Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 52075
CASS
Sentenza 29 ottobre 2014

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In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616, secondo comma, cod. pen. subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ed è, dunque, affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone e che il giudice deve determinare di volta in volta con riguardo alla liceità - sotto il profilo etico e sociale - dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della giusta causa relativamente all'inoltro al Consiglio dell'ordine degli avvocati del contenuto di e-mail carpite dalla casella di posta elettronica di un legale, in cui lo stesso aveva qualificato negativamente colleghi e magistrati del foro di appartenenza).

In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, la scriminante dell'esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.) non è configurabile qualora l'agente, per acquisire dati o elementi utili alla sua difesa in giudizio, acceda indebitamente alla casella di posta elettronica di un collega di studio, prendendo cognizione delle e-mail inviate o ricevute, non essendo consentite intromissioni nella sfera di riservatezza delle controparti processuali o l'esercizio di facoltà riservate agli organi pubblici. (In motivazione la Corte ha specificato che tale attività illecita non può nemmeno essere ricondotta nell'ambito delle investigazioni difensive, che non possono essere compiute dagli imputati e devono comunque arrestarsi di fronte agli ambiti di privato dominio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 52075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52075
Data del deposito : 29 ottobre 2014

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