CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35486 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO ND nato ad [...] il [...] avverso il decreto del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato a AN TO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di 2anni e 6mesi, con cauzione pari a 750,00 euro. A ragione osserva che TO, sulla scorta degli elementi di fatto raccolti, deve essere inquadrato nella categoria di pericolosità delle persone che sono solite vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b), d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159) e che sono dedite a reati pericolosi o dannosi per Penale Sent. Sez. 1 Num. 35486 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2023 l'integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, lett. c), d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159)- TO, per come dimostrato dal compendio indiziario, analiticamente ripercorso alle pagine da 2 a 4 - già posto a fondamento della sentenza di condanna per i reati di detenzione e porto illegale di armi e munizioni nonché dai provvedimenti coercitivi a carico del proposto emessi nella fase cautelare di altro procedimento - aveva operato, in un significativo arco temporale (dal 2017 al 2018) ed a prescindere dall'intervenuta assoluzione per il reato di associazione dedita al narcotraffico, in modo professionale ed abituale nel settore del traffico di stupefacenti, ponendo in essere plurimi episodi di detenzione e cessione di tipo cocaina, anche importandone rilevanti quantitativi dal Belgio. In tal modo, aveva acquisito illeciti profitti ed aveva messo a repentaglio l'integrità fisica e morale dei minorenni nonché la salute e la tranquillità pubblica. Siffatta pericolosità, oltre ad essere elevata, era ancora attuale, considerata l'epoca recente di consumazione degli episodi delittuosi e l'assenza di elementi dimostrativi del suo ravvedimento o comunque di cambiamento del suo stile di vita. TO, infatti, dopo la consumazione dei reati era rimasto sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare, prima, e degli arresti domiciliari dopo, proprio in considerazione del pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione delle condotte criminose. 2. Ricorre TO, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando in unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale non abbia correttamente formulato il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale. In particolare, non ha attributo il giusto rilevo né alla pacifica circostanza che il proposto è rimasto detenuto in carcere fino al giugno 2022, quando è stato ammesso al regime degli arresti domiciliari in ragione dell'affievolimento delle esigenze di cautela, né all'intervenuta assoluzione nei giudizi di merito dai reati più gravi, come la violazione dell'art. 74 T.U. stup. ed il tentato omicidio. L'attualità della pericolosità sociale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce richiamate, andava accertata al momento dell'applicazione della misura, quindi al giugno 2202, tenendo conto della risalenza degli episodi delittuosi ascritti al proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, in premessa, ricordato che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso 2 rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto ritiene il Collegio che il ricorso proponga censure o non consentite nei termini appena chiariti perché attengono alla tenuta logica dell'apparato argomentativo, che è, pertanto, esistente, e sono, comunque, manifestamente infondate. Come già evidenziato nella parte in fatto, la Corte territoriale ha preso in esame tutti i rilevi difensivi, riproposti in questa sede, in tema di attualità della pericolosità sociale ed in particolare quelli relativi alle vicende cautelari e all'assoluzione del proposto da alcuni reati, considerandoli giustificatamente recessivi rispetto a quelli, di segno contrario, desunti dalla reiterazione, abitualità e professionalità delle condotte illecite nel settore del traffico degli stupefacenti. Ha anche precisato che le condotte delittuose accertata in sede di cognizione erano state commesse in epoca tutt'altro che risalente, dovendosi avere riguardo, ai fini della valutazione dell'attualità della la pericolosità sociale del sottoposto, non all'epoca di applicazione della misura bensì, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (da ultimo Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271380 - 01). D'altra parte, gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo " 3 grado, incidenti sulla pericolosità, potranno sempre essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell'appello. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato a AN TO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di 2anni e 6mesi, con cauzione pari a 750,00 euro. A ragione osserva che TO, sulla scorta degli elementi di fatto raccolti, deve essere inquadrato nella categoria di pericolosità delle persone che sono solite vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b), d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159) e che sono dedite a reati pericolosi o dannosi per Penale Sent. Sez. 1 Num. 35486 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2023 l'integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, lett. c), d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159)- TO, per come dimostrato dal compendio indiziario, analiticamente ripercorso alle pagine da 2 a 4 - già posto a fondamento della sentenza di condanna per i reati di detenzione e porto illegale di armi e munizioni nonché dai provvedimenti coercitivi a carico del proposto emessi nella fase cautelare di altro procedimento - aveva operato, in un significativo arco temporale (dal 2017 al 2018) ed a prescindere dall'intervenuta assoluzione per il reato di associazione dedita al narcotraffico, in modo professionale ed abituale nel settore del traffico di stupefacenti, ponendo in essere plurimi episodi di detenzione e cessione di tipo cocaina, anche importandone rilevanti quantitativi dal Belgio. In tal modo, aveva acquisito illeciti profitti ed aveva messo a repentaglio l'integrità fisica e morale dei minorenni nonché la salute e la tranquillità pubblica. Siffatta pericolosità, oltre ad essere elevata, era ancora attuale, considerata l'epoca recente di consumazione degli episodi delittuosi e l'assenza di elementi dimostrativi del suo ravvedimento o comunque di cambiamento del suo stile di vita. TO, infatti, dopo la consumazione dei reati era rimasto sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare, prima, e degli arresti domiciliari dopo, proprio in considerazione del pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione delle condotte criminose. 2. Ricorre TO, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando in unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale non abbia correttamente formulato il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale. In particolare, non ha attributo il giusto rilevo né alla pacifica circostanza che il proposto è rimasto detenuto in carcere fino al giugno 2022, quando è stato ammesso al regime degli arresti domiciliari in ragione dell'affievolimento delle esigenze di cautela, né all'intervenuta assoluzione nei giudizi di merito dai reati più gravi, come la violazione dell'art. 74 T.U. stup. ed il tentato omicidio. L'attualità della pericolosità sociale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce richiamate, andava accertata al momento dell'applicazione della misura, quindi al giugno 2202, tenendo conto della risalenza degli episodi delittuosi ascritti al proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, in premessa, ricordato che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso 2 rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto ritiene il Collegio che il ricorso proponga censure o non consentite nei termini appena chiariti perché attengono alla tenuta logica dell'apparato argomentativo, che è, pertanto, esistente, e sono, comunque, manifestamente infondate. Come già evidenziato nella parte in fatto, la Corte territoriale ha preso in esame tutti i rilevi difensivi, riproposti in questa sede, in tema di attualità della pericolosità sociale ed in particolare quelli relativi alle vicende cautelari e all'assoluzione del proposto da alcuni reati, considerandoli giustificatamente recessivi rispetto a quelli, di segno contrario, desunti dalla reiterazione, abitualità e professionalità delle condotte illecite nel settore del traffico degli stupefacenti. Ha anche precisato che le condotte delittuose accertata in sede di cognizione erano state commesse in epoca tutt'altro che risalente, dovendosi avere riguardo, ai fini della valutazione dell'attualità della la pericolosità sociale del sottoposto, non all'epoca di applicazione della misura bensì, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (da ultimo Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271380 - 01). D'altra parte, gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo " 3 grado, incidenti sulla pericolosità, potranno sempre essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell'appello. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente