Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8608 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 8 6 0 8 / 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Lavoro Composta da Il i Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R. G. N. 16360/00 ..23621Cron. Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRELLI PNEUMATICI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente VIA DEGLI SCIPIONI 288 domiciliato in ROMA (LUNGOTEVERE MICHELANGELO presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da MATTIA PERSIANI unitamente agli avvocati GIAMPIERO PROIA, MARIA TERESA NORO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2002 AL LE, RA MAURO DE CAROLIS NICOLA 560 SEBASTIANO, MB TO, MB AL, LANZILLI -1- OC, AN CH, RE MA, AN LE, HI NT, AR US, PE SA, IA LA, LL ID, AR UE, IP DI CO MA & C SNC;
intimati avverso la sentenza n. 1049/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/05/00- R.G.N. 943/971348/97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato PROIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, confermando la decisione di primo grado, respingeva l'appello proposto dalla Soc. Ipernet avverso la decisione domanda di un del Pretore, di accoglimento della gruppo di dipendenti della stessa società, appaltatrice di lavori commissionati dalla Soc. Pirelli pneumatici, per la condanna al pagamento di prestazioni retributive, ritenendo accertato che la Soc. Ipernet aveva svolto i lavori di pulizia, oggetto dell'appalto, con una propria organizza- zione produttiva, come dimostrato anche dal fatto che le modalità dell'adempimento erano impartite ai lavoratori da un proprio responsabile che si faceva tramite verso di essi delle esigenze dei capi reparto Pirelli. Il Tribunale rigettava anche l'appello proposto dalla Pirelli pneumatici che aveva contestato la responsabilità solidale accertata a suo carico, affermando che, essendo stati ceduti, tramite contratto di factoring i crediti dell'Ipernet nei suoi confronti della domandaanteriormente alla proposizione proposta ex art. 1676 c.c., erano venuti a mancare i presupposti perché questa potesse trovare Motivava sul punto il Tribunale accoglimento. 3 considerando che, come a contraris risulta dal 2° co. dell'art. 1 della legge n. 52/91, il contratto di factoring è disciplinato, concorrendo le esclusivamente dallacondizioni di cui al 1° co., legge speciale, della quale l'art. 5 stabilisce le ipotesi di opponibilità al terzo della cessione, nei limiti tassativi imposti dall'art. 14 delle preleggi. Sul piano processuale era quindi onere della società appellante provare l'eccezione opposta alla pretesa azionata dai dipendenti e quindi di dare la prova di tutto quanto necessario a realizzare la fattispecie invocata, ivi compresa la circostanza che sia intervenuto un pagamento avente data certa anteriore alla richiesta formulata ex art. 1676 c.c.; là dove la Pirelli si era limitata a produrre il solo contratto di factoring, né dalla istruttoria erano risultati elementi di prova precisi e concordanti sui presupposti della fattispecie invocata. Sul piano sostanziale riteneva il Tribunale che concedendo l'art. 1676 C.C. azione diretta ai dipendenti che li abilita a dell'appaltatore cedente, rivalersi del loro credito direttamente sul debito del committente verso il datore di lavoro, la ricostruzione giuridica della suddetta fattispecie 4 è che i lavoratori possono esigere il loro credito nei confronti di chi ha dato in appalto le opere o legittimazione i servizi in forza di una che differenzia la medesima straordinaria fattispecie da quella di cui all'art. 5, 1° comma della legge n. 52/91: non essendo reperibili i casi di opponibilità al terzo della cessione prevista da questa disposizione alle fattispecie di cui all'art. 1676 C.C., dovevasi di conseguenza ritenere inefficace la cessione dei crediti di impresa, quando si abbia riguardo a quei particolari terzi che sono i dipendenti dell'appaltatore, cui competano differenze retributive per le lavorazioni svolte nell'ambito dell'appalto. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Soc. Pirelli pneumatici censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si sono costituiti gli intimati. