Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
L'accertamento della pericolosità sociale impedisce la formulazione del giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente desunta tale pericolosità sulla base della detenzione, da parte dell'imputato, poco più che sedicenne, di 510 grammi di cocaina, ed in assenza di elementi di segno contrario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 14380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14380 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
O S C U RA T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 1
14380 /0 9
Sentenza n.:434 M Registro Generale n.: 24726/06 folloue Udienza pubblica del 5 marzo 2009
In caso di diffusione de presente provvedimento omettere le generalità e gl altri dati identificativi di REPUBBLICA ITALIANA C.S.
In nome del popolo italiano a norma dell'art. 52
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d. Igs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio Sezione Sesta Penale
☐ a richiesta di parte composta dai Signori:
☐ imposto dalla legge dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Francesco Serpico Consigliere
Consigliere dott. Nicola Milo
dott. Luigi Lanza Consigliere
dott. Anna Maria Fazio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato il "omissis"Sul ricorso proposto da C.S.
"omissis" avverso la sentenza 2 maggio 2006 della Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale per i minorenni, ha ridotto la pena in relazione al delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Eugenio Selvaggi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
considerato in fatto e in diritto
Con un primo ed unico motivo di impugnazione la difesa dell'imputato deduce vizio di motivazione, per illogicità, in relazione all'omessa concessione all'imputato minorenne del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare si lamenta:
a) la mancata valorizzazione sul punto della relazione dell'Ufficio di servizio sociale e l'esclusivo apprezzamento delle modalità di commissione del fatto;
b) l'attribuzione, con un procedimento inferenziale errato, di un ruolo criminale e di spicco al minorenne, sulla mera base della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta;
c) l'assoluta assenza di considerazioni, del tutto necessarie, sulla personalità del minore stesso.
Il motivo non merita accoglimento.
Nella specie va dogmaticamente premesso che la "pericolosità" è una qualità, un modo di essere del soggetto, anche minorenne, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla "capacità criminale", che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che tale persona ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La capacità criminale è quindi il
"genus" e la pericolosità la "species", poiché la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità, più o meno accentuata, di compiere illeciti penali.
La pericolosità quindi, anche quella apprezzabile ex art. 164.1 Cod.
Pen., coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale, ma non con quella etico- retributiva della O S C U RA T A Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
medesima. Ne deriva che il giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena viene correttamente escluso, come nella specie, dall'accertata pericolosità sociale (Cass. Penale sez. II,
9572/1990 Rv. 184786, Aresu;
Massime precedenti Conformi: Rv.
130945 Rv. 163193), anche se generica e non confluita in
provvedimenti di intervento specifici.
In tale quadro valutativo, è evidente che, solo laddove sia esclusa la generica pericolosità sociale del minorenne, è possibile passare all'ulteriore fase di opzione nella risposta giudiziaria in termini di sospensione condizionale della pena (artt.163-164 Cod. Pen.), oppure di concessione del più ampio beneficio del perdono giudiziale (art.169 Cod. Pen.). In ogni caso deve il giudice procedere ad un attento esame della gravità del fatto e della personalità del colpevole, trattandosi di componenti essenziali che attengono alle modalità dell'azione da apprezzarsi alla stregua dello specifico richiamo alle circostanze indicate dall'art. 133 Cod. Pen.
(Cass. Penale sez. I, 1079/1982 Rv. 157329, Cucurachi, Massime precedenti Conformi: Rv. 150839 Rv. 154703; Conf mass n
150839; Conf mass n 154703).
Inoltre, la prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai fini della sospensione condizionale della pena deve tener conto quando si tratta di minori della "personalità in formazione”, valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo -se esistente- ed utilizzando, con cautela, eventuali fonti di accertamento aspecifiche e non perfettamente aggiornate (Cass. Penale sez. V,
3310/1996 Rv. 204249, Manuli), peraltro, con il preciso limite che non può negarsi il detto beneficio della sospensione condizionale della pena qualora il giudizio, relativo alla prognosi non favorevole per il futuro, sia stato fondato soltanto sul comportamento "post O S C U RATA Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 4
factum" dell'imputato (Cass. Penale sez.IV, 10009/1992, Rv.
193125, Ciambrone).
Orbene nella specie i giudici di merito hanno fatto buon governo delle regole suindicate, ed hanno correttamente desunto la generica pericolosità sociale dell'accusato, ancorandola ad un dato sintomatico di indiscutibile affidabilità, anche prognostica, e cioè che la quantità di stupefacente, detenuta (510 grammi di cocaina) da un ragazzo, poco più che sedicenne, poteva trovare giustificazione, secondo massime di comune esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, soltanto attribuendo al giovanissimo accusato un ruolo ed uno spessore criminale idoneo a fondare la negatività della prognosi, laddove non compensato -come risultato nella specie- da una personalità e qualità in grado di neutralizzare i concreti profili di probabilità di reiterazione dell'illecito.
Nessun vizio quindi nell'argomentare, pur sintetico dei giudici minorili, con conseguente rigetto del proposto ricorso.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2009
cons. est.
Luigi Lanza
Il Presidente
Giovanni de Roberto осе ти DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 1 APR 2009