Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 della legge 25 nov. 1962 n. 1684 in tema di edilizia delle zone sismiche - disposizione che pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1999, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND ER, RE RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI VIGNA STELLUTI 112, presso lo studio dell'avvocato F. SETTECASI, difesi dall'avvocato LUIGI ALESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ RO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 05282/97 proposto da:
ZZ RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 3, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO MORMINO, difeso dall'avvocato SALVATORE INGRASSIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE RO, ND ER;
- intimati -
avverso la sentenza n. 104/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/2/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/3/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'avvocato SETTECASI Franco per delega dell'avvocato ALESSI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'avvocato INGRASSIA, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 16 maggio 1987 OL Re e ES IN, proprietari in Cianciana di due unità immobiliari comprese in un edificio prospiciente sia su via Roma che su via Cinquemani parallele tra loro, dichiararono - per quanto occorre in relazione all'odierno ricorso - che NA ZÌ, proprietaria di un fabbricato contiguo, nel ricostruire quest'ultimo non aveva realizzato il giunto di oscillazione, aveva innalzato il muro preesistente senza osservare le prescrizioni della legge antisismica, ed aveva altresì aperto balconi e finestre a distanza inferiore a quella consentita;
pertanto, col predetto atto, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Sciacca la loro vicina e chiesero la sua condanna alla demolizione delle opere non conformi alla legge.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta ZÌ contestò la domanda e ne chiese il rigetto;
eccepì in particolari che le opere compiute erano conformi alla legge e che le aperture nel suo edificio esistevano fin da epoca anteriore alla ristrutturazione edilizia. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio di primo grado, con sentenza in data 23 settembre 1993, accolse la domanda e condannò la ZÌ a demolire il muro di tamponamento tra il suo edificio e quello degli attori "limitatamente alla parte compresa fino alla linea di colmo del tetto ripristinata e sopraelevata", e a rendere conformi alle disposizioni sulle luci la finestra realizzata al secondo piano. A seguito dell'impugnazione proposta dalla ZÌ e a quella incidentale formulata dai Re-IN il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Palermo, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, in parziale riforma della decisione del Tribunale, confermata nel resto, eliminò la condanna della ZÌ a demolire la parte del muro di tamponamento comune compresa sino all'altezza del fabbricato del Re e della IN, e condannò la ZÌ a realizzare tra il suo edificio quello dei vicini il giunto di oscillazione secondo le modalità stabilite dalla normativa antisismica. Contro la sentenza OL Re e ES IN hanno proposto ricorso per cassazione e formulato un solo motivo d'impugnazione.
NA ZÌ ha depositato controricorso e formulato ricorso incidentale sulla base di due motivi d'impugnazione. Motivi della decisione.
1. Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti contro la stessa sentenza.
2. Col loro ricorso i Re-IN, denunziando violazione di norme di diritto, si dolgono del fatto che la Corte d'appello, ritenendo che il Tribunale fosse andato ultra petitum, ha riformato la sua decisione ed eliminato la condanna della ZÌ alla demolizione della parte del muro di tamponamento comune compresa fino all'altezza del fabbricato proprio.
La doglianza è infondata.
Risulta dagli atti che il Tribunale condannò la ZÌ "a demolire il muro di tampogno esistente lungo il confine tra l'edificio di sua proprietà ubicato tra le vie Cinquemani Roma di Cianciana ed il fondo dei Re-IN, limitatamente alla parte di tale manufatto ripristinata e sopraelevata fino alla linea di colmo del tetto di copertura".
La Corte di merito, esaminando il primo motivo dell'appello proposto dalla ZÌ, ha rilevato che il Tribunale era andato ultra petitum, dato che i Re-IN avevano limitato la loro domanda alla demolizione della sopraelevazione del muro di confine in comune tra le parti, per cui ha eliminato la condanna della ZÌ alla demolizione del muro suddetto sino all'altezza preesistente, che è quella parte compresa fino al tetto dell'edificio dei Re-IN. La decisione in tal senso adottata rappresenta una corretta interpretazione della domanda che il giudice di secondo grado ha effettuato nell'esercizio del relativo potere conferitogli dalla legge processuale, considerato che dalle conclusioni definitive riportate nell'epigrafe della sentenza del Tribunale - delle quali non si denunzia ne' l'incompletezza ne' l'erronea trascrizione - risulta evidente che i Re-IN avevano chiesto "la demolizione della sopraelevazione in blocchi di laterizi realizzata da ZÌ SA dal lato della via Cinquemani sovraccaricando il preesistente muro di confine".
