Sentenza 2 gennaio 2002
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Premessa Nell\'ambito dell\'attivita\' di indirizzo agli Uffici e di rilevazione ed esame dei motivi per i quali piu\' frequentemente vengono presentati ricorsi alle Commissioni tributarie, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed all\'articolo 6 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, e\' emersa la questione relativa alla validita\' della definizione dei ritardati e omessi versamenti di cui all\'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). In particolare, si fa riferimento ai casi di pagamento rateale delle somme dovute per la definizione nei quali si verifichi l\'omissione del versamento di una o …
Leggi di più… - 3. Sull’illegittimità dell’occupazione appropriativa secondo la Corte Europea dei Diritti dell’UomoRenato Perticarari · https://www.filodiritto.com/ · 12 marzo 2006
L'occupazione appropriativa (o acquisitiva) di aree private per la realizzazione di opere pubbliche viola sempre e comunque l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Così ha stabilito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza pubblicata il 09.02.06 nella causa n. 69907/01 “Prenna e altri c. Italia”. IL FATTO. Con decreto del 28.06.88, il Sindaco di Macerata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale di Macerata n. 9 del 12.02.88, disponeva l'occupazione d'urgenza di alcuni appezzamenti di terreno in una zona residenziale del Comune stesso al fine di realizzare un complesso scolastico polivalente. Decorsi circa quattro anni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
0.0009/02 Aula A A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.6237/99 11 Bruno D'Angelo Consigliere Mario Putaturo Donati V. Rep. " Cron.n.S " Natale PI "" Aldo De Matteis Ud.25/10/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'ONOFRIO,elett.dom.in Roma, via Pezzana n.80, presso DOMENICO lo studio dell'avv.Mario Porcelli che, unitamente agli avv.Vittorio Lauro e Marina Paparo, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 4091
CONTRO
S.p.a. FINMECCANICA, ramo di Azienda LE Aerospazio, Divisione Aeronautica, in persona del procuratore speciale, dott. Nicola Aurilio, elett.dom.in Roma, via Lungotevere Michelangelo n.9, presso lo studio dell'avv. Enzo Morrico che lo 1 rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 21 aprile 1998, n.487 (R.G.N.564/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/10/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Mario Porcelli e Enzo Morrico;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ME D'NO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Nola la s.p.a. Finmeccanica, ramo di Azienda LE,di cui era dipendente, e, deducendo che, collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 9 luglio 1992, era stato avviato a corsi di formazione e di riqualificazione nell'ottobre del 1993 nonostante avesse diritto alla ripresa del lavoro nell'agosto o al più nel dicembre di quell'anno, in base all'accordo sul punto intercorso il precedente 24 marzo tra l'LE e le 00.SS., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento adottato di sospensione dal lavoro. 2 th Nella resistenza della convenuta,il Pretore, con sentenza del 25 novembre 1995, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria del D'NO dal 1° agosto 1993, ordinava lavoro, condannava lal'immediata sua reintegra nel posto di datrice al pagamento in favore dello stesso della somma di lire 35.113.080 a titolo di risarcimento del danno arrecatogli, oltre rivalutazione e interessi. del La decisione, su gravame la società - la quale assumeva che il dipendente non aveva alcun diritto alla ripresa del lavoro, alle scadenze indicate, in base all'accordo del 24 marzo 1993 - veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 21 aprile 1998, rigettava la domanda. Il D'NO ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Finmeccanica. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità e delladel ricorso per cassazione per invalidità della procura sottoscrizione. La difesa della controricorrente ha, infatti, dedotto che la procura speciale era stata rilasciata dal D'NO - gli avvocati Vittorio congiuntamente a tre difensori tra cui due Lauro e Marina Paparo - non iscritti all'albo speciale dei Cassazionisti. L'eccezione va rigettata perché infondata. 