Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4486
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della disciplina della circolazione stradale, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 è applicabile anche nel caso in cui sia mancata l'emissione di una ordinanza - ingiunzione nei confronti del trasgressore e la pretesa della P.A. si fondi sul solo verbale di accertamento, essendo rimesso il previo esperimento del ricorso amministrativo alla scelta dell'interessato, il quale può rivolgersi al giudice indipendentemente da esso a norma dell'art. 203 del cod. strada. L'opposizione, anche nell'ipotesi considerata, appartiene alla competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 22 cit., mentre è esclusa, stante la abrogazione del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ., ad opera del D.L. 18 dicembre 1985 n. 432, la competenza del giudice di pace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4486
    Data del deposito : 5 maggio 1999

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