La Corte d'appello ha dunque correttamente applicato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, per cui il ricorso principale va rigettato perché infondato.
3. Col primo motivo del ricorso incidentale la ZÌ si duole del fatto che la Corte d'appello, senza considerare l'autonomia della struttura muraria da lei realizzata rispetto all'edificio degli attori e l'esistenza di un giunto di oscillazione sia pure incompleto, l'ha condannata alla creazione di un giunto di libera oscillazione tra i due fabbricati senza ulteriore specificazione e senza l'accertamento di un pericolo attuale giustificativo della tutela diretta, sostituibile con opportuni rimedi diretti a conformare l'opera ai parametri sismici, nonché alla demolizione della parte sopraelevata del muro pur in assenza di un pregiudizio concreto alla proprietà confinante.
La doglianza non può essere condivisa.
Esaminando l'appello incidentale formulato dai Re-IN ed il primo motivo dell'appello della ZÌ, la Corte di merito, sulla scorta dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha osservato che tra i fabbricati delle parti in causa non esistevano distacchi da rispettare, essendo consentita la costruzione di edifici contigui con l'adozione di un giunto tecnico che consentisse la libera ed indipendente oscillazione dei due immobili;
ha osservato altresì che il completo contatto tra le due fabbriche in corrispondenza delle travi di piano esponeva quella più debole dei Re-IN all'inevitabile martellamento della limitrofa struttura in cemento armato e ad una conseguente maggiore probabilità di crollo. La necessità di evitare questo pericolo comportava la necessità - secondo la Corte d'appello - di condannare la ZÌ a realizzare tra il suo edificio e quello dei vicini un giunto di oscillazione secondo le modalità prescritte dalle norme per l'edilizia in zona sismica, nonché a demolire la sopraelevazione;
tali statuizioni non potevano essere sostituite dall'ordine di eseguire altre opere edilizie, bisognose d'una preventiva progettazione ed autorizzazione amministrativa, dato che il rimedio alla lesione del diritto del vicino era dato dalla riduzione in pristino.
La decisione in tal senso adottata è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema - che si condivide e qui si conferma - secondo cui qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 della legge 25 novembre 1962 n. 1684 in tema di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulla distanza tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha il diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi, o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Il motivo esaminato - che per il resto si risolve nell'implicita richiesta d'una nuova e più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità - va pertanto rigettato perché infondato.
4. Col secondo motivo la ricorrente ZÌ si duole del mancato accoglimento da parte della Corte d'appello del motivo di gravame diretto ad affermare la sussistenza d'una servitù di veduta esercitata dalla finestra al secondo piano;
afferma che la Corte avrebbe dovuto ammetterla a provare che da detta finestra era possibile l'inspicere ed il prospicere sul sottostante edificio dei vicini.
La doglianza va disattesa.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d'appello ha ritenuto del tutto insufficiente la fotografia prodotta dalla ZÌ per provare che, prima della ristrutturazione, la finestra esistesse già, dato che essa non dimostrava i presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ne' per altro titolo;
ed ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale dedotta osservando che la stessa mirava a conseguire dai testimoni giudizi (sulla conformità della nuova finestra a quella preesistente, della quale non venivano neppure specificate le dimensioni e le caratteristiche) anziché fatti, e nessun elemento era diretta a fornire in ordine alla rilevata mancanza del titolo costitutivo della servitù.
La decisione in tal senso adottata sul punto in questione si sottrae alle critiche della ricorrente ed è sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, per cui anche il secondo motivo di ricorso va rigettato perché infondato.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 31 marzo 1999.