3 In primo luogo deve escludersi che nella specie vi sia stato rilascio di procura in forma congiunta da parte del ricorrente procura, in quanto conferita ai tre difensori, avevapoiché detta attribuito a ciascuno di essi, disgiuntamente, la piena rappresentanza processuale , e, quindi, anche il potere di sottoscrizione del ricorso (vedi Cass., 16 maggio 1997, n.4368; Cass., 16 giugno 1997, n.5389).Ne discende l'ammissibilità del ricorso per cassazione poiché la procura speciale a margine e lo stesso ricorso fu sottoscritto dall'avv.Mario Porcelli, difensore iscritto all'albo dei Cassazionisti. Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt.348 e 434 c.p.c., ai sensi dell'art.360 nn.3 e 4 c.pc. c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto procedibile l'appello, pur in difetto del deposito da parte dell'appellante del fascicolo di primo grado. Tale adempimento era necessario poiché nell'atto di appello la società aveva fatto specifico riferimento ad una procura in calce al ricorso di primo grado notificato, che non era agli atti del processo. Tanto più che il Tribunale aveva rimesso la causa sul ruolo per la verifica dell'esistenza della procura, ma in quella sede l'LE non aveva depositato alcun atto. Il motivo va rigettato perché infondato. Non è concretamente realizzabile nel rito del lavoro l'ipotesi di improcedibilità dell'appello prevista dall'art.348, secondo comma, c.p.c. quale conseguenza del mancato 1 deposito da parte dell'appellante del suo fascicolo, dopo la 4 costituzione in giudizio poiché le modalità introduttive del rito speciale non possono prescindere dal tempestivo deposito del ricorso e dei relativi allegati presso la cancelleria del giudice adito e, d'altra parte, ai fini in questione è irrilevante l'eventuale mancato nuovo deposito del fascicolo, che sia stato ritirato dopo l'iniziale regolare deposito (Cass., 22 aprile 1995, n.4570). In ogni caso l'appellato non ha formulato alcuna censura né riproposto la questione, nella memoria di costituzione e difesa depositata nel giudizio di secondo grado, onde sul punto si è formato il giudicato implicito. violazione degli Con il secondo motivo, denunciandosi e 82 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si artt.433,434 deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'appello poiché l'impugnativa era stata proposta dagli avvocati Enzo Moricco del foro di Roma e Giulia Parretta del foro di Napoli, entrambi privi di procura. In particolare l'avv.Parretta non era neppure costituita nel giudizio di primo grado mentre l'avv. Moricco, ancorché costituito nel giudizio di primo grado, difettava della capacità di assumere la rappresentanza della parte poiché iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma e, quindi, non abilitato da solo a proporre appello al Tribunale di Nola. L'eccezione va rigettata perché infondata. Il mandato era stato conferito nella memoria di costituzione innanzi al Pretore dalla società agli avvocati Enzo Morrico e Liberato De Falco e, secondo quanto precisato nel controricorso 5 Ай (pag.6),era esteso ad ogni successivo grado "con tutti i poteri di legge compreso quello di....nominare procuratori, in sostituzione...". Ora, per quanto riguarda l'avv.Moricco del foro di Roma, egli non poteva esercitare la professione di procuratore legale davanti al Tribunale di Nola, e cioè fuori del proprio distretto, con riflessi immediati sulla validità degli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n.27,che ha istituito l'albo unico degli avvocati. Sennonchè l'atto d'appello risulta anche sottoscritto dall'avvocato Parretta la quale era invece regolarmente munita di mandato poiché nominata per il giudizio di secondo grado dall'avv.Morrico, nell'ambito dei poteri conferitigli.Ne discende la validità del ricorso d'appello e di tutti gli atti seguenti. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 ss,1375 C.C. e delnn.