Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di riabilitazione, la dimostrazione, spettante al condannato e idonea a prevalere sull'onere all'adempimento stabilito dall'art. 179, ultimo comma n. 2, cod. pen., di non avere potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato,deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2006, n. 7269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7269 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 31/01/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 332
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 015689/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ZI, N. IL 11/08/1937;
avverso ORDINANZA del 22/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO GIOVANNI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 22/02/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, decidendo su rinvio operato da questa Corte con sentenza del 23/06/2004, respingeva l'istanza di riabilitazione presentata da RA ZI in relazione alla condanna inflittagli dal Tribunale di Parma con sentenza del 16/10/1987 per il reato di bancarotta fraudolenta.
Osservava il tribunale che dalle informazioni acquisite non risultava che nella specie l'istante avesse adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato o si fosse comunque in qualche modo attivato per risarcire il danno;
e, inoltre, il AR non aveva dato prove effettive e costanti di buona condotta, essendo stato nel 1999 querelato per lesioni volontarie, mentre nel dicembre 2002 aveva compiuto atti di violenza ai danni della moglie, determinando in tal modo l'intervento dei carabinieri.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il predetto AR, lamentando:
1) violazione di legge relativamente al mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, sul rilievo che sarebbe stato molto impegnativo, se non impossibile, per lui, rintracciare, a distanza di oltre venti anni dai fatti, le persone danneggiate e, comunque, l'eventuale risarcimento avrebbe comportato un notevole sacrificio economico per la sua famiglia, per modo che l'adempimento delle suddette obbligazioni civili doveva ritenersi inesigibile, anche perché i crediti dovevano comunque considerarsi ormai estinti per prescrizione decennale;
2) violazione di legge in relazione alla ritenuta inesistenza della buona condotta, in quanto, a prescindere dal fette che, alla scadenza del quinquennio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, avrebbe potuto chiedere la cosiddetta riabilitazione parziale, gli episodi successivi rappresentavano eventi di estrema modestia e, ai fini della concedibilità della riabilitazione, si doveva comunque vagliare la natura e la gravità dei reati eventualmente commessi:
Ciò posto, si osserva che il ricorso è infondato e va respinto. Il tribunale ha infetti dato atto, anche se con motivazione molto succinta, che il richiedente non aveva adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato ne' aveva dimostrato la impossibilità di adempierle, per cui sussisteva uno degli impedimenti previsti dal quarto comma dell'art. 179 c.p.. Il mancato risarcimento dei danni o, comunque, l'omessa tacitazione delle ragioni creditorie del danneggiato, sono infetti considerati dalla legge alla stregua di un elemento che condiziona negativamente la concessione della riabilitazione, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 185 c.p.. In ordine alle specifiche doglianze avanzate dal ricorrente, va rilevato che incombe sul richiedente un vero e proprio onere della prova circa la impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, quando non si sia provveduto a soddisfarle, come rilevasi chiaramente dalla esplicita disposizione normativa, che recita testualmente "la riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle". Spetta dunque all'interessato provare la suddetta impossibilità, anche se la prova può essere data con ogni mezzo idoneo.
Appare opportuno richiamare in proposito il principio, pienamente condivisibile, già affermato da questa Corte, che ha puntualizzato che "La dimostrazione, da parte del condannato, di non aver potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, idonea a prevalere sull'onere all'adempimento indicato dall'art. 179 c.p., n. 2, comma ultimo, come presupposto necessario per la riabilitazione,
deve consistere in elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili e il carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero" (Cass., Sez. 1^, sent. n. 6400 del 23/12/1996, Mastracchio).
Vero è che spetta eventualmente al tribunale, ove lo ritenga opportuno, svolgere delle indagini al fine di acquisire ulteriori dati di conoscenza circa le condizioni economiche del condannato, ma si tratta pur sempre di una facoltà che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve comunque trovare un aggancio negli elementi di prova offerti dall'interessato. In caso contrario - e cioè nel caso in cui si volesse sostenere un obbligo per il giudice di colmare la eventuale inerzia del richiedente - si verificherebbe una patente violazione di legge, che prevede piuttosto l'onere di attivarsi in proposito come ulteriore prova di buona volontà, da parte del condannato, come indice di "buona condotta" del medesimo.
Non basta, poi, dedurre astrattamente che i crediti delle parti offese sarebbero estinti per prescrizione, in quanto tale circostanza deve risultare, se non da sentenza irrevocabile, da circostanze ed elementi specifici e concreti, e non può essere desunta dal semplice comportamento passivo dei creditori.
Va osservato che comunque, in caso di totale inerzia dell'avente diritto, spetta al condannato attivarsi, mediante una offerta reale od altro, per dimostrare la propria volontà di adempiere. È sufficiente richiamare in proposito quanto già precisato da questa Corte in tema di riabilitazione, secondo cui "l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata quindi alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato" (v. Cass., Sez. 1^, sent. N. 3794 del 03/11/1993, Fusco). Il riferimento alle plurime denunce successivamente subite dal AR rappresenta, poi, soltanto un quid pluris, influente in misura non determinante sulla decisone negativa adottata dal tribunale, ampiamente giustificata dal mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006