Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall'art. 52 del D.Lgs. n.274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 46793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46793 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 04/10/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 01385
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 031397/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE CO N. IL 02/02/1948;
avverso SENTENZA del 28/10/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO,
udito il sostituto procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena, che va rideterminata, e il rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. Grazioni Antonio;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
LA NO ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 ottobre 2002 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente a due mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 582 c.p., del quale è stato ritenuto responsabile perché secondo i giudici di merito aveva cagionato ad AN IR lesioni personali giudicate guaribili in tre giorni stringendole il collo e dandole un morso al naso.
Il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata non contiene una motivazione idonea a giustificare l'affermazione di responsabilità in quanto non ha tenuto adeguatamente conto della documentazione dalla quale risultava che al momento in cui sarebbe avvenuto il fatto egli si trovava al lavoro in ospedale e del "mancato rilievo delle lesioni".
Il motivo è inammissibile perché si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, svolge considerazioni di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, e contiene critiche in chiave di illogicità volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in Cass. pen., 1997, p. 3327). È da aggiungere che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano congruamente giustificate dalla corte di appello attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede perché nel momento del controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del giudice, allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, rv. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, rv. 196955). Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nel punto relativo alla pena, ritenendo che dovrebbe applicarsi la pena stabilita dall'art. 52 d. lg. 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace, entrato in vigore dopo la commissione del fatto. Secondo la Corte però l'opinione del Procuratore generale non può essere condivisa perché al ricorrente è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e quindi non può ritenersi che sarebbe più vantaggioso per lui il trattamento punitivo previsto dal d. lg. n. 274 del 2000. Infatti se è vero che la pena stabilita dall'art. 52 d. lg. n. 274 del 2000 per le lesioni lievissime è più vantaggiosa, dal momento che in luogo della reclusione sono previste le pene della multa o della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, è anche vero che l'art. 60 d. lg. n. 274 cit. esclude la sospensione condizionale e che quindi nei casi in cui può concedersi, o è stato concesso, questo beneficio non può in linea di principio affermarsi che la nuova legge risulta più favorevole della precedente. Pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e inoltre, tenuto conto del contenuto dell'impugnazione e delle ragioni della inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004