Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1473
CASS
Sentenza 5 febbraio 2002

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Nei giudizi relativi al trattamento indennitario del personale in prepensionamento dell'Ente minerario siciliano la rappresentanza legale dell'ente, originariamente spettante al presidente di esso, dopo l'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 5 del 1999 (che ne ha previsto la soppressione e la messa in liquidazione) deve essere attribuita allo stesso presidente, in base ai principi della "prorogatio", fino all'insediamento del liquidatore, mentre per il periodo successivo deve essere attribuita al liquidatore stesso, senza che possa valere in contrario la circostanza che la stessa legge regionale n. 5 del 1999 abbia conferito all'Assessorato regionale dell'Industria la gestione dei fondi istituiti presso la regione per far fronte agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento indennitario in argomento. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione dell'EMS successivo alla messa in liquidazione dell'ente per la cui presentazione il mandato al difensore era stato sottoscritto, su delega dell'Assessore regionale per l'Industria, dal dirigente dell'Assessorato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1473
    Data del deposito : 5 febbraio 2002

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