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 patto n.3 sotto il titolo CIGS alle pagine 16 e 17 dell'accordo sindacale del 24 marzo-27 aprile 1993, con particolare riguardo alla norma transitoria, nonché mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia, carenza e difetto di motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto errata l'interpretazione effettuata dal giudice di primo grado della norma contenuta a pagina 17 dell'accordo, stipulato il 24 marzo 1993 dalle 00.SS. e da varie società del gruppo Finmeccanica,tra cui l'LE, sul rilievo che tale giudice non aveva esattamente applicato i canoni ermeneutici. Al contrario, il Tribunale, invece di dare rilievo sul piano ermeneutico alla chiarezza ed univocità 6 olu delle dichiarazioni delle parti, aveva finito con l'attribuire anche a quella di cui a pag.25 valore di norma transitoria non giustificata attività di dell'accordo mediante una compattamento di clausole diverse.In altro verso il ciòTribunale, oltre a caducare di ogni valenza la norma, con violando il principio di conservazione della clausola, aveva anche offerto una interpretazione della clausola contraria al disposto dell'art.1363 C.C. ammettendo che il termine "ruoteranno" andava inteso come obbligo di rientro, nel caso in cui il soggetto di riferimento fosse sospeso dalla prestazione lavorativa, ovvero come obbligo di sospensione, nel caso questi fosse inserito nella struttura produttiva. In conclusione l'impugnata sentenza, anche se era pervenuta formalmente a conclusioni opposte a quelle del giudice di primo grado, aveva confermato la valenza del suo giudizio interpretativo. In ogni caso i parametri di riferimento avevano riguardato tutte le imprese del gruppo per cui l'azienda era gravata dell'onere di provare la non ascrivibilità del ricorrente tra i lavoratori da riassorbire. violazione dell'art.360Con il quarto motivo, denunciandosi nn.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt.1362 SS. C.C. e degli accordi 1992 e 1993 nonché contraddittorietà della motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale aveva svuotato di ogni valore pattizio la clausola de qua esaminando la norma transitoria unitamente alla norma finale cui aveva riconosciuto parimenti natura transitoria e non nel - contesto dell'intero accordo.In tale modo l'impugnata sentenza 7 烛 aveva violato i principi di ermeneutica omettendo l'esame di punti decisivi della controversia. Costituiva, invero, circostanza pacifica che un rilevante gruppo di lavoratori, nel rispetto dell'accordo del 1992, fosse stato posto in cassa integrazione con diritto di rientro al lavoro ○ dopo 12 mesi о dopo 18 mesi. Intervenuto l'accordo del 1993,le parti sociali aveva dato un nuovo assetto alla sospensione dal lavoro per un certo numero di dipendenti prevedendo che sarebbero stati posti in cassa integrazione 3520 unità, di cui il tetto massimo da inviare ai corsi di formazione non doveva superare le 1070 unità (pagine 14 e 16 convenuto, in particolare, che l'azienda,la dell'accordo). Avevano quale avrebbe operato la messa in cassa integrazione nel periodo settembre del 1993, avevadi tempo compreso tra aprile, giugno e anche facoltà di inviare ai corsi 1420 unità, di cui 458 destinate al rientro nel 1994.E' evidente che tale scelta non avrebbe potuto riguardare quei lavoratori già in cassa integrazione in attuazione dell'accordo del 1992 e, in ogni caso, anche a voler condividere il giudizio del Tribunale, sarebbe rimasta avallata la conclusione neppure ipotizzata dalle parti sociali che il tetto massimo delle unità avviande ai corsi professionali sarebbe stato di 1420 dipendenti, oltre i lavoratori già in cassa integrazione in virtù del precedente accordo. I due motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico e giuridico delle censure esposte, vanno rigettati perché infondati. 8 Re L'interpretazione dei contratti offerta da parte del giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri di ermeneutica contrattuale о della insufficienza о contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (vedi Cass.,6 ottobre 2000, n.13304;Cass.,29 2000,n.1045;Cass.,29 novembregennaio 1999, n.13354,in tema di interpretazione di contratti collettivi). Dall'altra si ricorda che, in tema di interpretazione del contratto, è necessario procedere al coordinamento delle varie C.C., anche quandoclausole contrattuali, prescritto dall'art.1363 l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso incertezza (Cass., 4 letterale delle parole, senza residui di 1999, n.6176;Cass.,20 novembre 1999, n.12280;Cass.,19 giugno novembre 1997, n.11574,sul riferimento al senso letterale delle espressioni usate come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario)- poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale "in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto,qual'è la singola clausola di un contratto composto di più clausole dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (fra le tante, Cass.18 aprile 1980,n.2554). 