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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2023, n. 32917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32917 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLik BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. GIUSEPPE DE ANGELIS, per la parte civile Fondazione Idis, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, con vittoria di spese;
udite le conclusioni dell'Avv. ANTONIO TOMEO e dell'Avv. SERGIO RUSSO, per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2022 dalla Corte di appello di Napoli che, deliberando quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte, ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, all'esito Penale Sent. Sez. 5 Num. 32917 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/06/2023 di rito abbreviato, aveva condannato, anche agli effetti civili, AO CA per i reati di cui agli artt. 423 e 434 cod. pen. 1.1. I fatti riguardano l'incendio e il successivo crollo dell'area museale situata nel quartiere Bagnoli del Comune di Napoli, denominata "Città della scienza" (di proprietà della Fondazione Idis), avvenuti il 4 marzo 2013. Come si desume dalle sentenze di merito, gli accertamenti tecnici svolti da un Collegio di esperti nominati dal pubblico ministero, ha accertato che l'incendio era di natura dolosa e che lo stesso era stato attivato dando fuoco a quattro pozze di benzina collocate in vari punti della struttura. Il fumo e il calore sprigionatosi dalle fiamme avevano devastato l'edificio e determinato il crollo del tetto. AO AR era uno dei due dipendenti della Fondazione titolare del complesso, addetti al servizio di vigilanza, che si trovavano in loco quella sera;
l'altro era SA IE. 1.2. L'imputato era stato condannato, anche agli effetti civili, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli resa il 2 dicembre 2016 all'esito di rito abbreviato. La Corte di appello di Napoli, adita dall'imputato, il 21 novembre 2018 aveva ribaltato la pronunzia di condanna, assolvendo AR per non aver commesso il fatto. Su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, la prima sezione penale di questa Corte, il 26 novembre 2019, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello, reputando sussistenti plurimi errori della Corte di merito ricondotti ad altrettanti vizi motivazionali. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi al vaglio di questa Corte, ha confermato l'assunto accusatorio recepito dal Giudice di prime cure ed ha riformato la sentenza di condanna solo perché ha dovuto prendere atto della maturazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 423 cod. pen. In definitiva, all'esito del giudizio di appello, a AO AR è stata inflitta la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione — così rideterminato il trattamento sanzionatorio comminato in primo grado — Ferma restando la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili Fondazione Idis - Città della scienza, Compagnia di assicurazione "Generali Italia s.p.a." e Cooperativa "Le Nuvole". 2. Avverso detta sentenza AO AR ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia, Avvocato IO Tomeo. 2.1. Il primo, lungo, motivo di ricorso lamenta plurimi vizi motivazionali. 2 Poiché esso si dipana per cinquantatré pagine e spesso ritorna su temi già sviluppati anche per illustrarli ulteriormente, se ne darà conto, appunto, isolando le varie tematiche, a prescindere dall'ordine in cui sono state esposte e cercando di raggruppare le singole proposizioni censorie. In linea generale, il ricorrente esordisce ricordando che, in fase cautelare, il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei suoi confronti per assenza della necessaria gravità indiziaria. Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito con appello del pubblico ministero, dopo aver integrato la motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, era comunque giunto alla conclusione di ritenere insussistente detta gravità indiziaria, con decisione non impugnata dalla parte pubblica. Il ricorso riporta, quindi, le evoluzioni del procedimento di cognizione come sopra sintetizzate al § 1, cui si rinvia, ricavando, dall'illustrazione dei cambi di direzione avutisi nel corso del procedimento, la riprova dell'evanescenza e della equivocità del quadro indiziario, non arricchito rispetto a quello sottoposto al vaglio dei Giudici della cautela. Dal canto suo, la sentenza impugnata -- sostiene altresì il ricorrente — si limita a ripercorrere e riportare i medesimi elementi utilizzati dal Giudice dell'abbreviato. In più punti del ricorso, poi, vi sono ampie riflessioni teoriche sul ragionamento indiziario e sulle direttrici esegetiche che la Corte di merito avrebbe dovuto seguire e — assume il ricorrente — non avrebbe fatto. Secondo l'impugnante, infatti, la decisione avversata avrebbe fatto un uso non corretto della disposizione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e dei parametri valutativi delle prove indirette e il compendio indiziario non consentirebbe di ritenere superato il ragionevole dubbio. 2.1.1. Un primo argomento di censura concerne la dedotta fallacia di un dato riportato più volte nella decisione avversata, laddove si legge che AR era di turno la sera del fatto. Al contrario, sostiene il ricorrente, l'informazione trova clamorosa smentita in una conversazione — la n. 1040 del 19 aprile 2013, del tutto ignorata nella sentenza impugnata — che certifica irrefutabilmente come egli, il 4 marzo 2013 non dovesse andare a lavorare perché in ferie, ma come fosse stato chiamai:o all'ultimo momento per sostituire un collega. Ciò smentirebbe la tesi del previo accordo di AR con terzi e della preordinazione della condotta delittuosa, condotta che, per le sue concrete modalità esecutive, avrebbe richiesto un'accurata programmazione. Altre osservazioni critiche si attardano sulle mansioni di AR e sull'assurdità di una condotta che vedrebbe l'imputato commettere l'incendio proprio in un giorno in cui era in servizio, peraltro al di fuori del turno programmato, nonché sull'assenza di contatti verificati con terzi nelle ore immediatamente precedenti o coeve ai fatti e in quelle successive. 2.1.2. Un altro settore dell'impugnativa riguarda il funzionamento dei sistemi di allarme antincendio e antintrusione. Secondo la Corte di merito, tale funzionamento era stato confermato da numerosi testimoni, donde il loro mancato funzionamento la sera dell'incendio sarebbe derivato da una manomissione dell'imputato. La Corte distrettuale però, si legge nel ricorso, non ha tenuto conto della conversazione n. 1040 del 19 aprile 2013, in cui AR chiese ad IT IC (altro dipendente del museo) le ragioni del mancato funzionamento del sistema di allarme antiintrusione e quest'ultimo, testualmente, disse che, un paio di settimane prima dei fatti, si erano attivati gli allarmi senza ragione sicché, per evitare di farli suonare, erano stati disattivati. Il ricorrente si chiede quindi perché, qualora avesse lui stesso disattivato i sistemi di allarme, avrebbe dovuto poi chiedere notizie sul punto ad IT nel corso della telefonata. L'affermazione di IT trova conferma nelle successive sommarie informazioni testimoniali rese da IO Di RO, che, in data 8 luglio 2013, confermò, con dovizia di particolari, il mancato funzionamento del sistema antintrusidne da almeno due mesi, circostanza ulteriormente corroborata dalle sommarie informazioni testimoniali di EM AZ e dalla presenza dei teatranti nella struttura la sera del fatto, incompatibile con la messa in esercizio dell'impianto. Quanto al sistema antincendio, era stato trascurato il fondamentale contributo del vigile del fuoco Garofalo, che aveva attestato che nessuno degli idranti funzionava la sera dell'incendio; inoltre, nella conversazione n. 1205 del 25 aprile 2013, AR manifestò perplessità sul mancato funzionamento del sistema antincendio. A quest'ultimo proposito, altro passaggio del ricorso sottolinea che il sistema antincendio si era attivato, tant'è che vi era un video che tale LM aveva girato, ove si sente chiaramente la sirena che suonava. Per quanto attiene ai sistemi di rilevazione del fumo, il ricorrente opina che la Corte di appello non abbia fornito alcun dato idoneo ad escludere che anche detti sistemi fossero stati disattivati precedentemente o fossero non funzionanti o, ancora, disattivati da terzi estranei introdottisi giorni addietro nella struttura in esecuzione del piano incendiario, certamente non attuabile in un margine spazio-temporale di poche ore nella stessa giornata dell'innesco dell'incendio. Il dato che, dopo la riconsegna della struttura - a giugno 2013 - con la riattivazione dell'energia elettrica, i sistemi di allarme si erano messi a funzionare non rivestirebbe alcun valore indiziarlo, atteso che la sospensione dell'energia elettrica per un lungo periodo di tempo aveva sicuramente 4 determinato il reset di quanto precedentemente programmato, cioè del disinserimento dei sistemi di allarme. 2.1.3. Un'altra argomentazione censoria attiene al fatto che i tempi necessari per disattivare gli allarmi, sversare il liquido ed innescare l'incendio sarebbero incompatibili con quelli a disposizione di AR durante i giri della struttura che aveva effettuato senza la presenza del collega e con la circostanza che fosse da solo. Quando — per fronteggiare questa obiezione — la Corte di appello ipotizza l'intervento di terzi fatti entrare dal prevenuto, cadrebbe in contraddizione con altra parte della sentenza, in cui ha valorizzato la testimonianza del pescatore TO e dei teatranti, nella parte in cui essi avevano riferito di non aver notato nessuno allontanarsi dalla struttura. 2.1.4. Il ricorso insiste molte volte sulle modalità con le quali, concretamente, veniva svolta la vigilanza del sito. E ciò a più fini. In primo luogo, il ricorso denunzia l'inattendibilità dei contributi degli altri vigilanti (TT e IE) quanto alla qualità del servizio prestato e alla completezza della perlustrazione della struttura (quale garanzia che, prima che AR iniziasse il turno, qualcuno non avesse già collocato gli inneschi), dal momento che essi avevano interesse a dare conto di avere svolto puntualmente le mansioni cui erano adibiti per evitare di evidenziare inefficienze nello svolgimento dei propri compiti. Gli accessi alla struttura da parte di terzi estranei — prosegue il ricorrente — risultavano possibili in ragione della sciatteria del meccanismo di vigilanza, dell'apertura di alcune porte (desumibile dalla mancanza di ostacoli incontrata dai vigili del fuoco) e della mancanza di accertamenti investigativi circa la forzatura di queste ultime;
in questo senso le deposizioni dei vigilantes e di altri addetti alla sicurezza non risulterebbero attendibili in merito a quanto asserito circa la possibile intrusione di terzi nell'edificio e all'integrità delle porte di accesso e delle relative chiusure, in quanto tutti avevano interesse a rappresentare una diligenza ed efficienza nell'attività di controllo per evitare il rischio di sanzioni disciplinari. In altro punto del ricorso, si ritorna sul fatto che la Corte di merito avrebbe errato nel fare affidamento sui contributi dei vigilantes, disaffezionati rispetto alle mansioni loro affidate a causa della latitanza retributiva della fondazione e adusi a svolgere con superficialità il proprio compito, come dimostrato proprio in relazione a SA IE, le cui dichiarazioni sono state ritenute affidabili dal Giudice dell'udienza preliminare ancorché fosse dimostrato che egli aveva firmato con anticipo la scheda relativa al giro delle ore 22 del 4 marzo, mai effettuato a causa dell'incendio. 5 Il ricorrente contesta, poi, il ragionamento inferenziale che ha tratto un indizio a carico di AR dall'analisi della condotta del collega TT, che lo aveva preceduto nel turno. Il giro di perlustrazione di quest'ultimo, anche per l'ampiezza della struttura, non garantiva circa l'assenza di anomalie, anche perché due delle porte erano state lasciate aperte per consentire ai teatranti di usufruire dei servizi igienici e le altre potevano essere state oggetto di effrazione nel tempo intercorso tra il giro di TT ed il primo effettuato da Cannnnarota;
