Sentenza 9 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 855 02 IN NOME DEL POL LA CORT SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R. G. N. 11845/99 Cron. 6602 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto;B rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO AR, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA AR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato 2001 GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta 4600 -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 11440/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/06/98 R.G.N. 65324/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO 1- che il Tribunale di Roma, con sentenza dell'11.6.98, ha ritenuto che all'assicurata IA PI PP spetta l'assegno di invalidità attesa la regolarità del requisito contributivo accertato sulla base degli estratti prodotti dall'INPS, dai quali risultavano accreditati per la stessa 260 contributi settimanali nel quinquennio 28.6.91- 28.6.96 ( requisito contributivo complessivo) dei quali 156 nel triennio anteriore alla domanda (requisito relativo);
2- che l'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui la sign. PP resiste con controricorso;
RILEVATO IN DIRITTO 1- che l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.9 1.636/39 e successive modificazioni e 4 1. 222/84,difetti di motivazione ed addebita al Tribunale di non aver indicato gli specifici documenti sui quali fondava il proprio convincimento ( cosa che ha fatto) ma anche e soprattutto il numero dei contributi risultanti dagli stessi e ritenuti sufficienti ai fini del riconoscimento del diritto e di aver ritenuto la regolarità dei predetti requisiti contributivi sulla base degli estratti da esso prodotti nonostante che dagli stessi risultassero : a- dall'estratto in data 26.8.97 solo 66 contributi settimanali nel quinquennio precedente la presentazione della domanda in luogo dei 156 prescritti;
b- aumentabili al massimo a 92 considerando 13 settimane per il 1991 ed altrettante per il 1992, 2- che la statuizione del Tribunale contenuta al punto b) della sentenza impugnata dopo aver constatato che sulla base degli estratti prodotti dall'istituto previdenziale, risultano accreditati, con riferimento al quinquennio 1986-1991, più di tre anni di contribuzione rileva che "il che comprova il possesso in capo all'appellata" del requisito contributivo complessivo e relativo;
3- che l'asserzione del Tribunale è, pertanto, frutto di mera rilevazione di quanto risultante dai documenti e non di interpretazione degli stessi;
4- che, di conseguenza, la censura, pur denunciando formalmente un vizio motivazionale, sostanzialmente, addebita al Tribunale di aver supposto fatti, invece, esclusi dai documenti sui quali era fondato l'accertamento dell'esistenza del requisito contributivo da esso effettuato;
5- che trattasi, evidentemente, di errore revocatorio avverso cui è esperibile il rimedio previsto dall'art. 395 cpc;
6- che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 6,71 oltre euro 2.500 per onorari da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Petti. Roma 28 novembre 2001 Il Consigliere es. Conate Gught Il Presidente 2 oj 3 T 3 R 5 A ' . L A T L N P E , . 3 D A O I S 7 E - S L P 8 N S O E B I S 1 I N I G D A O A A O L T A L T S D T E O I E D P R , I O M D I R T A O S I D G E E T R N E S E Phl