Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della disciplina della circolazione stradale, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 è applicabile anche nel caso in cui sia mancata l'emissione di una ordinanza - ingiunzione nei confronti del trasgressore e la pretesa della P.A. si fondi sul solo verbale di accertamento, essendo rimesso il previo esperimento del ricorso amministrativo alla scelta dell'interessato, il quale può rivolgersi al giudice indipendentemente da esso a norma dell'art. 203 del cod. strada. L'opposizione, anche nell'ipotesi considerata, appartiene alla competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 22 cit., mentre è esclusa, stante la abrogazione del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ., ad opera del D.L. 18 dicembre 1985 n. 432, la competenza del giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore
Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento d'ufficio richiesto dal Giudice di Pace di Rimini nel giudizio promosso da:
LL AB
c o n t r o
MINISTERO DELL'INTERNO
avverso la sentenza del Pretore di Rimini pubblicata il 19 dicembre 1996;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI, che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Pretore di Rimini;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 1996 RD BI proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Rimini avverso il processo verbale con il quale la polizia stradale di Forlì gli aveva contestato un'infrazione al codice della strada intimandogli il pagamento della relativa sanzione amministrativa ed eccepiva che la notificazione aveva avuto luogo prima della scadenza del termine per il ricorso al prefetto competente.
Con provvedimento del 19 dicembre 1996 il pretore adito ritenuta la propria incompetenza per valore indicava quale giudice competente il Giudice di Pace di Rimini in base alla considerazione che nella specie, difettando il presupposto dell'impugnazione contro un'ordinanza-ingiunzione, doveva trovare applicazione al disciplina ordinaria del codice di rito e non quella della legge n. 689 del 1981. Riassunto il giudizio, il giudice di pace, con ordinanza del 1^- 3 luglio 1997, richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza osservando che il mancato preventivo ricorso al prefetto non comportava decadenza dal diritto alla tutela in giudizio del trasgressore, ma che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, co. 3^, cod. proc. civ., il giudice di pace era stato privato del potere di annullamento degli atti relativi alle sanzioni amministrative, come richiesto dall'opponente.
Nessuna delle parti private ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni in data 9 maggio 1998
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di regolamento di competenza del giudice di pace merita accoglimento poiché in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della disciplina della circolazione stradale lo speciale provvedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è applicabile anche nel caso in cui sia mancata l'emissione di un'ordinanza- ingiunzione nei confronti del trasgressore e la pretesa della Pubblica Amministrazione si fondi, come nella specie, sul solo verbale di accertamento.
Infatti, secondo l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, il previo esperimento del ricorso amministrativo è del tutto facoltativo, essendo rimesso alla scelta dell'interessato il quale può rivolgersi al giudice indipendentemente da esso, restando affidata al giudice adito la verifica circa la conformità alle norme vigenti delle modalità e dei termini osservati da chi abbia invocato la tutela giurisdizionale senza il preventivo esperimento del ricorso amministrativo (Corte cost. sentenze n. 255 e n. 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995). Ciò premesso, va considerato che in materia di riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme del codice della strada il titolo esecutivo agli effetti dell'esecuzione forzata può anche non essere rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione, essendo sufficiente per l'esecuzione esattoriale all'uopo prevista il processo verbale di accertamento dell'infrazione nei casi in cui il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge e non abbia neppure proposto ricorso al prefetto. Tale disciplina, la quale prevede un'accelerazione della procedura di riscossione - secondo quanto stabilito dall'art. 203, n. 3,cod. strad., che deroga espressamente all'art. 17 della legge n.689 del 1981, il quale sancisce l'obbligo del rapporto al prefetto e l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione anche in assenza del ricorso in via amministrativa - si fonda sulla considerazione che il trasgressore, rimasto inerte, abbia inteso manifestare col proprio comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata e di non volersi avvalere neppure del beneficio del pagamento in misura ridotta dopo aver ricevuto la regolare contestazione dell'infrazione o la notificazione del relativo verbale. Ne consegue che, qualora la contestazione o la notificazione non siano avvenute o siano stata effettuate irritualmente, ovvero, come nella specie, il verbale costituente titolo esecutivo sia stato notificato prima della scadenza del termine per il ricorso al prefetto, vengono meno le condizioni alle quali la legge subordina l'attivazione della procedura di riscossione abbreviata, sicché la mancata emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non avviene nel rispetto della legge, ma costituisce un fatto "patologico", come si verifica in tutti i casi in cui essa sia mancata pur essendone obbligatoria l'emissione. Allorquando ciò si verifichi, non è ipotizzabile altro rimedio se non quello dell'opposizione al pretore prevista in via generale dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, con la quale il trasgressore può sia denunciare violazioni di carattere procedimentale, sia contestare la propria responsabilità o anche solo l'entità della sanzione, salvo restando il rimedio dell'opposizione all'esecuzione esattoriale, che costituisce l'unico mezzo per denunciare la sopravvenienza di fatti nuovi (ad esempio:
decesso del trasgressore e intrasmissibilità dell'obbligazione ai suoi eredi) o irregolarità formali del processo di esecuzione. E, del resto, se si considera che il giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è il rimedio concesso in via generale per evitare formazione di un titolo esecutivo per la riscossione coattiva della sanzione, esso dev'essere consentito anche al trasgressore che intenda contestare la regolare formazione del titolo esecutivo nei casi in cui esso è rappresentato dal mero verbale dell'infrazione, non essendo ipotizzabile una diversa tutela per la medesima fattispecie, dal momento che il preteso trasgressore, nel caso di mancata emissione dell'ordinanza- ingiunzione non avrebbe altra tutela se non quella rappresentata dalla proposizione di un giudizio ordinario dinanzi al giudice competente per valore - come ritenuto dal pretore originariamente adito - e cioè dinanzi a un giudice privo dei poteri che sono stati conferiti al giudice dell'opposizione, il quale può sospendere l'esecuzione del provvedimento e anche modificare l'entità della sanzione, nell'ambito di un procedimento nel quale l'opponente può stare in giudizio da solo, quale che sia il valore della causa, e godere di un regime di totale esenzione tributaria.
Pertanto, in adesione alle conclusioni del Pubblico Ministero e al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, dev'essere dichiarata la competenza del Pretore di Rimini, quale giudice dell'opposizione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, come tale, investito di competenza per materia,
indipendentemente dall'importo delle sanzioni amministrative in contestazione.
Nè, infine, può prospettarsi, nella specie, la competenza del giudice di pace, stante l'abrogazione del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. ad opera del D.L. 18 dicembre 1985, n. 432,
convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, e della conseguente sopravvenuta inefficacia del richiamo alla norma abrogata contenuto nell'art. 205 cod. strad. (Cass. 27 marzo 1997, n. 2733). In conclusione, perciò, va dichiarata la competenza per materia del Pretore di Rimini.
Non vi è materia per una pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Pretore di Rimini, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999