9 Nel caso in esame era in discussione il diritto del D'NO il quale era stato collocato in CIGS in applicazione - tra l'LE e le 00.SS. - alladell'accordo stipulato nel 1992 non protrazione di tale regime oltre il luglio del 1993 e alla fruizione della rotazione prevista dal successivo accordo 24 marzo 1993. Questi patti contenevano una norma transitoria che aveva previsto che:"in relazione alle circa 800 unità già in CIGS alla data odierna ed ai regimi di rotazione definiti col presente accordo, che varranno, nel futuro, anche per le suddette unità, si conviene che, in relazione alle rotazioni già effettuate ed alla presenza nell'ambito di tali sospesi di circa 200 interessati da mobilità per scivolo,circa 180 ruoteranno alla fine del mese di luglio e circa 180 alla fine del mese di novembre 1993".La clausola, chiaramente volta а coordinare le giàsituazioni disciplinate dal precedente accordo del 1992, stante la numerica dei dipendenti già in CIGS,era stata ricognizione dal Pretore, in base al criterio ermeneutico interpretata letterale, nel senso che i regimi di rotazione fissati dall'accordo del 1993 sarebbero stati applicati ai lavoratori già sospesi alla data del 24 marzo 1993 soltanto per il futuro.Il giudizio espresso era sorretto da un duplice argomento di ordine logico, facente capo alla natura transitoria della norma, con la conseguenza che necessariamente la disciplina fissata era derogatoria di quella generale contenuta nell'accordo e, dall'altro, al necessario esercizio da parte del datore di lavoro di un nuovo potere di sospensione, fondato sull'accordo del 1993 e sulla causa 10 the integrabile ivi individuata.In altri termini i lavoratori, già posti in CIGS, avrebbero dovuto necessariamente rientrare, secondo le "rotazioni" fissate dalla norma poiché il regime in esame non alternativo al rientro, salvo aveva previsto alcuno strumento potere sospensivo identificato l'esercizio successivo del nuovo il Tribunale ha immediatamente dallo stesso accordo.Orbene dell'applicazione dei canoni - sul piano rilevato l'errore in cui era incorsa l'impugnata sentenza che, nella ermeneutici - interpretazione della clausola in oggetto, non aveva tenuto conto del contenuto di altra clausola con cui le parti avevano previsto che "il presente accordo annulla e sostituisce precedenti intese in ordine alle medesime materie".Il giudice d'appello ha quindi esaminato insieme le due norme, nell'ambito dell'intero accordo con cui era stato nuovamente procedimentalizzato l'esercizio del potere datoriale di sospensione del rapporto di lavoro per la c.d. causa integrabile individuata, e, dopo avere coordinato tali clausole con la disciplina pregressa del 1992, in applicazione del canone ermeneutivo prioritario ai fini della identificazione della comune intenzione dei contraenti, ha accertato sempre sul piano della interpretazione sistematica che con l'accordo del 1993 era - venuto meno, con norma parimenti di natura transitoria, volta a coordinare la sovrapposizione dei regimi di immissione in CIGS,il potere di sospensione previsto nel precedente accordo del 1992,con conseguente carenza di ogni giustificazione della protrazione ulteriore di tale regime;
era stato quindi regolato il rientro non immediato, ma fissato a date specifiche successive alla vigenza 11 Ru attuale della nuova disciplina che non aveva ricompreso nel numero dei soggetti aventi diritto al rientro i lavoratori già in CIGS;
tale rientro era, infatti, escluso poiché il totale delle unità nella disposizione, determinatoindicate eliminando i 200 lavoratori "interessati da mobilità per scivolo", aveva individuato un numero di circa 600 dipendenti quando, al contrario, soltanto 360 erano destinatari della "rotazione"; l'espressione usata -con doveva essere perciò intesa come riguardo al regime futuro www ww ricognizione della efficacia delle norme pattizie necessariamente disponenti per il futuro, e non come necessità di un nuovo sospensione;