in ogni caso TT aveva tutto l'interesse a sostenere la diligenza dei suoi controlli per sfuggire ad eventuali responsabilità colpose e il predetto era nella stessa condizione di mancata retribuzione da mesi di AR. La circostanza che AR, contattato da IE durante il suo giro delle 20.57, avesse recuperato subito una borsa lasciata da EM CC all'interno della struttura dimostra che egli non era intento a fare null'altro che la perlustrazione. Quanto alla chiusura delle porte, essa non era certa, dal momento che i vigili del fuoco non avevano avuto difficoltà ad entrare, le porte di accesso dai due bar del museo dovevano essere chiuse dai rispettivi esercenti e le fiamme avevano distrutto tutto;
gli accertamenti peritali — contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata — non fornivano certezza in tal senso, come dimostrato dal fatto che neanche avevano rilevato un dato certo, vale a dire lo sfondamento di una porta da parte dei vigili del fuoco che avevano rischiato di rimanere intrappolati nella struttura ormai pericolante. Nemmeno risulterebbero affidabili i contributi dei vigilanti e degli altri addetti alla sicurezza dell'edificio circa l'integrità dei sistemi di chiusura, dal momento che tutti avevano interesse ad allontanare da sé ogni responsabilità, anche solo disciplinare. 2.1.5. Una parte del motivo di ricorso e. dedicata all'interpretazione delle intercettazioni. Lamenta, a tale proposito, il ricorrente che vi sia stato, sia in primo grado che in appello, un approccio non equanime alle intercettazioni di CA, nel senso che esse, quando dimostrative di un elemento a carico, sono state interpretate come genuine mentre, quando se ne doveva trarre un elemento a discarico, sono state reputate viziate da un atteggiamento artefatto del ricorrente, avvertito del possibile monitoraggio;
e ciò — irragionevolmente — anche quando le captazioni da interpretare erano antecedenti rispetto all'avvertimento che AR aveva ricevuto da un collega. Segnala, inoltre, il ricorrente, a smentire il movente individuato dai Giudici di merito, diverse intercettazioni da cui si evince che l'incendio — lungi dal 6 risolverle aveva pregiudicato le già precarie condizioni economiche di AR. Il ricorso riporta nuovamente l'intercettazione 1040 sul cambio turno e cita una conversazione concernente i guasti ed il malfunzionamento dei sistemi di chiusura e allarme della struttura. Evidenzia, ancora, come, dalle intercettazioni, si evincano le preoccupazioni dei vigilanti che la proprietà volesse far ricadere la responsabilità su di loro a copertura delle sue omissioni. Sempre dalle intercettazioni — si legge pure nel ricorso — viene confutato l'assunto, anch'esso posto a fondamento della decisione, secondo cui i sistemi di sicurezza, quanto meno parzialmente, funzionavano. A questo riguardo, il Giudice dell'abbreviato aveva dato rilievo indiziario alle dichiarazioni dei responsabili della sicurezza, la cui necessità era quella di allontanare eventuali responsabilità di tipo colposo rispetto alla causazione dell'evento, trascurando il fatto che i vigilantes, nel corso dei dialoghi captati, discorrevano di tutte le carenze riscontrate nei sistemi di sicurezza. Il AR, nelle intercettazioni, appariva tranquillo rispetto a sue eventuali responsabilità in sede disciplinare e, anzi, sembrava infastidito dall'attenzione sviluppatasi sul suo operato, né dal suo interloquire trapelava il benché minimo indicatore di un suo coinvolgimento nel grave episodio occorso ai danni del suo luogo di lavoro. 2.1.6. Quanto al movente — scrive il ricorrente — la tesi che la causale dell'azione delittuosa possa rinvenirsi nell'esito delle riunione sindacale di quel giorno si scontra con il fatto che la presenza di AR a lavoro era stata — come già sottolineato — del tutto improvvisa e casuale e che gli esiti della riunione erano stati meramente interlocutori, nonché comunicati a AR del tutto occasionalmente dal delegato sindacale nel pomeriggio del 4 marzo all'uscita dall'incontro con le controparti, donde residuava un lasso di tempo incompatibile con quello necessario per organizzare la complessa azione incendiaria. D'altra parte, se questo era il movente, esso era comune anche ad altri dipendenti. Sottolinea più volte l'impugnante che l'incendio aveva nuociuto alla sua situazione economica, a tutela della quale aveva adito le vie legali e che si era definitivamente aggravata per le difficoltà finanziarie del datore di lavoro legate al grave evento, ragionamento bypassato dalla Corte territoriale quanto a AR ma svolto, per esempio, per escludere la pista esterna legata ai parcheggiatori abusivi della zona ed al titolare del servizio di ristorazione all'interno della struttura. 7 Né — prosegue la parte — la neutralizzazione del movente legato alla riunione sindacale è superabile attraverso il riferimento a propositi vendicativi legati a vecchi dissapori o ad ulteriori finalità economiche, perché anch'esse sono state mortificate dall'incendio. Quando, poi, la Corte di merito afferma che la finalità che aveva mosso l'imputato poteva essere quella di creare un effetto meno diirompente di quello poi in concreto determinatosi, non tiene conto che vi era stato l'innesco di ben sei punti, che non avrebbe potuto generare degli effetti più contenuti rispetto a quelli effettivamente causati, e che vi è contraddizione con il passaggio della sentenza in cui si sostiene la dolosa neutralizzazione dei sistemi di allarme proprio per evitare il contenimento degli effetti dell'incendio. 2.1.7. Sostiene ancora il ricorrente che la frase valorizzata come importante elemento contra reum nella sentenza impugnata, pronunziata dalla sua compagna, SA GO, "visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente", significa "visto che con l'incendio non c'entriamo", unica interpretazione logica, tanto che neanche la Procura della Repubblica vi aveva attribuito significato accusatorio (lo dimostra il fatto che la GO non sia mai stata indagata) e lo stesso deve aver fatto la Corte di appello, visto che non ha trasmesso gli atti al pubblico ministero a carico della donna. La GO, se fossero stati effettivamente responsabili, non avrebbe chiesto a AR se conoscesse qualcuno per dare una lezione ai vertici della Fondazione, sol se si considera che al AR viene attribuita la capacità di aver ordito e realizzato, unitamente a soggetti ignoti, fatti di una rilevante gravità. Se fosse stato lui a realizzare l'incendio, sarebbe stata scontata la sua possibilità di ricorrere a terzi senza necessità di doverglielo chiedere. Ancora: se fossero stati loro i responsabili, non si comprendono le imprecazioni della GO per un potenziale licenziamento, atteso che tale epilogo avrebbe dovuto rappresentare il logico effetto di un'azione di quella portata. Ancora: nelle altre intercettazioni dei colloqui tra la GO e AR questi ultimi respingevano nettamente un coinvolgimento nella vicenda. 2.1.8. Il ricorrente passa poi a criticare la sottovalutazione delle piste esterne per individuare i responsabili dell'incendio, in particolare di quella camorristica, nonostante la presenza di una serie di elementi fattuali certi - perché riscontrati - che dimostrerebbero la riconducibilità del gesto alla camorra in termini altamente probabilistici. Deporrebbero in questo senso: - le modalità dell'azione criminosa;
- la circostanza che le indagini sono state svolte dalla D.D.A. partenopea;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia EP circa l'interesse del clan D'Ausilio, operante nella zona, sulla "Città della scienza", tanto da 8 indurre l'associazione a preordinare un attentato incendiario con finalità estorsive nel 2008, che non fu attuato solo per l'arresto del dichiarante. Infine il ricorrente adombra anche l'interesse ad attirare fondi sulla struttura — sembrerebbe da parte di chi la gestiva — visto che essa aveva da anni una gestione deficitaria. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale, in particolare dell'art. 63 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni di AR, raccolte senza garanzie e senza che il verbale venisse interrotto. Si tratta di inutilizzabilità patologica, per cui non rileva che si sia proceduto con rito abbreviato. 3. Il 16 maggio 2023, il nuovo difensore dell'imputato, l',4vv. Sergio Russo, ha depositato informaticamente motivi aggiunti. 3.1. Il primo motivo aggiunto lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Ricordando quali siano le finalità normative delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso critica che le stesse non siano state concesse, nonostante CA, venuto a conoscenza dell'incendio, non abbia esitato ad entrare all'interno dei locali di Città Della Scienza al fine di verificare la situazione e solo con l'arrivo dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto, egli fu costretto ad uscire per mettersi al sicuro. Egli, inoltre, è incensurato e ha avuto un atteggiamento collaborativo, fornendo tutti i dettagli a sua conoscenza e decidendo sempre di rispondere agli innumerevoli interrogatori cui è stato sottoposto. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche benché dagli atti processuali emergano diversi elementi che depongono in senso positivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 1. Prima di illustrare i singoli vizi della decisione avversata enucleati oggi da questa Corte, occorre premettere le coordinate ermeneutiche cui il Collegio si è adeguato nel vagliare l'impugnativa dell'imputato, anche tenuto conto che la sentenza impugnata seguiva ad annullamento con rinvio di questa Corte. 9 1.1. La prima è che, trattandosi di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, la Corte di appello poteva riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, doveva evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, AR e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gannbino, Rv. 248413). Naturalmente il riesame integrale costituisce non solo un potere ma anche un dovere del Giudice di appello, che, riguardando tutti i punti della sentenza di primo grado investiti dai motivi di appello, legittima la pretesa dell'appellante di ottenere una risposta ad ogni doglianza, pretesa che si è attualizzata nuovamente una volta che il procedimento è ritornato al vaglio del Giudice di appello. D'altra parte questa necessità di nuovo, integrale esame della regiudicanda, a prescindere dai punti interessati dalla sentenza di annullamento con rinvio, discende dalla funzione del Giudice di appello che, anche quando si pronunzia in fase rescissoria, ha comunque il dovere di dare nuovo corso al giudizio impugnatorio di merito e di rispondere ai motivi di appello, salvo che alcune questioni oggetto del gravame di merito non siano precluse siccome non riproposte al Giudice di legittimità dopo la prima sentenza di appello ovvero, salvo che, su di esse, la Corte di cassazione abbia già deciso, respingendo, in parte qua, le doglianze della difesa dell'imputato e "chiudendo", così, definitivamente il tema. Se tale regola ha indubbio carattere generale, quest'ultima sua articolazione va però calibrata rispetto ad un caso come quello sub iudice, in cui ad essere annullata dalla Corte di cassazione è stata la sentenza di assoluzione di AR in appello;
