Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 46793
CASS
Sentenza 4 ottobre 2004

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Massime1

Nell'ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall'art. 52 del D.Lgs. n.274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 46793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46793
Data del deposito : 4 ottobre 2004

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