il termine esercizio successivo del potere di "ruoteranno",utilizzato dalla clausola, doveva perciò essere inteso come "rientreranno" perché riferito ai soggetti in sospensione;
dei lavoratori,che si trovavano in CIGS al momento della stipula del nuovo accordo, 360 avrebbero dovuto "ruotare", in quanto non - e cioè interessati da alcuno strumento alternativo,e circa 240 la differenza fra i circa 800,i 200 interessati della mobilità e i 360 in rientro alle scadenze indicate sarebbero stati utilizzati - nella formazione professionale ovvero nella eventuale rioccupazione esterna ecc.; l'appellato, già sospeso dal lavoro sin dal 9 luglio 1992, avviato al corso di formazione a partire dall'ottobre 1993 - prima della scadenza del novembre 1993 - non poteva perciò considerarsi nelprevista per la rotazione novero di coloro ai quali la norma transitoria aveva garantito la partecipazione alla rotazione semestrale. 12 Trattasi di giudizioxesente da errori e congruamente motivato nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Oltretutto il Tribunale, a conferma della validità del in luce l'illogicità della espresso, ha postoconvincimento interpretazione del giudice di primo grado che non aveva spiegato le ragioni per le quali i lavoratori una volta consumata la causa integrabile con l'annullamento e sostituzione dell'accordo pregresso avrebbe avuto diritto al rientro nei mesi di luglio e - di novembre del 1993, invece che a quello immediato.D'altro canto le censure formulate, proprio perché non hanno colto il significato dell'operazione ermeneutica nel suo complesso compiuta dal giudice che, ai fini interpretativi, ha coordinato la disciplina d'appello - di cui alla clausola de qua con le disposizioni degli accordi del - finiscono con il contrapporre apoditticamente 1992 e del 1993 interpretazione dei patti. Néinammissibile una diversa e doglianza relativacondivisibile la all'identificato valore transitorio della norma che aveva annullato e sostituito precedenti intese in ordine alle medesime materie per trarne a norme di diritto della argomenti sulla rispondenza interpretazione Tribunale ha, infatti, ampiamente fornita. Il motivato il suo giudizio sulla natura della disposizione volta a la sovrapposizione di due regimi di immissione incoordinare CIGS e, in ogni caso, ha dato atto del contenuto sostanziale della normativa e della necessità del suo esame contestuale con l'altra clausola. 13 к Con il quinto motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,in relazione all'art.2697 C.C. e alla norma transitoria sottoscritta a pagina 17 dell'accordo sindacale del 24 marzo 1993, nonché difetto di motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che il D'NO non aveva offerto la dell'ascrizione tra i 180 lavoratori aventi diritto alprova rientro nel luglio 1993, senza considerare che di tale dimostrazione si doveva fare carico l'LE che aveva addotto tale tesi difensiva. In ogni caso il Tribunale -a parte l'apoditticità sul punto delle relative affermazioni - aveva preso in esame come momento iniziale dell'avvio ai corsi di formazione professionale la data di stipula dell'accordo (24 marzo 1993),e non anche quella del reale avviamento al corso di formazione professionale (ottobre 1993), che era antecedente alla scadenza del novembre 1993 prevista per la rotazione. Il motivo va rigettato perché infondato. Esattamente il Tribunale ha rilevato che spettava al ricorrente, che aveva fatto valere un suo preteso diritto al e non alla LE dimostrare di essere compreso tra i rientro - - 180 lavoratori aventi diritto al rientro nel luglio del 1993. Tale prova non era stata però offerta. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
14 La Corte, rigetta il ricorso;
compensa Roma, 25 ottobre 2001 Il Presidente: Vincenzo Mills maw еже ( IL CANCELLIERE Depositato in celleria - 2 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLERE T R O C 15 le spese. Il Consigliere est I D , O L L 0 A 3 1 S O 3 S B . 5 I A T T : D R , N A A A ' S T L E 3 S L P 7 E O S : P D I 9 : I N M 1 S I G 1 N A O E D S A I E O D T A G E N , O O E O L T S R T E I T A S R I I L G L D E E R O D