in questo caso, infatti, non vi era ricorso per cassazione dell'imputato e, dl conseguenza, non vi è spazio per preclusioni di sorta in capo a quest'ultimo discendenti dalla sua acquiescenza ovvero dalla decisione di questa Corte regolatrice sul suo ricorso, per l'ovvia considerazione che il Giudice di legittimità non si è pronunziato su questioni poste dal prevenuto, ma solo su quelle prospettate dal Procuratore generale. Ciò non toglie tuttavia — come si vedrà a proposito del secondo motivo di ricorso — che, se la Corte di cassazione ha comunque affermato l'applicabilità, al caso concreto, di un certo principio di diritto, il Giudice del rinvio dovrà uniformarvisi, a prescindere dal fatto che ciò non sia avvenuto su input dell'imputato. Riconducendo la regola innanzi esposta al caso concreto — e con riserva di entrare nel dettaglio più avanti — basti qui osservare che la riespansione dei poteri-doveri valutativi della Corte di appello spiega perché il Collegio abbia dato rilievo all'omesso esame, da parte della Corte di merito, dm alcune specifiche questioni che l'appellante aveva prospettato nei motivi di appello, isolando 10 altrettante omissioni motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. La seconda premessa esegetica è che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di appello non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, KN e altri, Rv. 264861; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). A questo proposito, si è persuasivamente sostenuto che dette, eventuali indicazioni rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864). Più precisamente, in Sez. 4 S. e altri, si è sostenuto che «Non può definirsi, in altre parole, come nei termini ed ai fini indicati dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen. l'enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata. Il giudice del rinvio non può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo di'versi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti». Ne consegue — come si dirà appresso — che, nonostante alcune proposizioni della sentenza rescindente potessero apparire opzioni ricostruttive in fatto della regiudicanda, la Corte di appello avrebbe comunque potuto e dovuto prescinderne, recuperando in pieno le proprie prerogative di Giudice del fatto e cogliendone l'essenza di mero veicolo per porre in evidenza la presenza di vizi motivazionali ovvero di semplici spunti forniti dalla Corte di cassazione quale stimolo per vagliare elementi di fatto trascurati dalla Corte di appello della sentenza assolutoria e agitati dal Procuratore generale appellante. 1.3. Un altro argomento teorico che va affrontato è quello dei principi che devono sovraintendere il ragionamento indiziario, dal momento che non vi è una prova diretta della responsabilità di AR, che è stata ricostruita attraverso la composizione di una serie di elementi dimostrativi indiretti. Un'ottima summa dei principi che sovraintendono il ragionamento indiziario è rinvenibile in Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021. Piras, Rv. 280414. 11 La sentenza Piras ha ricordato in primo luogo i principi dettati da Sez. U QU (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Rv. 260017), secondo cui il ragionamento indiziario «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto». Se i singoli elementi di fatto — si legge ancora nella sentenza Piras, che richiama sul punto Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 — non rilevano sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico - scientifici, ma esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, a tale deficit dimostrativo non può ovviare la valutazione complessiva che deve seguire il vaglio del singolo indizio. Questo scrutinio in due tempi risponde alla regola codicistica di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui un fatto non può essere dimostrato da indizi, a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. La gravità è la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
la precisione è la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
la concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, depi. 2019, Zorzi, Rv. 274597). Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato — ha aggiunto la sentenza Piras — «sulla base della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze 12 processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280)». Venendo all'odierna res iudicanda, si osserva che la necessaria consistenza prima di tutto intrinseca del singolo indizio nonché la necessità di una sua univocità spiegano perché il Collegio abbia dato rilievo demolitorio alle singole lacune o aporie motivazionali della decisione avversata di cui si dirà nel prosieguo, siccome esse riguardano singoli aspetti del ragionamento indiziario, che — messi in discussione dall'appellante e non vagliati o male affrontati dalla Corte territoriale — depotenziano irreparabilmente la tenuta dalla pronunzia impugnata. 2. Altra premessa, questa volta di carattere metodologico-redazionale, attiene alla struttura della motivazione della presente decisione, che seguirà il susseguirsi dei temi affrontati nell'impugnativa la quale, come già precisato nel "ritenuto in fatto", è caratterizzata da un primo, lunghissimo, motivo, in cui sono condensate censure che talvolta si ripetono più volte o, comunque, temi censori su cui il ricorrente ritorna in più momenti;
ciò ha suggerito, nell'illustrazione delle doglianze come in quella delle ragioni della decisione, di seguire non già l'ordine del ricorso, ma quello dettato dal raggruppamento delle osservazioni critiche per temi. Inoltre, l'illustrazione preventiva dei principi applicati, di cui al § 1, consentirà di affrontare ed illustrare i singoli vizi rilevati in maniera sintetica. 3. Venendo ai singoli argomenti su cui si è appuntata la critica del ricorrente, un primo tema concerne la dedotta fallacia di un dato riportato più volte nella decisione avversata, laddove si legge che AR era di turno la sera del fatto mentre — scrive il ricorrente — ciò è smentito da alcuni dati investigativi, il che minerebbe l'ipotesi accusatoria o, comunque, la tesi del previo accordo del prevenuto con terzi per realizzare il misfatto, misfatto la cui preparazione necessitava di tempi incompatibili con un'azione estemporanea. Orbene, su questo primo argomento, il Collegio stima che vi sia una carenza motivazionale degna di rilievo critico. L'atto di appello recava, infatti, una specifica censura, evidenziando come il Giudice dell'abbreviato avesse trascurato il dato emerso da un'intercettazione, che attestava che NM non doveva essere in servizio il giorno del fatto e che era stato costretto a lavorare per rimpiazzare delle assenze di colleghi. Ciò nonostante, la Corte distrettuale non si è misurata con questo argomento di 13 censura, dando così luogo ad una lacuna motivazionale potenzialmente in grado di incrinare il costrutto della decisione avversata e, pertanto, rilevante in questa sede. La presenza eventualmente non programmata di AR in servizio il 4 marzo 2013, infatti, si scontrerebbe con la pianificazione che un'attività come quella realizzata richiedeva, sia — come pare aver ritenuto la Corte territoriale — che l'imputato fosse il complice di soggetti venuti dall'esterno, sia — e a maggior ragione — se egli aveva agito da solo. Non è in dubbio, infatti, come più volte precisato dalla stessa Corte di appello, che la collocazione degli inneschi fosse un'attività laboriosa, che presupponeva l'utilizzo massiccio di carburante, che non era presente nella struttura, con la conseguente necessità, sia per AR da solo, sia per terzi, di procurarselo, sch introdurlo e di programmarne la collocazione in più punti. 4. Altre osservazioni critiche si attardano sull'assurdità di una ricostruzione che vede l'imputato commettere l'incendio proprio in un giorno in cui era in servizio. Su tale argomento di censura la Corte di appello non si è soffermata, benché il tema fosse stato trattato nell'atto di appello;
tanto rende ragione delle critiche del ricorrente, che ha evidenziato il vizio argomentativo, vizio che ha una rilevanza niente affatto secondaria rispetto al costrutto della decisione avversata. In particolare, l'imputato aveva evidenziato come la ricostruzione accusatoria cozzasse con la logica, laddove egli era stato ritenuto responsabile di avere appiccato l'incendio proprio in un giorno in cui prestava servizio, circostanza che lo rendeva il sospettato o, addirittura, il colpevole "ideale". Ebbene, su tale aspetto non vi è motivazione nella sentenza impugnata, benché la censura meritasse di essere affrontata, perché essa concerne uno snodo delicato del ragionamento contra reum;
si conviene, infatti, con il ricorrente sul fatto che lo sviluppo dell'incendio in un giorno in cui era in servizio — e, si aggiunge, in un giorno in cui aveva effettuato la ronda nella struttura da solo — lo avrebbe messo al centro dell'attenzione degli inquirenti. 5. L'impugnativa concerne anche l'approccio della Corte di appello alla vicenda relativa al funzionamento dei sistemi di allarme antincendio e antintrusione. 5.1. Quanto a quest'ultimo, la sentenza impugnata presenta una significativa lacuna argomentativa quando non affronta il tema della convergenza tra la conversazione n. 1040 del 19 aprile 2013 tra RO e il collega IC IT e le dichiarazioni di IO Di RO (responsabile della sicurezza), circa il mancato funzionamento dell'impianto antintrusione già prima 14 dell'incendio. In particolare, da tali dati — sosteneva l'appellante — sarebbe emerso che detto meccanismo era stato disattivato in data anteriore a quella dell'incendio e senza che neanche AR ne fosse a conoscenza. Ebbene, sulla portata dell'intercettazione anzidetta, la Corte territoriale ha taciuto, mentre, quanto alle dichiarazioni di Di RO del luglio 2013, si è limitata a ritenerle "improvvise" e "sospette" siccome esse costituivano un mutamento di rotta rispetto alle precedenti. Ciò posto, il Collegio ritiene che tale risposta non esaurisca il tema censorio, perché la captazione è stata del tutto pretermessa e la sua esistenza non solo avrebbe imposto una riflessione specifica sul suo significato, ma avrebbe altresì reso quanto mai necessaria la confutazione della portata pro reo delle nuove dichiarazioni di Di RO, confutazione che avrebbe dovuto essere ben più strutturata di quella offerta dalla Corte territoriale. Tanto più che non è stata chiarita in sentenza — come pure sostiene oggi il ricorrente, riprendendo quanto già osservato nell'appello — se l'attivazione di tale sistema fosse compatibile con la presenza dei partecipanti al corso di teatro nella struttura fino a poco prima dell'incendio. La crepa motivazionale è decisiva nell'economia del giudizio di condanna, dal momento che il mancato funzionamento del sistema di allarme antintrusione costituisce un tassello rilevante nel percorso ricostruttivo-indiziario della responsabilità di AR che, valendosi di una possibile conoscenza del codice di disattivazione dell'impianto, lo avrebbe neutralizzato, evidentemente per evitare interventi tempestivi e salvifici. 5.2. Non altrettanto è a dirsi per quanto concerne i sistemi di sicurezza antincendio e antifumo, rispetto ai quali — se è vero che la sentenza impugnata non li affronta partitamente, anche rispetto al sistema antintrusione — le censure del ricorrente sono state affidate a proposizioni scoordinate, che non consentono di enucleare i vizi della decisione avversata che si assumono esistenti. 6. La sentenza impugnata è, poi, viziata quando — anche per superare le obiezioni circa l'incompatibilità di tempi e modi del misfatto con il coinvolgimento di un solo uomo — ipotizza la cooperazione di terzi con AR. Questa riflessione non solo è sviluppata in maniera ipotetica, ma contrasta con altro passaggio della motivazione in cui viene valorizzato il contributo del pescatore AB TO nella parte in cui questi aveva escluso di aver visto qualcuno allontanarsi dalla struttura o stazionare nei pressi. Poiché nessuno è stato trovato all'interno o all'esterno del museo dai primi intervenuti, ritiene il Collegio che sarebbe stato necessario che la Corte di merito prendesse una posizione netta circa le modalità attraverso cui CA aveva 15 realizzato il complesso misfatto (da solo o in concorso con altri) e, di conseguenza, che spiegasse come gli eventuali concorrenti sarebbero riusciti ad uscire indisturbati dal museo o, comunque, quale valenza dovesse avere il narrato di TO — pur valorizzato dalla Corte distrettuale per escludere la cosiddetta pista esterna — che sembra smentire proprio l'intervento di terzi. A questo riguardo, va precisato, in ossequio ai principi enunciati supra al § 1.2., che il passaggio della sentenza della prima sezione penale sul tema del coinvolgimento di terzi non costituisce affatto un vincolo nell'interpretazione del dato indiziario, sia perché tale vincolo non può discendere da una pronunzia di questa Corte, quantomeno nei sensi sopra precisati, sia perché è la stessa sentenza rescindente che non si esprime in termini di certezza sul punto. 