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la Società ricorrente, con il primo motivo, violazione degli artt. 1 e 5 della legge n. 52 del 1991, dell'art. 1260 c.c. e dell'art. 1676 C.C., oltre a violazione dell'art. 14 delle 5 disposizioni sulla legge in generale, per aver ritenuto il Tribunale che la disciplina speciale della cessione dei crediti di impresa esclude generale sullal'applicabilità della disciplina cessione dei crediti, di cui agli artt. 1260 e seg. C.C., anche per quegli aspetti che la stessa legge speciale non prende affatto in considerazione, là dove deve ritenersi che detta legge non opera nei confronti del debitore ceduto (in concreto la ricorrente), operando invece solo nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 5, 1° comma: conseguentemente erronea deve considerarsi la decisione del Tribunale nell'affermare che incombeva alla ricorrente medesima la prova del pagamento della cessione, in tutto o in parte, del cessionario, e che il pagamento aveva data certa. Com Deduce inoltre la ricorrente, lo stesso motivo, dall' che il Tribunale ha errato nel ritenere che Hart. 1676 C.C. derivi agli ausiliari dell'imprenditore un regime privilegiato che li sottrae agli effetti della cessione dei crediti effettuata presupponendo l'azione di dall'appaltatore, responsabilità pur sempre l'esistenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui gli ausiliari propongono la domanda: dovendosi considerare che dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che tale responsabilità sussiste sino alla concorrenza del debito e quindi che non sussiste più ove il debito sia stato ceduto a terzi da parte dell'appaltatore. Con il secondo motivo deduce la ricorrente violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., violazione dell'art. 5 della legge n. 52 del 1991, dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, posto che dall'errato presupposto che l'art. 5 della legge n. 52 del 91 si applichi anche al debitore ceduto, il Tribunale ha tratto la altrettanta errata conseguenza che era onere probatorio della committente dare la prova di tutto quanto necessario al realizzarsi della fattispecie invocata;
incorrendo altresì in errore di valutazione delle prove acquisite sia con riguardo al pagamento del cessionario sia con riguardo alla data di questo. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1292 e 1676 C.C. per avere ritenuto il Tribunale che il pagamento dei compensi dovuti agli ausiliari doveva effettuarsi al lordo delle ritenute di legge. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere 7 accolto in base al primo motivo, condividendosi le ragioni, in questo stesso senso assunte, della precedente decisione di Cass. n. 1510/2001. Vero è, infatti, come affermato in tale precedente, che dall'art. 1676 c.c. l'azione degli ausiliari nasce sul presupposto dell'esistenza del debito (del committente) verso l'appaltatore, e che è proprio questo presupposto che viene meno per effetto della cessione del credito: sì che iľ committente debitore non può che rifiutare il pagamento che gli venga richiesto a mente dell'art. 1676 C.C. dai dipendenti dell'appaltatore, in quanto, una volta che la cessione sia stata portata а conoscenza dello stesso committente, questi per liberarsi deve ai pagare al cessionario e se paga, invece, esposto 41 pericolo di dover dipendenti, rimane pagare due volte, ovvero nuovamente al cessionario. In conclusione deve affermarsi che prima della comunicazione della cessione del credito dell'appaltatore, il committente deve pagare ai dipendenti dello stesso, ex art. 1676 C.C.; dopo - che nella specie non è l'avvenuta comunicazione il committente deve oggetto di contestazione pagare solo al cessionario, perché allora il pagamento a favore dei dipendenti non ha effetti 8 liberatori. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Per quanto precede la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione. Assorbiti gli ulteriori motivi. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti probatori, la Corte, ex art. 384 c.p.c. decide nel merito come da seguente dispositivo. Compensa per giusti motivi le spese dell'intero giudizio tra la Società Pirelli e i lavoratori intimati;
compensa altresì le spese di questo giudizio tra la stessa Società e la Società Ipernet.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dai controricorrenti nei confronti della Pirelli Pneumatici;
compensa le spese dell'intero processo tra queste parti e quelle del presente giudizio tra Ipernet e la ricorrente. braio Così deciso in Roma il febbraio 2002. il Presidente: Limones Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE fearsella Cancelleria Deposita 14 GIU.2002 Oggi, CANCELLIERE 15 йона