Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
еe 66395 03850 /0 1 CORTE SUPREMAIA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18552/99 FINOCCHIARO Do - Consigliere Cron. 8161 Dot Enrico PAPA Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.19/10/00 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro ' N TI IA UI;
intimato - avverso la sentenza n. 174/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 1739 udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Mario -1- CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE SOCIO, che ha chiesto l'accogliemento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ZIONE -2- 18552SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 174/05/98 del 16 luglio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente IA LU ER, che aveva chiesto il rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRPEF sul "premio di fedeltà" corrisposto dal datore di lavoro al compimento di un lungo periodo di servizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso con cui la Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) deve essere accolto. E' infatti pacifica la giurisprudenza di questa Corte che ritiene assoggettati ad IRPEF i così detti "premi di fedeltà". Si vedano, ad esempio, le sentenze n. 248 del 12 gennaio 1999 n. 681 del 26 gennaio 1999 n. 966 del 4 febbraio 1999, secondo cui il premio di fedelta', corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al compimento di un determinato periodo di servizio, deve essere assoggettato ad IRPEF ai sensi del primo comma dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non rientrando tra le erogazioni eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti che, ai sensi del comma 2, lett. f) dello stesso art. 48, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'art. 48, comma 2, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente all'epoca della percezione, da parte del ricorrente del premio di fedeltà), disponeva infatti che le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti" non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Secondo tale disposizione, perche' la erogazione liberale non rilevasse ai fini della determinazione di detto reddito, doveva presentare tre requisiti: a) essere eccezionale;
b) essere non ricorrente;
c) essere effettuata a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Qualora la erogazione liberale non presentasse detti requisiti, per il disposto del primo comma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 concorreva, invece, a formare il reddito di lavoro dipendente. Tale ultima disposizione ha chiaramente una funzione antielusiva, accentuata nella successive modifiche legislative, mirando ad evitare che sotto forma di erogazioni liberali vengano corrisposte al lavoratore somme che in realta' hanno natura di corrispettivo per l'attivita' lavorativa prestata. Se cosi' e', si deve conseguentemente ritenere che il legislatore ha escluso dal concorso alla determinazione del reddito le erogazioni liberali, che presentano le caratteristiche su indicate, per il fatto che tali caratteristiche, secondo la sua insindacabile valutazione, portano ad escludere che sotto la forma di elargizione liberale possa nascondersi un compenso dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro. Passando ad analizzare la portata dei requisiti su menzionati, il collegio ritiene che l'indagine deve essere condotta. tenendo conto della su prospettata finalita' perseguita dal legislatore di combattere il fenomeno della elusione fiscale. Alla luce di detta esigenza la erogazione liberale deve essere ritenuta "eccezionale" ogni qualvolta e' legata ad eventi o situazioni cosi' particolari da far ritenere esclusa la possibilita' che sia stata pattuita tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione. La "non ricorrenza" delle erogazioni deve essere intesa come non frequenza delle stesse, atteso che la loro reiterazione costituirebbe un chiaro indice del fatto che sotto la forma di erogazioni liberali vengono corrisposti dei veri e propri corrispettivi. L'ultimo dei tre requisiti, secondo il quale la erogazione deve essere effettuata "a favoreM categorie di dipendenti", richiede un discorso piu' della generalità dei dipendenti o di articolato. L'espressione "generalità" equivale a "tutti", per cui tale espressione postula che la erogazione avvenga indistintamente a favore di tutti i dipendenti o di tutti quelli appartenenti alla categoria considerata, atteso che la esclusione anche di un solo dipendente importerebbe che la elargizione non riguardi "la generalità". Pertanto, tale requisito non potrebbe ricorrere qualora la effettuazione della erogazione sia collegata alla permanenza del rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo, perche' ne resterebbero esclusi tutti quei dipendenti che decidono di interrompere il rapporto prima del periodo previsto e quindi la erogazione non potrebbe poi considerarsi fatta alla "generalita" dei dipendenti. Va, altresi', considerato che il subordinare la erogazione alla permanenza del lavoratore alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per un determinato periodo di tempo comporta che la erogazione assuma un certo carattere di corrispettivita', cosa che fa dubitare del carattere liberale della stessa, essendo finalizzata a dissuadere i lavoratori dal risolvere il rapporto di pensionamento e, quindi, ad impedire che essi possano utilizzare lelavoro prima del professionalita' acquisite alle dipendenze di aziende concorrenti. Alla luce dei suindicati principi il premio di fedelta' per cui e' causa, non puo' farsi rientrare tra le erogazioni eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti che, ai sensi del comma 2, lett. f), dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La erogazione, infatti, anche se non ricorrente non e' eccezionale, non consentendo la stessa, in quanto legata ad un evento predeterminato dal datore di lavoro e costituito dal mero decorso del tempo, di escludere che ci si trovi in presenza di corrispettivi indiretti e differiti. Tale erogazione non presenta il requisito della generalita', perche' non riguarda indistintamente tutti i dipendenti o tutti quelli appartenenti ad una determinata categoria, ma N soltanto quei dipendenti che possono restare o che decidono di restare alle dipendenze del datore di lavoro fino al compimento del periodo previsto per la corresponsione del premio di fedelta'. E' possibile concludere la controversia in forza dell'art. 384 c.p.c. Sussistono giusti motivi per procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la istanza di rimborso del contribuente. Compensa fra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 19 ottobre 2000 Il P odents Il Relatore Man icala ay Тамо IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 1 16 MAR. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 1 Osvaldo Ascanio SUPREM Z I O N