7. Un altro tema trattato nel ricorso è quello dell'affidabilità dei contributi degli altri vigilanti quanto alla qualità dei servizi di ispezione e alla efficienza dei quelli di chiusura del sito, quale premessa logica da cui desumere l'anomalia degli eventi occorsi durante il turno e la perlustrazione di RO. Su questo aspetto il Collegio ha rilevato la mancanza di una presa di posizione della Corte territoriale, pur adeguatamente stimolata nell'atto di appello, che aveva addirittura riportato un passaggio dell'ordinanza del Tribunale del riesame sul punto. Più precisamente, il tema negletto è quello dell'affidabilità riconosciuta ai dichiaranti quando avevano riferito circa la completezza dei controlli di sicurezza e l'integrità delle chiusure dell'immobile, ancorché i medesimi potessero essere animati (poteva esserlo lo stesso imputato, ove non autore del fatto che gli viene addebitato) dalla volontà di allontanare ogni dubbio circa una carenza nell'organizzazione o nello svolgimento dei servizi di vigilanza, al fine di eludere eventuali responsabilità, anche solo a fini disciplinari. Ciò è tanto più rilevante laddove la Corte di merito non spiega le ragioni per le quali non ha attribuito rilievo, nel senso della sciatteria dei controlli, alla accertata falsità del verbale della verifica delle ore 22 del 4 marzo 2013, trovato compilato benché quel controllo non fosse mai stato effettuato in quanto, a quell'ora, l'incendio era già divampato. Né la Corte di merito ha chiarito se la disaffezione degli addetti alla vigilanza per le reiterate omissioni retributive da parte della fondazione Idis — dato accertato dalle sentenze di merito — potesse avere avuto un peso nella qualità del servizio di sicurezza. Si tratta di una carenza decisamente significativa, laddove l'esistenza di un'attività di vigilanza completa ed efficace della struttura, anche da parte dell'imputato, costituisce il presupposto per ritenere che la predisposizione degli inneschi fosse stata effettuata sicuramente durante il turno di CA e/o 16 che questi si fosse certamente accorto della loro presenza o dell'ingresso di terzi nel corso della sua perlustrazione. Su questo argomento di censura si innesta anche quello che attiene alla certa chiusura delle porte di ingresso del museo, che l'appello aveva messo in dubbio e sul quale la Corte di merito non ha fornito risposta alcuna, risposta che sarebbe stata funzionale ad escludere che terzi avessero potuto fare ingresso nel museo e collocare gli inneschi all'insaputa del vigilante. 8. Anche il tema delle intercettazioni vede la sentenza impugnata carente. 8.1. Come già in parte osservato, non si è data risposta, infatti, alle doglianze che concernevano la captazione di dialoghi dell'imputato, addotti dall'appellante quali elementi a discarico (per - esempio, a proposito del turno di servizio del 4 marzo, dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e di chiusura e delle conseguenze economiche dell'evento) e del tutto ignorati dalla Corte di appello, che non ha speso argomentazioni per confutarne la rilevanza a discarico. Rilevanza che il prevenuto aveva evidenziato nell'atto di appello, denunziando altresì una lettura non equanime delle captazioni;
esse -- ha sostenuto il ricorrente — erano state valutate solo a suo carico e non anche a suo favore ed era stata neutralizzata la valenza di quelle rilevanti in chiave difensiva, assumendo che l'atteggiamento di AR fosse artefatto perché avvertito da un collega della possibilità di essere monitorato, benché esse si collocassero in data antecedente a tale avvertimento. Ebbene, se è vero che la decisione avversata non ha fondato la conferma della sentenza di condanna sulle intercettazioni, è altrettanto vero che non ha neanche dato riscontro alle sollecitazioni dell'appellante circa la valenza pro reo di alcune di esse, siccome eloquenti della strutturale inefficienza dei sistemi di vigilanza, della programmata assenza di AR dal servizio quel giorno e della prostrazione di quest'ultimo per l'incidenza negativa che l'incendio aveva avuto sulle sue prospettive di vedere soddisfatta la pretesa di ottenere le spettanze per cui aveva attivato anche un contenzioso in sede civile. 8.2. Nell'ambito del tema delle intercettazioni si staglia un'altra carenza motivazionale, cioè quella che concerne la frase pronunziata dalla compagna dell'imputato, SA GO, nel corso della captazione del 23 aprile 2013, in cui la donna ha affermato «Visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente [.....]». La Corte di appello, a questo proposito, è estremamente assertiva: tale captazione sarebbe un «formidabile riscontro» alla responsabilità di C:TA e, nel dialogo, la NG avrebbe ammesso di essere stata, insieme al compagno, responsabile del misfatto. 17 Ebbene, questa presa di posizione non segue ad un esame del motivo di censura dell'appello, secondo cui quella frase significava che con l'incendio i due non avevano risolto le loro problematiche lavorative, ma non già che essi ne fossero responsabili, interpretazione che non è stata motivatamente disattesa. Si badi che il Collegio non intende, in questa sede, evidenziare quale debba essere l'interpretazione della frase della GO, perché l'esegesi delle intercettazioni non è compito del Giudice di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389). Si intende solo segnalare che vi era un motivo di appello che non ha ricevuto risposta e che esso verteva su un tema tanto significativo da essere ritenuto, come sopra osservato, un elemento incliziario di grande rilevanza nell'economia della decisione avversata. E ciò a prescindere dall'ulteriore interpretazione della frase che il ricorrente propone con il ricorso per cassazione, nel senso che la GO avrebbe voluto dire che con l'incendio lei e il compagno non avevano nulla a che fare;
si tratta, infatti, solo di un vuoto che va riempito e tale attività interpretativa sarà appannaggio della Corte territoriale, che potrà valutare la doglianza in piena autonomia, con il solo mandato di attuare una lettura non manifestamente illogica del dialogo e, nel contempo, di dare riscontro a quanto sostenuto dall'appellante. In questo compito, l'indicazione della prima sezione penale circa la scarsa plausibilità dell'interpretazione del dialogo attuata dalla prima Corte di appello — che aveva dubitato della sua eloquenza indiziarla, prospettandone letture alternative a quella del Giudice di prime cure — va ridimensionata nei termini indicati al § 1.2, a maggior ragione laddove l'interpretazione delle captazioni è, come sopra precisato, appannaggio del Giudice del merito. 9. Ma il punto della sentenza impugnata che più di tutti, a parere del Collegio, merita una rivisitazione è quello concernente il movente dell'azione delittuosa. In più punti del gravame di merito era stata segnalata l'assurdità di un'azione delittuosa che vedeva AR — animato dalla volontà di ottenere le proprie spettanze — incendiare proprio la struttura da c:ui la fondazione- datrice di lavoro ricavava i proventi che servivano per corrispondere quanto dovuto ai dipendenti e, quindi, anche all'imputato. Da questo punto di vista la risposta della Corte di appello non affronta funditus il tema, che è cruciale nell'economia della decisione, replicando pressoché testualmente interi passaggi della sentenza di annullamento con rinvio della prima sezione penale, senza avvedersi che essa non andava intesa come 18 imposizione di una certa interpretazione e composizione degli elementi indiziari, perché ciò avrebbe esulato dai compiti del Giudice di legittimità; essa andava, piuttosto, considerata solo come offerta di spunti di approfondimento da vagliare nella sede a ciò deputata — quella di merito, appunto — spunti che, evidentemente, la prima sezione penale aveva inteso fornire per ovviare al vizio rilevato nella prima sentenza di appello, laddove aveva ritenuto che la pronunzia liberatoria si fosse focalizzata, quale stimolo all'azione criminosa, sui soli esiti della riunione sindacale tenutasi il 4 marzo. La Corte di appello ha frainteso i termini del mandato della sentenza rescindente e ne ha mutuato la motivazione, richiamando «ulteriori, risalenti e profondi dissapori con i vertici della fondazione», per poi elencare, quale materia del contendere, gli stessi fatti indicati dalla prima sezione penale, vale a dire l'omessa corresponsione delle retribuzioni arretrate, l'esclusione di AR dai servizi di parcheggio, il licenziamento della GO, le vertenze intentate dai due e l'intenzione della fondazione di richiedere la cassa integrazione ordinaria invece che quella in deroga. A parte questa enumerazione, la Corte territoriale non ha però approfondito la consistenza, in fatto, dei motivi di rancore né si è chiesta quale fosse la logica di un'azione della portata di quella posta in essere — con l'impatto che essa avrebbe avuto sulle aspettative retributive dei dipendenti — laddove fosse stata generata da un mero desiderio ritorsivo;
desiderio certo possibile ma che, avendo il costo di neutralizzare quasi del tutto le aspettative stipendali dei dipendenti, per essere affermato in sentenza, avrebbe dovuto essere sostenuto da un ragionamento probatorio ben più robusto. La debolezza della sentenza impugnata è ancora più evidente se si esamina la proposizione successiva, laddove la Corte di appello ha trascritto il passaggio della sentenza di annullamento che aveva solo formulato un'ipotesi da contrapporre a quella liberatoria ma comunque tutta da approfondire laddove aveva affermato che l'iniziativa «avrebbe potuto essere finalizzata al conseguimento di distinti obiettivi economici quali, ad esempio, il pagamento delle spettanze arretrate, il componimento delle vertenze giudiziarie, il riconoscimento della cassa integrazione in deroga». A parte il condizionale — che già testimonia l'ipoteticità del ragionamento — quella che manca è l'approfondimento in fatto dei singoli, possibili scopi e delle ragioni per le quali l'incendio del museo della scienza, con il conseguente, prevedibile impatto economico negativo per la fondazione, avrebbe potuto determinare le conseguenze positive in tesi perseguite da NM. Non giova a chiarire quale sia stato il percorso logico dei Giudici di appello nel ricostruire le ragioni dell'agire dell'imputato la frase successiva che si legge in sentenza e che pure è mutuata dalla pronunzia della prima sezione penale, secondo cui l'azione 19 avrebbe anche potuto essere diretta a cagionare danni meno rovinosi di quelli realizzatisi, spunto che la Corte di merito avrebbe dovuto non già supinamente recepire, ma fare oggetto del dovuto approfondimento fattuale, anche tenuto conto dei dati tecnici a disposizione. 10. Non può, invece, avere seguito l'eccezione di inutilizzabilità formulata nel secondo motivo di ricorso quanto alle dichiarazioni dell'imputato, sia perché genericamente formulata, sia e soprattutto perché non tiene conto che l'argomento di diritto era stato già vagliato dalla Corte di cassazione, che aveva escluso problemi di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di quanto riferito da AR agli inquirenti prima di assumere la qualità di indagato. 11. Quanto sopra, come anticipato, impone di annullare la sentenza impugnata al fine di consentire un nuovo scrutinio della regiudicanda, da demandare ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà svolgere nuovamente, in piena autonomia, il proprio compito di Giudice del fatto, attuando una ricostruzione che dia riscontro ai motivi di appello e che tenga altresì conto delle indicazioni scaturenti dalle due sentenze di annullamento di questa Corte — sia pure con l'approccio indicato supra al § 1.2. — nonché delle peculiarità del ragionamento indiziario, al fine di valutare la consistenza dei singoli elementi e la loro eloquenza complessiva nell'ottica del superamento del "ragionevole dubbio".
