Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11887 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Salvatore 1 188 7/03 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Presidente R.G.N.11036/00 14761/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 25769 Dott. Giovanni MARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere FILADORO Cons. Rel. Ud. 08/10/02 Dott. Camillo ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AUSL Azienda Sanitaria locale di Rieti, in persona del Commissario straordinario dott. Federico Montesanti,già elettivamente domiciliato in Roma, via Barbiellini Amidei n.44, presso l'avv. Marcello Chiattelli, che lo rappresenta e difende giusta delega in attie do ultimo ela low cancelleria della Corte Suprema di Camezwal
- ricorrente -
contro
MA RO, elettivamente domiciliato in Roma, viale regina Margherita n. 244, presso l'avv. prof. Emilio Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
3925 controricorrente nconeuse heden hele # avverso la sentenza del Tribunale di Rieti del 27 ottobre - 30 novembre 1999, n. 270, 482 del 1999, 778 cronologico;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. e prof. Emilio Rinaldi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale; て 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 ottobre-30 novembre 1999, il Tribunale di Rieti rigettava l'appello proposto dalla AUSL di Rieti avverso la 7.34 decisione del locale Pretore del 1999, che aveva respinto la в domanda della stessa Azienda, intesa ad ottenere il recupero delle somme indebitamente ottenute dal dottor ZA LE per il periodo 1979-1992, pari a lire 181.070.805, per prestazioni effettuate agli assistiti nel periodo 1979-1991. Il Tribunale rilevava che la deliberazione 7788 della Regione Lazio dell'11 ottobre 1994 non consentiva alla AUSL di agire in nome proprio e per conto della Regione. I giudici di appello richiamavano il disposto dell'art. 6 della legge n.724 del 1992, sottolineando l'illegittimità del mandato invocato dalla USL con il quale la stessa Regione aveva fatto » gravare sulla AUSL l'attività di recupero di un credito facente capo alla gestione delle soppresse unità socio-sanitarie locali. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la AUSL di Rieti con due motivi. Resiste il ZA con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono essere riuniti i due ricorsi, proposti contro la medesima decisione. Con il primo motivo, la Azienda denuncia violazione dell'art.27% comma 4 della legge finanziaria n.730 del 27 dicembre 1983 e M dell'art.34 ultimo capoverso della legge regionale Lazio n.58 del in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura 1983, civile. Si trattava, osserva la ricorrente, di un credito originariamente della Regione, la quale aveva legittimamente delegato alla AUSL il compito di riscuotere le somme in più corrisposte ai singoli medici (mandato sostanziale), occorrendo anche mediante azione legale (mandato processuale). Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.6 comma 1 della legge finanziaria n.724 del 23 dicembre 1994 in relazione all'art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. La ricorrente osserva che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art.6 comma primo, della legge n.724 del 1994, contenente il divieto di far gravare sulle azienda sanitarie i debiti e i crediti riferibili alle soppresse unità sanitarie locali mentre nel caso di specie si trattava di un credito originariamente della regione, la cui riscossione poteva legittimamente essere delegata anche ad altri. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro non sono fondati. aLa costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che seguito della soppressione delle USL ad opera del Decreto legislativo n.502 del 1992, che ha istituito le ASL, e per effetto degli articoli 6, primo comma, della legge n.724 del 1994 e 2, quattordicesimo comma, della legge n. 549 del 1995, che hanno giuridici obbligati adindividuato nelle Regioni i soggetti assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) - si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione. Ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta esclusivamente alla relativa gestione o alle Regioni. Ciò in base al chiaro disposto dell'art. 6 comma primo della legge n.724 del 1994, secondo il quale "in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali" (Cass. 7 aprile 2001 n.5220). Appare, pertanto, esente da qualsiasi censura la conclusione, cui sono pervenuti i giudici di appello, che hanno affermato l'illegittimità del mandato con il quale la Regione ha, violazione dell'art. 6 della legge n.724 del 1994, fatto gravare sulla AUSL l'attività di recupero di un credito facente capo alla gestione delle soppresse unità sanitarie locali. Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale proposto dal ZA. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
ricorso della AUSL, la Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il assorbito il ricorso del ZA. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2002. S adan IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE Calvation IL CANCELLEREWell Depositato in Cancelleria 6 AGO. 2003 " CANCELLIERE 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 - R A 8 A - ' S L 1 S L 1 A E T , D E A I G S S G N A E E S L S I I N A A G I L O D O L E T A A T D I T D S R E I O , D P O R O M I T S I A G D E R E T N E S E