Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
Le forme prescritte dall'art. 169 cod. proc. pen. per le notificazioni all'imputato all'estero non sono tassative, qualora specifiche convenzioni internazionali consentano una diretta presa di contatto da parte dell'autorità dello Stato estero con il soggetto colà residente. Ne consegue che è legittimo il ricorso alla rogatoria internazionale anziché alla raccomandata con avviso di ricevimento per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto dispositivo del giudizio ad imputato residente nella Repubblica di San Marino. (In motivazione, la Corte ha osservato che in ogni caso le modalità di notificazione utilizzate erano state più garantistiche di quella previste dal codice)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2008, n. 45522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45522 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/11/2008
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 4147
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 019060/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU PI, N. IL 03/08/1948;
avverso SENTENZA del 20/03/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'appello di Bologna con sentenza 20.3.2008 confermava la decisione del tribunale di Rimini in data 5.4.2004 con la quale ON ER era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia in danno di RA RI e condannato alla pena di legge.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando, con unico motivo, la nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio, eseguite presso il difensore, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 169 c.p.p. e conseguente nullità dell'intero giudizio. Premette che - essendo noto all'A.G. che l'imputato risiedeva nella Repubblica di San Marino e quindi all'estero - invece di procedere mediante invio, secondo le forme previste dall'art. 169 c.p.p., comma 1, di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità procedente, del titolo del reato, della data e del luogo di commissione dello stesso, con invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato, si era provveduto a comunicare dette notizie ed a formulare l'invito, avvalendosi di rogatoria internazionale, ai sensi dell'art. 29 della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e l'Italia del 31.3.1939. Sostiene, quindi, che le forme stabilite dall'art. 169 c.p.p. non ammettono equipollenti, donde doveva ritenersi non consentita la comunicazione delle informazioni prescritte e la formulazione dell'invito giovandosi delle disposizioni e della procedura della citata convenzione internazionale, con la conseguenza che il mancato rispetto di dette forme rendeva nulla la successiva notifica degli atti mediante consegna al difensore, secondo la prescrizione dell'ultima parte dell'art. 169 c.p.p., comma 1. Il motivo è destituito di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi che il 18.2.2002 il Commissario della legge del tribunale commissariale della Repubblica di San Marino accoglieva, con apposito decreto, la richiesta di rogatoria internazionale. Il 20.2.2002 la RM di San Marino, dopo aver identificato il ON, gli notificava, "a mani, il decreto... contenente tutte le informative, inviti ed avvertimenti voluti dall'art. 169 c.p.p., comma 1". Nella circostanza il predetto si riservava di nominare un difensore di fiducia e di eleggere domicilio in Italia entro il 28.2.2002; non avendolo, invece, fatto le notifiche venivano eseguite presso il difensore d'ufficio nominatogli.
Ciò premesso va osservato che - come correttamente osservato dalla Corte territoriale - nella specie non ricorre la nullità denunciata, non potendosi ritenere assolutamente tassative le forme prescritte dall'art. 169 c.p.p., per le notificazioni all'imputato all'estero, nel caso in cui specifiche convenzioni internazionali consentano una diretta presa di contatto da parte dell'autorità del paese estero con il soggetto ivi residente. Deve al riguardo considerarsi che l'invio della raccomandata di cui all'art. 169 c.p.p. - con la comunicazione della pendenza del procedimento e l'invito a dichiarare od eleggere domicilio in Italia - mira a realizzare l'attuazione del concreto esercizio del diritto di difesa, perseguendo lo stesso scopo della disposizione di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, al fine dell'instaurazione di un giusto processo secondo i principi dell'art. 111 Cost.. Ed in tale quadro è innegabile che l'adozione dell'indicata procedura, lungi dal vulnerare i diritti dell'imputato, ha garantito in modo più ampio, rispetto all'inoltro di una raccomandata, la conoscenza delle indicazioni prescritte;
l'imputato, infatti, personalmente contattato dall'autorità del paese estero, è stato reso edotto di ogni informazione stabilita e posto nella migliore condizione per assumere ogni utile iniziativa al riguardo. Nè va sottaciuto che la stessa RM aveva pure, tuzioristicamente, provveduto a ricontattare telefonicamente il ON, il quale espressamente riferiva di non voler aderire all'invito come formulatogli. Deve concludersi che - avvalendosi delle formalità consentite dall'indicata convenzione internazionale - è stato pienamente raggiunto lo scopo perseguito dalla norma;
non può, pertanto, ritenersi realizzata la denunciata nullità, con la conseguenza della ritualità delle notifiche effettuate presso il difensore nominato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008