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 23/6/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLik BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. GIUSEPPE DE ANGELIS, per la parte civile Fondazione Idis, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, con vittoria di spese;
udite le conclusioni dell'Avv. ANTONIO TOMEO e dell'Avv. SERGIO RUSSO, per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2022 dalla Corte di appello di Napoli che, deliberando quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte, ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, all'esito Penale Sent. Sez. 5 Num. 32917 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/06/2023 di rito abbreviato, aveva condannato, anche agli effetti civili, AO CA per i reati di cui agli artt. 423 e 434 cod. pen. 1.1. I fatti riguardano l'incendio e il successivo crollo dell'area museale situata nel quartiere Bagnoli del Comune di Napoli, denominata "Città della scienza" (di proprietà della Fondazione Idis), avvenuti il 4 marzo 2013. Come si desume dalle sentenze di merito, gli accertamenti tecnici svolti da un Collegio di esperti nominati dal pubblico ministero, ha accertato che l'incendio era di natura dolosa e che lo stesso era stato attivato dando fuoco a quattro pozze di benzina collocate in vari punti della struttura. Il fumo e il calore sprigionatosi dalle fiamme avevano devastato l'edificio e determinato il crollo del tetto. AO AR era uno dei due dipendenti della Fondazione titolare del complesso, addetti al servizio di vigilanza, che si trovavano in loco quella sera;
l'altro era SA IE. 1.2. L'imputato era stato condannato, anche agli effetti civili, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli resa il 2 dicembre 2016 all'esito di rito abbreviato. La Corte di appello di Napoli, adita dall'imputato, il 21 novembre 2018 aveva ribaltato la pronunzia di condanna, assolvendo AR per non aver commesso il fatto. Su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, la prima sezione penale di questa Corte, il 26 novembre 2019, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello, reputando sussistenti plurimi errori della Corte di merito ricondotti ad altrettanti vizi motivazionali. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi al vaglio di questa Corte, ha confermato l'assunto accusatorio recepito dal Giudice di prime cure ed ha riformato la sentenza di condanna solo perché ha dovuto prendere atto della maturazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 423 cod. pen. In definitiva, all'esito del giudizio di appello, a AO AR è stata inflitta la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione — così rideterminato il trattamento sanzionatorio comminato in primo grado — Ferma restando la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili Fondazione Idis - Città della scienza, Compagnia di assicurazione "Generali Italia s.p.a." e Cooperativa "Le Nuvole". 2. Avverso detta sentenza AO AR ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia, Avvocato IO Tomeo. 2.1. Il primo, lungo, motivo di ricorso lamenta plurimi vizi motivazionali. 2 Poiché esso si dipana per cinquantatré pagine e spesso ritorna su temi già sviluppati anche per illustrarli ulteriormente, se ne darà conto, appunto, isolando le varie tematiche, a prescindere dall'ordine in cui sono state esposte e cercando di raggruppare le singole proposizioni censorie. In linea generale, il ricorrente esordisce ricordando che, in fase cautelare, il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei suoi confronti per assenza della necessaria gravità indiziaria. Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito con appello del pubblico ministero, dopo aver integrato la motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, era comunque giunto alla conclusione di ritenere insussistente detta gravità indiziaria, con decisione non impugnata dalla parte pubblica. Il ricorso riporta, quindi, le evoluzioni del procedimento di cognizione come sopra sintetizzate al § 1, cui si rinvia, ricavando, dall'illustrazione dei cambi di direzione avutisi nel corso del procedimento, la riprova dell'evanescenza e della equivocità del quadro indiziario, non arricchito rispetto a quello sottoposto al vaglio dei Giudici della cautela. Dal canto suo, la sentenza impugnata -- sostiene altresì il ricorrente — si limita a ripercorrere e riportare i medesimi elementi utilizzati dal Giudice dell'abbreviato. In più punti del ricorso, poi, vi sono ampie riflessioni teoriche sul ragionamento indiziario e sulle direttrici esegetiche che la Corte di merito avrebbe dovuto seguire e — assume il ricorrente — non avrebbe fatto. Secondo l'impugnante, infatti, la decisione avversata avrebbe fatto un uso non corretto della disposizione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e dei parametri valutativi delle prove indirette e il compendio indiziario non consentirebbe di ritenere superato il ragionevole dubbio. 2.1.1. Un primo argomento di censura concerne la dedotta fallacia di un dato riportato più volte nella decisione avversata, laddove si legge che AR era di turno la sera del fatto. Al contrario, sostiene il ricorrente, l'informazione trova clamorosa smentita in una conversazione — la n. 1040 del 19 aprile 2013, del tutto ignorata nella sentenza impugnata — che certifica irrefutabilmente come egli, il 4 marzo 2013 non dovesse andare a lavorare perché in ferie, ma come fosse stato chiamai:o all'ultimo momento per sostituire un collega. Ciò smentirebbe la tesi del previo accordo di AR con terzi e della preordinazione della condotta delittuosa, condotta che, per le sue concrete modalità esecutive, avrebbe richiesto un'accurata programmazione. Altre osservazioni critiche si attardano sulle mansioni di AR e sull'assurdità di una condotta che vedrebbe l'imputato commettere l'incendio proprio in un giorno in cui era in servizio, peraltro al di fuori del turno programmato, nonché sull'assenza di contatti verificati con terzi nelle ore immediatamente precedenti o coeve ai fatti e in quelle successive. 2.1.2. Un altro settore dell'impugnativa riguarda il funzionamento dei sistemi di allarme antincendio e antintrusione. Secondo la Corte di merito, tale funzionamento era stato confermato da numerosi testimoni, donde il loro mancato funzionamento la sera dell'incendio sarebbe derivato da una manomissione dell'imputato. La Corte distrettuale però, si legge nel ricorso, non ha tenuto conto della conversazione n. 1040 del 19 aprile 2013, in cui AR chiese ad IT IC (altro dipendente del museo) le ragioni del mancato funzionamento del sistema di allarme antiintrusione e quest'ultimo, testualmente, disse che, un paio di settimane prima dei fatti, si erano attivati gli allarmi senza ragione sicché, per evitare di farli suonare, erano stati disattivati. Il ricorrente si chiede quindi perché, qualora avesse lui stesso disattivato i sistemi di allarme, avrebbe dovuto poi chiedere notizie sul punto ad IT nel corso della telefonata. L'affermazione di IT trova conferma nelle successive sommarie informazioni testimoniali rese da IO Di RO, che, in data 8 luglio 2013, confermò, con dovizia di particolari, il mancato funzionamento del sistema antintrusidne da almeno due mesi, circostanza ulteriormente corroborata dalle sommarie informazioni testimoniali di EM AZ e dalla presenza dei teatranti nella struttura la sera del fatto, incompatibile con la messa in esercizio dell'impianto. Quanto al sistema antincendio, era stato trascurato il fondamentale contributo del vigile del fuoco Garofalo, che aveva attestato che nessuno degli idranti funzionava la sera dell'incendio; inoltre, nella conversazione n. 1205 del 25 aprile 2013, AR manifestò perplessità sul mancato funzionamento del sistema antincendio. A quest'ultimo proposito, altro passaggio del ricorso sottolinea che il sistema antincendio si era attivato, tant'è che vi era un video che tale LM aveva girato, ove si sente chiaramente la sirena che suonava. Per quanto attiene ai sistemi di rilevazione del fumo, il ricorrente opina che la Corte di appello non abbia fornito alcun dato idoneo ad escludere che anche detti sistemi fossero stati disattivati precedentemente o fossero non funzionanti o, ancora, disattivati da terzi estranei introdottisi giorni addietro nella struttura in esecuzione del piano incendiario, certamente non attuabile in un margine spazio-temporale di poche ore nella stessa giornata dell'innesco dell'incendio. Il dato che, dopo la riconsegna della struttura - a giugno 2013 - con la riattivazione dell'energia elettrica, i sistemi di allarme si erano messi a funzionare non rivestirebbe alcun valore indiziarlo, atteso che la sospensione dell'energia elettrica per un lungo periodo di tempo aveva sicuramente 4 determinato il reset di quanto precedentemente programmato, cioè del disinserimento dei sistemi di allarme. 2.1.3. Un'altra argomentazione censoria attiene al fatto che i tempi necessari per disattivare gli allarmi, sversare il liquido ed innescare l'incendio sarebbero incompatibili con quelli a disposizione di AR durante i giri della struttura che aveva effettuato senza la presenza del collega e con la circostanza che fosse da solo. Quando — per fronteggiare questa obiezione — la Corte di appello ipotizza l'intervento di terzi fatti entrare dal prevenuto, cadrebbe in contraddizione con altra parte della sentenza, in cui ha valorizzato la testimonianza del pescatore TO e dei teatranti, nella parte in cui essi avevano riferito di non aver notato nessuno allontanarsi dalla struttura. 2.1.4. Il ricorso insiste molte volte sulle modalità con le quali, concretamente, veniva svolta la vigilanza del sito. E ciò a più fini. In primo luogo, il ricorso denunzia l'inattendibilità dei contributi degli altri vigilanti (TT e IE) quanto alla qualità del servizio prestato e alla completezza della perlustrazione della struttura (quale garanzia che, prima che AR iniziasse il turno, qualcuno non avesse già collocato gli inneschi), dal momento che essi avevano interesse a dare conto di avere svolto puntualmente le mansioni cui erano adibiti per evitare di evidenziare inefficienze nello svolgimento dei propri compiti. Gli accessi alla struttura da parte di terzi estranei — prosegue il ricorrente — risultavano possibili in ragione della sciatteria del meccanismo di vigilanza, dell'apertura di alcune porte (desumibile dalla mancanza di ostacoli incontrata dai vigili del fuoco) e della mancanza di accertamenti investigativi circa la forzatura di queste ultime;
in questo senso le deposizioni dei vigilantes e di altri addetti alla sicurezza non risulterebbero attendibili in merito a quanto asserito circa la possibile intrusione di terzi nell'edificio e all'integrità delle porte di accesso e delle relative chiusure, in quanto tutti avevano interesse a rappresentare una diligenza ed efficienza nell'attività di controllo per evitare il rischio di sanzioni disciplinari. In altro punto del ricorso, si ritorna sul fatto che la Corte di merito avrebbe errato nel fare affidamento sui contributi dei vigilantes, disaffezionati rispetto alle mansioni loro affidate a causa della latitanza retributiva della fondazione e adusi a svolgere con superficialità il proprio compito, come dimostrato proprio in relazione a SA IE, le cui dichiarazioni sono state ritenute affidabili dal Giudice dell'udienza preliminare ancorché fosse dimostrato che egli aveva firmato con anticipo la scheda relativa al giro delle ore 22 del 4 marzo, mai effettuato a causa dell'incendio. 5 Il ricorrente contesta, poi, il ragionamento inferenziale che ha tratto un indizio a carico di AR dall'analisi della condotta del collega TT, che lo aveva preceduto nel turno. Il giro di perlustrazione di quest'ultimo, anche per l'ampiezza della struttura, non garantiva circa l'assenza di anomalie, anche perché due delle porte erano state lasciate aperte per consentire ai teatranti di usufruire dei servizi igienici e le altre potevano essere state oggetto di effrazione nel tempo intercorso tra il giro di TT ed il primo effettuato da Cannnnarota;
