieta espressamente all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. Del resto, questa Corte ha avuto già occasione di rilevare (Cass. 4862/1996, Cass. n. 5897/1991) che negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro ciò che rileva non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa, ma la natura delle prestazioni appaltate: se queste sono riconducibili a mere prestazioni di lavoro, si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'appaltante nel nostro caso, del comune). Vero è che la disciplina dettata dalla legge n. 1369 del 1960 ha subito sostanziali modifiche ad opera dell'art.13 della legge 23.12.1992, n. 498, a sua volta modificata dal d.l. 18.1.1993, n.9
convertito nella legge 18.3.1993, n.67, il cui art.6 bis, c.1 esenta espressamente le province ed i comuni dal divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, senonché questa nuova normativa,
entrata in vigore successivamente ai fatti oggetto del presente giudizio, non ha - a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti - efficacia retroattiva, come può desumersi da una lettura complessiva del citato art. 6bis.
Tale norma, infatti, dopo il primo comma, appena evocato, prevede al secondo comma l'esonero dei medesimi enti (provincie, comuni, ecc) dagli obblighi previdenziali o assistenziali relativi al contratti d'opera o per prestazioni professionali da essi direttamente stipulati, " .... non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione". Il terzo comma dello stesso art. 6bis attribuisce espressamente natura interpretativa alle disposizioni di cui al secondo comma (e solo a questo) consentendone l'applicabilità retroattiva, anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge.
Ne deriva, chiaramente, che solo le esenzioni contributive operano retroattivamente in favore degli enti in questione, e non anche i divieti posti dalla legge n. 1369 del 1960: tali divieti, infatti, sono venuti meno soltanto dall'entrata in vigore della legge n. 67 del 1993 la quale ha introdotto il citato art. 6bis in sede di conversione del decreto legge n.9del 1993. Nè è sostenibile - come vorrebbero i ricorrenti - che così ragionando si perverrebbe al risultato paradossale, di escludere anche retroattivamente, da una parte, la qualificazione dei rapporti de quibus quali rapporti di subordinazione e di ammettere, dall'altro, sempre per il passato, l'operatività dell'art.1 della legge n. 1369/1960 che quella qualificazione presuppone.
Un tale rilievo, già di per se inaccoglibile sul piano ermeneutico, stante il chiaro tenore testuale del citato art. 6bis, potrebbe essere valutato in termini di intrinseca irrazionalità della nuova disciplina, e, dunque, di illegittimità costituzionale della medesima per violazione dell'art. 3 Cost. Senonché neanche un tale profilo sembra sostenibile in quanto l'esclusione operata per via "legale" della natura subordinata dei rapporti in esame, lungi dal poter essere assunta a regola generale, prescindendo dal concreto attuarsi dei medesimi rapporti (cfr. in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 1993 secondo cui non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione al principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato) si colloca in stretta ed esclusiva funzione dei benefici riservati agli enti ivi previsti, consistenti, appunto, nell' esonero degli oneri previdenziali ed assistenziali derivanti dai contratti d'opera o di prestazioni professionali stipulati dai medesimi soggetti.
A ben vedere, il tenore dell'art. 6bis cit. non impone affatto la lettura proposta dai ricorrenti: come ha chiarito la Corte costituzionale (sent.31.3.1994, n. 115) "la norma si limita ad escludere che al contratti d'opera e di prestazione professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato. Ma da ciò non è dato inferire che tale esclusione trovi applicazione anche alle ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto (come nella specie) contenuti e modalità di svolgimento propri del rapporto di lavoro subordinato;
tanto meno è dato inferire un più generale precetto - che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del diritto del lavoro - secondo cui il rapporto descritto nel contratto come rapporto d'opera o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti".
Quanto al secondo motivo di ricorso va rilevato che la sentenza impugnata, lungi dal trascurare gli elementi di fatto posti a base dell'opposta ingiunzione, ha, con una indagine accurata e motivazione esente da vizi logici e giuridici, ricostruito le modalità e le caratteristiche derapporto di collaborazione svoltosi tra il Comune di Formello ed i lavoratori soci della cooperativa, solo formalmente destinati - secondo quanto previsto dall'apposita delibera comunale - ai lavori di pulizia delle mense scolastiche, ma di fatto utilizzati con mansioni di vigilanza e custodia, proprie della qualifica di bidello. La medesima sentenza non ha trascurato infine di riscontrare, sulla base di una minuta ricostruzione testimoniale, l'esistenza dei connotati della subordinazione con riferimento al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative in questione, sotto la direzione dell'autorità scolastica e dei docenti della scuola elementare di Formello.
Correttamente, pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la violazione dell'art.1 della legge n. 1369/1960, e la conseguente responsabilità solidale - ex art.6 della legge n. 689 del 1981 - del Comune di Formello e del sig. Alessandro Porta,
sindaco in carica all'epoca delle accertate violazioni. Per quanto precede, i ricorsi vanno rigettati, con attribuzione delle spese del presente giudizio a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio pari a L. 44.000 oltre a L. 2.000.000 (due milioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 14.5.1998
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1999