in ogni caso TT aveva tutto l'interesse a sostenere la diligenza dei suoi controlli per sfuggire ad eventuali responsabilità colpose e il predetto era nella stessa condizione di mancata retribuzione da mesi di AR. La circostanza che AR, contattato da IE durante il suo giro delle 20.57, avesse recuperato subito una borsa lasciata da EM CC all'interno della struttura dimostra che egli non era intento a fare null'altro che la perlustrazione. Quanto alla chiusura delle porte, essa non era certa, dal momento che i vigili del fuoco non avevano avuto difficoltà ad entrare, le porte di accesso dai due bar del museo dovevano essere chiuse dai rispettivi esercenti e le fiamme avevano distrutto tutto;
gli accertamenti peritali — contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata — non fornivano certezza in tal senso, come dimostrato dal fatto che neanche avevano rilevato un dato certo, vale a dire lo sfondamento di una porta da parte dei vigili del fuoco che avevano rischiato di rimanere intrappolati nella struttura ormai pericolante. Nemmeno risulterebbero affidabili i contributi dei vigilanti e degli altri addetti alla sicurezza dell'edificio circa l'integrità dei sistemi di chiusura, dal momento che tutti avevano interesse ad allontanare da sé ogni responsabilità, anche solo disciplinare. 2.1.5. Una parte del motivo di ricorso e. dedicata all'interpretazione delle intercettazioni. Lamenta, a tale proposito, il ricorrente che vi sia stato, sia in primo grado che in appello, un approccio non equanime alle intercettazioni di CA, nel senso che esse, quando dimostrative di un elemento a carico, sono state interpretate come genuine mentre, quando se ne doveva trarre un elemento a discarico, sono state reputate viziate da un atteggiamento artefatto del ricorrente, avvertito del possibile monitoraggio;
e ciò — irragionevolmente — anche quando le captazioni da interpretare erano antecedenti rispetto all'avvertimento che AR aveva ricevuto da un collega. Segnala, inoltre, il ricorrente, a smentire il movente individuato dai Giudici di merito, diverse intercettazioni da cui si evince che l'incendio — lungi dal 6 risolverle aveva pregiudicato le già precarie condizioni economiche di AR. Il ricorso riporta nuovamente l'intercettazione 1040 sul cambio turno e cita una conversazione concernente i guasti ed il malfunzionamento dei sistemi di chiusura e allarme della struttura. Evidenzia, ancora, come, dalle intercettazioni, si evincano le preoccupazioni dei vigilanti che la proprietà volesse far ricadere la responsabilità su di loro a copertura delle sue omissioni. Sempre dalle intercettazioni — si legge pure nel ricorso — viene confutato l'assunto, anch'esso posto a fondamento della decisione, secondo cui i sistemi di sicurezza, quanto meno parzialmente, funzionavano. A questo riguardo, il Giudice dell'abbreviato aveva dato rilievo indiziario alle dichiarazioni dei responsabili della sicurezza, la cui necessità era quella di allontanare eventuali responsabilità di tipo colposo rispetto alla causazione dell'evento, trascurando il fatto che i vigilantes, nel corso dei dialoghi captati, discorrevano di tutte le carenze riscontrate nei sistemi di sicurezza. Il AR, nelle intercettazioni, appariva tranquillo rispetto a sue eventuali responsabilità in sede disciplinare e, anzi, sembrava infastidito dall'attenzione sviluppatasi sul suo operato, né dal suo interloquire trapelava il benché minimo indicatore di un suo coinvolgimento nel grave episodio occorso ai danni del suo luogo di lavoro. 2.1.6. Quanto al movente — scrive il ricorrente — la tesi che la causale dell'azione delittuosa possa rinvenirsi nell'esito delle riunione sindacale di quel giorno si scontra con il fatto che la presenza di AR a lavoro era stata — come già sottolineato — del tutto improvvisa e casuale e che gli esiti della riunione erano stati meramente interlocutori, nonché comunicati a AR del tutto occasionalmente dal delegato sindacale nel pomeriggio del 4 marzo all'uscita dall'incontro con le controparti, donde residuava un lasso di tempo incompatibile con quello necessario per organizzare la complessa azione incendiaria. D'altra parte, se questo era il movente, esso era comune anche ad altri dipendenti. Sottolinea più volte l'impugnante che l'incendio aveva nuociuto alla sua situazione economica, a tutela della quale aveva adito le vie legali e che si era definitivamente aggravata per le difficoltà finanziarie del datore di lavoro legate al grave evento, ragionamento bypassato dalla Corte territoriale quanto a AR ma svolto, per esempio, per escludere la pista esterna legata ai parcheggiatori abusivi della zona ed al titolare del servizio di ristorazione all'interno della struttura. 7 Né — prosegue la parte — la neutralizzazione del movente legato alla riunione sindacale è superabile attraverso il riferimento a propositi vendicativi legati a vecchi dissapori o ad ulteriori finalità economiche, perché anch'esse sono state mortificate dall'incendio. Quando, poi, la Corte di merito afferma che la finalità che aveva mosso l'imputato poteva essere quella di creare un effetto meno diirompente di quello poi in concreto determinatosi, non tiene conto che vi era stato l'innesco di ben sei punti, che non avrebbe potuto generare degli effetti più contenuti rispetto a quelli effettivamente causati, e che vi è contraddizione con il passaggio della sentenza in cui si sostiene la dolosa neutralizzazione dei sistemi di allarme proprio per evitare il contenimento degli effetti dell'incendio. 2.1.7. Sostiene ancora il ricorrente che la frase valorizzata come importante elemento contra reum nella sentenza impugnata, pronunziata dalla sua compagna, SA GO, "visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente", significa "visto che con l'incendio non c'entriamo", unica interpretazione logica, tanto che neanche la Procura della Repubblica vi aveva attribuito significato accusatorio (lo dimostra il fatto che la GO non sia mai stata indagata) e lo stesso deve aver fatto la Corte di appello, visto che non ha trasmesso gli atti al pubblico ministero a carico della donna. La GO, se fossero stati effettivamente responsabili, non avrebbe chiesto a AR se conoscesse qualcuno per dare una lezione ai vertici della Fondazione, sol se si considera che al AR viene attribuita la capacità di aver ordito e realizzato, unitamente a soggetti ignoti, fatti di una rilevante gravità. Se fosse stato lui a realizzare l'incendio, sarebbe stata scontata la sua possibilità di ricorrere a terzi senza necessità di doverglielo chiedere. Ancora: se fossero stati loro i responsabili, non si comprendono le imprecazioni della GO per un potenziale licenziamento, atteso che tale epilogo avrebbe dovuto rappresentare il logico effetto di un'azione di quella portata. Ancora: nelle altre intercettazioni dei colloqui tra la GO e AR questi ultimi respingevano nettamente un coinvolgimento nella vicenda. 2.1.8. Il ricorrente passa poi a criticare la sottovalutazione delle piste esterne per individuare i responsabili dell'incendio, in particolare di quella camorristica, nonostante la presenza di una serie di elementi fattuali certi - perché riscontrati - che dimostrerebbero la riconducibilità del gesto alla camorra in termini altamente probabilistici. Deporrebbero in questo senso: - le modalità dell'azione criminosa;
- la circostanza che le indagini sono state svolte dalla D.D.A. partenopea;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia EP circa l'interesse del clan D'Ausilio, operante nella zona, sulla "Città della scienza", tanto da 8 indurre l'associazione a preordinare un attentato incendiario con finalità estorsive nel 2008, che non fu attuato solo per l'arresto del dichiarante. Infine il ricorrente adombra anche l'interesse ad attirare fondi sulla struttura — sembrerebbe da parte di chi la gestiva — visto che essa aveva da anni una gestione deficitaria. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale, in particolare dell'art. 63 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni di AR, raccolte senza garanzie e senza che il verbale venisse interrotto. Si tratta di inutilizzabilità patologica, per cui non rileva che si sia proceduto con rito abbreviato. 3. Il 16 maggio 2023, il nuovo difensore dell'imputato, l',4vv. Sergio Russo, ha depositato informaticamente motivi aggiunti. 3.1. Il primo motivo aggiunto lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Ricordando quali siano le finalità normative delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso critica che le stesse non siano state concesse, nonostante CA, venuto a conoscenza dell'incendio, non abbia esitato ad entrare all'interno dei locali di Città Della Scienza al fine di verificare la situazione e solo con l'arrivo dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto, egli fu costretto ad uscire per mettersi al sicuro. Egli, inoltre, è incensurato e ha avuto un atteggiamento collaborativo, fornendo tutti i dettagli a sua conoscenza e decidendo sempre di rispondere agli innumerevoli interrogatori cui è stato sottoposto. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche benché dagli atti processuali emergano diversi elementi che depongono in senso positivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 1. Prima di illustrare i singoli vizi della decisione avversata enucleati oggi da questa Corte, occorre premettere le coordinate ermeneutiche cui il Collegio si è adeguato nel vagliare l'impugnativa dell'imputato, anche tenuto conto che la sentenza impugnata seguiva ad annullamento con rinvio di questa Corte. 9 1.1. La prima è che, trattandosi di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, la Corte di appello poteva riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, doveva evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, AR e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gannbino, Rv. 248413). Naturalmente il riesame integrale costituisce non solo un potere ma anche un dovere del Giudice di appello, che, riguardando tutti i punti della sentenza di primo grado investiti dai motivi di appello, legittima la pretesa dell'appellante di ottenere una risposta ad ogni doglianza, pretesa che si è attualizzata nuovamente una volta che il procedimento è ritornato al vaglio del Giudice di appello. D'altra parte questa necessità di nuovo, integrale esame della regiudicanda, a prescindere dai punti interessati dalla sentenza di annullamento con rinvio, discende dalla funzione del Giudice di appello che, anche quando si pronunzia in fase rescissoria, ha comunque il dovere di dare nuovo corso al giudizio impugnatorio di merito e di rispondere ai motivi di appello, salvo che alcune questioni oggetto del gravame di merito non siano precluse siccome non riproposte al Giudice di legittimità dopo la prima sentenza di appello ovvero, salvo che, su di esse, la Corte di cassazione abbia già deciso, respingendo, in parte qua, le doglianze della difesa dell'imputato e "chiudendo", così, definitivamente il tema. Se tale regola ha indubbio carattere generale, quest'ultima sua articolazione va però calibrata rispetto ad un caso come quello sub iudice, in cui ad essere annullata dalla Corte di cassazione è stata la sentenza di assoluzione di AR in appello;
in questo caso, infatti, non vi era ricorso per cassazione dell'imputato e, dl conseguenza, non vi è spazio per preclusioni di sorta in capo a quest'ultimo discendenti dalla sua acquiescenza ovvero dalla decisione di questa Corte regolatrice sul suo ricorso, per l'ovvia considerazione che il Giudice di legittimità non si è pronunziato su questioni poste dal prevenuto, ma solo su quelle prospettate dal Procuratore generale. Ciò non toglie tuttavia — come si vedrà a proposito del secondo motivo di ricorso — che, se la Corte di cassazione ha comunque affermato l'applicabilità, al caso concreto, di un certo principio di diritto, il Giudice del rinvio dovrà uniformarvisi, a prescindere dal fatto che ciò non sia avvenuto su input dell'imputato. Riconducendo la regola innanzi esposta al caso concreto — e con riserva di entrare nel dettaglio più avanti — basti qui osservare che la riespansione dei poteri-doveri valutativi della Corte di appello spiega perché il Collegio abbia dato rilievo all'omesso esame, da parte della Corte di merito, dm alcune specifiche questioni che l'appellante aveva prospettato nei motivi di appello, isolando 10 altrettante omissioni motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. La seconda premessa esegetica è che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di appello non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, KN e altri, Rv. 264861; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). A questo proposito, si è persuasivamente sostenuto che dette, eventuali indicazioni rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864). Più precisamente, in Sez. 4 S. e altri, si è sostenuto che «Non può definirsi, in altre parole, come
la precisione è la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
la concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, depi. 2019, Zorzi, Rv. 274597). Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato — ha aggiunto la sentenza Piras — «sulla base della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze 12 processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280)». Venendo all'odierna res iudicanda, si osserva che la necessaria consistenza prima di tutto intrinseca del singolo indizio nonché la necessità di una sua univocità spiegano perché il Collegio abbia dato rilievo demolitorio alle singole lacune o aporie motivazionali della decisione avversata di cui si dirà nel prosieguo, siccome esse riguardano singoli aspetti del ragionamento indiziario, che — messi in discussione dall'appellante e non vagliati o male affrontati dalla Corte territoriale — depotenziano irreparabilmente la tenuta dalla pronunzia impugnata. 2. Altra premessa, questa volta di carattere metodologico-redazionale, attiene alla struttura della motivazione della presente decisione, che seguirà il susseguirsi dei temi affrontati nell'impugnativa la quale, come già precisato nel "ritenuto in fatto", è caratterizzata da un primo, lunghissimo, motivo, in cui sono condensate censure che talvolta si ripetono più volte o, comunque, temi censori su cui il ricorrente ritorna in più momenti;
ciò ha suggerito, nell'illustrazione delle doglianze come in quella delle ragioni della decisione, di seguire non già l'ordine del ricorso, ma quello dettato dal raggruppamento delle osservazioni critiche per temi. Inoltre, l'illustrazione preventiva dei principi applicati, di cui al § 1, consentirà di affrontare ed illustrare i singoli vizi rilevati in maniera sintetica. 3. Venendo ai singoli argomenti su cui si è appuntata la critica del ricorrente, un primo tema concerne la dedotta fallacia di un dato riportato più volte nella decisione avversata, laddove si legge che AR era di turno la sera del fatto mentre — scrive il ricorrente — ciò è smentito da alcuni dati investigativi, il che minerebbe l'ipotesi accusatoria o, comunque, la tesi del previo accordo del prevenuto con terzi per realizzare il misfatto, misfatto la cui preparazione necessitava di tempi incompatibili con un'azione estemporanea. Orbene, su questo primo argomento, il Collegio stima che vi sia una carenza motivazionale degna di rilievo critico. L'atto di appello recava, infatti, una specifica censura, evidenziando come il Giudice dell'abbreviato avesse trascurato il dato emerso da un'intercettazione, che attestava che NM non doveva essere in servizio il giorno del fatto e che era stato costretto a lavorare per rimpiazzare delle assenze di colleghi. Ciò nonostante, la Corte distrettuale non si è misurata con questo argomento di 13 censura, dando così luogo ad una lacuna motivazionale potenzialmente in grado di incrinare il costrutto della decisione avversata e, pertanto, rilevante in questa sede. La presenza eventualmente non programmata di AR in servizio il 4 marzo 2013, infatti, si scontrerebbe con la pianificazione che un'attività come quella realizzata richiedeva, sia — come pare aver ritenuto la Corte territoriale — che l'imputato fosse il complice di soggetti venuti dall'esterno, sia — e a maggior ragione — se egli aveva agito da solo. Non è in dubbio, infatti, come più volte precisato dalla stessa Corte di appello, che la collocazione degli inneschi fosse un'attività laboriosa, che presupponeva l'utilizzo massiccio di carburante, che non era presente nella struttura, con la conseguente necessità, sia per AR da solo, sia per terzi, di procurarselo, sch introdurlo e di programmarne la collocazione in più punti. 4. Altre osservazioni critiche si attardano sull'assurdità di una ricostruzione che vede l'imputato commettere l'incendio proprio in un giorno in cui era in servizio. Su tale argomento di censura la Corte di appello non si è soffermata, benché il tema fosse stato trattato nell'atto di appello;
tanto rende ragione delle critiche del ricorrente, che ha evidenziato il vizio argomentativo, vizio che ha una rilevanza niente affatto secondaria rispetto al costrutto della decisione avversata. In particolare, l'imputato aveva evidenziato come la ricostruzione accusatoria cozzasse con la logica, laddove egli era stato ritenuto responsabile di avere appiccato l'incendio proprio in un giorno in cui prestava servizio, circostanza che lo rendeva il sospettato o, addirittura, il colpevole "ideale". Ebbene, su tale aspetto non vi è motivazione nella sentenza impugnata, benché la censura meritasse di essere affrontata, perché essa concerne uno snodo delicato del ragionamento contra reum;
si conviene, infatti, con il ricorrente sul fatto che lo sviluppo dell'incendio in un giorno in cui era in servizio — e, si aggiunge, in un giorno in cui aveva effettuato la ronda nella struttura da solo — lo avrebbe messo al centro dell'attenzione degli inquirenti. 5. L'impugnativa concerne anche l'approccio della Corte di appello alla vicenda relativa al funzionamento dei sistemi di allarme antincendio e antintrusione. 5.1. Quanto a quest'ultimo, la sentenza impugnata presenta una significativa lacuna argomentativa quando non affronta il tema della convergenza tra la conversazione n. 1040 del 19 aprile 2013 tra RO e il collega IC IT e le dichiarazioni di IO Di RO (responsabile della sicurezza), circa il mancato funzionamento dell'impianto antintrusione già prima 14 dell'incendio. In particolare, da tali dati — sosteneva l'appellante — sarebbe emerso che detto meccanismo era stato disattivato in data anteriore a quella dell'incendio e senza che neanche AR ne fosse a conoscenza. Ebbene, sulla portata dell'intercettazione anzidetta, la Corte territoriale ha taciuto, mentre, quanto alle dichiarazioni di Di RO del luglio 2013, si è limitata a ritenerle "improvvise" e "sospette" siccome esse costituivano un mutamento di rotta rispetto alle precedenti. Ciò posto, il Collegio ritiene che tale risposta non esaurisca il tema censorio, perché la captazione è stata del tutto pretermessa e la sua esistenza non solo avrebbe imposto una riflessione specifica sul suo significato, ma avrebbe altresì reso quanto mai necessaria la confutazione della portata pro reo delle nuove dichiarazioni di Di RO, confutazione che avrebbe dovuto essere ben più strutturata di quella offerta dalla Corte territoriale. Tanto più che non è stata chiarita in sentenza — come pure sostiene oggi il ricorrente, riprendendo quanto già osservato nell'appello — se l'attivazione di tale sistema fosse compatibile con la presenza dei partecipanti al corso di teatro nella struttura fino a poco prima dell'incendio. La crepa motivazionale è decisiva nell'economia del giudizio di condanna, dal momento che il mancato funzionamento del sistema di allarme antintrusione costituisce un tassello rilevante nel percorso ricostruttivo-indiziario della responsabilità di AR che, valendosi di una possibile conoscenza del codice di disattivazione dell'impianto, lo avrebbe neutralizzato, evidentemente per evitare interventi tempestivi e salvifici. 5.2. Non altrettanto è a dirsi per quanto concerne i sistemi di sicurezza antincendio e antifumo, rispetto ai quali — se è vero che la sentenza impugnata non li affronta partitamente, anche rispetto al sistema antintrusione — le censure del ricorrente sono state affidate a proposizioni scoordinate, che non consentono di enucleare i vizi della decisione avversata che si assumono esistenti. 6. La sentenza impugnata è, poi, viziata quando — anche per superare le obiezioni circa l'incompatibilità di tempi e modi del misfatto con il coinvolgimento di un solo uomo — ipotizza la cooperazione di terzi con AR. Questa riflessione non solo è sviluppata in maniera ipotetica, ma contrasta con altro passaggio della motivazione in cui viene valorizzato il contributo del pescatore AB TO nella parte in cui questi aveva escluso di aver visto qualcuno allontanarsi dalla struttura o stazionare nei pressi. Poiché nessuno è stato trovato all'interno o all'esterno del museo dai primi intervenuti, ritiene il Collegio che sarebbe stato necessario che la Corte di merito prendesse una posizione netta circa le modalità attraverso cui CA aveva 15 realizzato il complesso misfatto (da solo o in concorso con altri) e, di conseguenza, che spiegasse come gli eventuali concorrenti sarebbero riusciti ad uscire indisturbati dal museo o, comunque, quale valenza dovesse avere il narrato di TO — pur valorizzato dalla Corte distrettuale per escludere la cosiddetta pista esterna — che sembra smentire proprio l'intervento di terzi. A questo riguardo, va precisato, in ossequio ai principi enunciati supra al § 1.2., che il passaggio della sentenza della prima sezione penale sul tema del coinvolgimento di terzi non costituisce affatto un vincolo nell'interpretazione del dato indiziario, sia perché tale vincolo non può discendere da una pronunzia di questa Corte, quantomeno nei sensi sopra precisati, sia perché è la stessa sentenza rescindente che non si esprime in termini di certezza sul punto. 7. Un altro tema trattato nel ricorso è quello dell'affidabilità dei contributi degli altri vigilanti quanto alla qualità dei servizi di ispezione e alla efficienza dei quelli di chiusura del sito, quale premessa logica da cui desumere l'anomalia degli eventi occorsi durante il turno e la perlustrazione di RO. Su questo aspetto il Collegio ha rilevato la mancanza di una presa di posizione della Corte territoriale, pur adeguatamente stimolata nell'atto di appello, che aveva addirittura riportato un passaggio dell'ordinanza del Tribunale del riesame sul punto. Più precisamente, il tema negletto è quello dell'affidabilità riconosciuta ai dichiaranti quando avevano riferito circa la completezza dei controlli di sicurezza e l'integrità delle chiusure dell'immobile, ancorché i medesimi potessero essere animati (poteva esserlo lo stesso imputato, ove non autore del fatto che gli viene addebitato) dalla volontà di allontanare ogni dubbio circa una carenza nell'organizzazione o nello svolgimento dei servizi di vigilanza, al fine di eludere eventuali responsabilità, anche solo a fini disciplinari. Ciò è tanto più rilevante laddove la Corte di merito non spiega le ragioni per le quali non ha attribuito rilievo, nel senso della sciatteria dei controlli, alla accertata falsità del verbale della verifica delle ore 22 del 4 marzo 2013, trovato compilato benché quel controllo non fosse mai stato effettuato in quanto, a quell'ora, l'incendio era già divampato. Né la Corte di merito ha chiarito se la disaffezione degli addetti alla vigilanza per le reiterate omissioni retributive da parte della fondazione Idis — dato accertato dalle sentenze di merito — potesse avere avuto un peso nella qualità del servizio di sicurezza. Si tratta di una carenza decisamente significativa, laddove l'esistenza di un'attività di vigilanza completa ed efficace della struttura, anche da parte dell'imputato, costituisce il presupposto per ritenere che la predisposizione degli inneschi fosse stata effettuata sicuramente durante il turno di CA e/o 16 che questi si fosse certamente accorto della loro presenza o dell'ingresso di terzi nel corso della sua perlustrazione. Su questo argomento di censura si innesta anche quello che attiene alla certa chiusura delle porte di ingresso del museo, che l'appello aveva messo in dubbio e sul quale la Corte di merito non ha fornito risposta alcuna, risposta che sarebbe stata funzionale ad escludere che terzi avessero potuto fare ingresso nel museo e collocare gli inneschi all'insaputa del vigilante. 8. Anche il tema delle intercettazioni vede la sentenza impugnata carente. 8.1. Come già in parte osservato, non si è data risposta, infatti, alle doglianze che concernevano la captazione di dialoghi dell'imputato, addotti dall'appellante quali elementi a discarico (per - esempio, a proposito del turno di servizio del 4 marzo, dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e di chiusura e delle conseguenze economiche dell'evento) e del tutto ignorati dalla Corte di appello, che non ha speso argomentazioni per confutarne la rilevanza a discarico. Rilevanza che il prevenuto aveva evidenziato nell'atto di appello, denunziando altresì una lettura non equanime delle captazioni;
esse -- ha sostenuto il ricorrente — erano state valutate solo a suo carico e non anche a suo favore ed era stata neutralizzata la valenza di quelle rilevanti in chiave difensiva, assumendo che l'atteggiamento di AR fosse artefatto perché avvertito da un collega della possibilità di essere monitorato, benché esse si collocassero in data antecedente a tale avvertimento. Ebbene, se è vero che la decisione avversata non ha fondato la conferma della sentenza di condanna sulle intercettazioni, è altrettanto vero che non ha neanche dato riscontro alle sollecitazioni dell'appellante circa la valenza pro reo di alcune di esse, siccome eloquenti della strutturale inefficienza dei sistemi di vigilanza, della programmata assenza di AR dal servizio quel giorno e della prostrazione di quest'ultimo per l'incidenza negativa che l'incendio aveva avuto sulle sue prospettive di vedere soddisfatta la pretesa di ottenere le spettanze per cui aveva attivato anche un contenzioso in sede civile. 8.2. Nell'ambito del tema delle intercettazioni si staglia un'altra carenza motivazionale, cioè quella che concerne la frase pronunziata dalla compagna dell'imputato, SA GO, nel corso della captazione del 23 aprile 2013, in cui la donna ha affermato «Visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente [.....]». La Corte di appello, a questo proposito, è estremamente assertiva: tale captazione sarebbe un «formidabile riscontro» alla responsabilità di C:TA e, nel dialogo, la NG avrebbe ammesso di essere stata, insieme al compagno, responsabile del misfatto. 17 Ebbene, questa presa di posizione non segue ad un esame del motivo di censura dell'appello, secondo cui quella frase significava che con l'incendio i due non avevano risolto le loro problematiche lavorative, ma non già che essi ne fossero responsabili, interpretazione che non è stata motivatamente disattesa. Si badi che il Collegio non intende, in questa sede, evidenziare quale debba essere l'interpretazione della frase della GO, perché l'esegesi delle intercettazioni non è compito del Giudice di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389). Si intende solo segnalare che vi era un motivo di appello che non ha ricevuto risposta e che esso verteva su un tema tanto significativo da essere ritenuto, come sopra osservato, un elemento incliziario di grande rilevanza nell'economia della decisione avversata. E ciò a prescindere dall'ulteriore interpretazione della frase che il ricorrente propone con il ricorso per cassazione, nel senso che la GO avrebbe voluto dire che con l'incendio lei e il compagno non avevano nulla a che fare;
si tratta, infatti, solo di un vuoto che va riempito e tale attività interpretativa sarà appannaggio della Corte territoriale, che potrà valutare la doglianza in piena autonomia, con il solo mandato di attuare una lettura non manifestamente illogica del dialogo e, nel contempo, di dare riscontro a quanto sostenuto dall'appellante. In questo compito, l'indicazione della prima sezione penale circa la scarsa plausibilità dell'interpretazione del dialogo attuata dalla prima Corte di appello — che aveva dubitato della sua eloquenza indiziarla, prospettandone letture alternative a quella del Giudice di prime cure — va ridimensionata nei termini indicati al § 1.2, a maggior ragione laddove l'interpretazione delle captazioni è, come sopra precisato, appannaggio del Giudice del merito. 9. Ma il punto della sentenza impugnata che più di tutti, a parere del Collegio, merita una rivisitazione è quello concernente il movente dell'azione delittuosa. In più punti del gravame di merito era stata segnalata l'assurdità di un'azione delittuosa che vedeva AR — animato dalla volontà di ottenere le proprie spettanze — incendiare proprio la struttura da c:ui la fondazione- datrice di lavoro ricavava i proventi che servivano per corrispondere quanto dovuto ai dipendenti e, quindi, anche all'imputato. Da questo punto di vista la risposta della Corte di appello non affronta funditus il tema, che è cruciale nell'economia della decisione, replicando pressoché testualmente interi passaggi della sentenza di annullamento con rinvio della prima sezione penale, senza avvedersi che essa non andava intesa come 18 imposizione di una certa interpretazione e composizione degli elementi indiziari, perché ciò avrebbe esulato dai compiti del Giudice di legittimità; essa andava, piuttosto, considerata solo come offerta di spunti di approfondimento da vagliare nella sede a ciò deputata — quella di merito, appunto — spunti che, evidentemente, la prima sezione penale aveva inteso fornire per ovviare al vizio rilevato nella prima sentenza di appello, laddove aveva ritenuto che la pronunzia liberatoria si fosse focalizzata, quale stimolo all'azione criminosa, sui soli esiti della riunione sindacale tenutasi il 4 marzo. La Corte di appello ha frainteso i termini del mandato della sentenza rescindente e ne ha mutuato la motivazione, richiamando «ulteriori, risalenti e profondi dissapori con i vertici della fondazione», per poi elencare, quale materia del contendere, gli stessi fatti indicati dalla prima sezione penale, vale a dire l'omessa corresponsione delle retribuzioni arretrate, l'esclusione di AR dai servizi di parcheggio, il licenziamento della GO, le vertenze intentate dai due e l'intenzione della fondazione di richiedere la cassa integrazione ordinaria invece che quella in deroga. A parte questa enumerazione, la Corte territoriale non ha però approfondito la consistenza, in fatto, dei motivi di rancore né si è chiesta quale fosse la logica di un'azione della portata di quella posta in essere — con l'impatto che essa avrebbe avuto sulle aspettative retributive dei dipendenti — laddove fosse stata generata da un mero desiderio ritorsivo;
desiderio certo possibile ma che, avendo il costo di neutralizzare quasi del tutto le aspettative stipendali dei dipendenti, per essere affermato in sentenza, avrebbe dovuto essere sostenuto da un ragionamento probatorio ben più robusto. La debolezza della sentenza impugnata è ancora più evidente se si esamina la proposizione successiva, laddove la Corte di appello ha trascritto il passaggio della sentenza di annullamento che aveva solo formulato un'ipotesi da contrapporre a quella liberatoria ma comunque tutta da approfondire laddove aveva affermato che l'iniziativa «avrebbe potuto essere finalizzata al conseguimento di distinti obiettivi economici quali, ad esempio, il pagamento delle spettanze arretrate, il componimento delle vertenze giudiziarie, il riconoscimento della cassa integrazione in deroga». A parte il condizionale — che già testimonia l'ipoteticità del ragionamento — quella che manca è l'approfondimento in fatto dei singoli, possibili scopi e delle ragioni per le quali l'incendio del museo della scienza, con il conseguente, prevedibile impatto economico negativo per la fondazione, avrebbe potuto determinare le conseguenze positive in tesi perseguite da NM. Non giova a chiarire quale sia stato il percorso logico dei Giudici di appello nel ricostruire le ragioni dell'agire dell'imputato la frase successiva che si legge in sentenza e che pure è mutuata dalla pronunzia della prima sezione penale, secondo cui l'azione 19 avrebbe anche potuto essere diretta a cagionare danni meno rovinosi di quelli realizzatisi, spunto che la Corte di merito avrebbe dovuto non già supinamente recepire, ma fare oggetto del dovuto approfondimento fattuale, anche tenuto conto dei dati tecnici a disposizione. 10. Non può, invece, avere seguito l'eccezione di inutilizzabilità formulata nel secondo motivo di ricorso quanto alle dichiarazioni dell'imputato, sia perché genericamente formulata, sia e soprattutto perché non tiene conto che l'argomento di diritto era stato già vagliato dalla Corte di cassazione, che aveva escluso problemi di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di quanto riferito da AR agli inquirenti prima di assumere la qualità di indagato. 11. Quanto sopra, come anticipato, impone di annullare la sentenza impugnata al fine di consentire un nuovo scrutinio della regiudicanda, da demandare ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà svolgere nuovamente, in piena autonomia, il proprio compito di Giudice del fatto, attuando una ricostruzione che dia riscontro ai motivi di appello e che tenga altresì conto delle indicazioni scaturenti dalle due sentenze di annullamento di questa Corte — sia pure con l'approccio indicato supra al § 1.2. — nonché delle peculiarità del ragionamento indiziario, al fine di valutare la consistenza dei singoli elementi e la loro eloquenza complessiva nell'ottica del superamento del "ragionevole dubbio".
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 23/6/2023.