CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14427 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE EF nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14427 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha concesso a ZE DE la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, relativi a fatti di partecipazione ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, applicando un aumento di pena, per i reati satellite, pari complessivamente ad anni tre e mesi uno di reclusione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ZE DE, per mezzo del suo difensore avv. Giampaolo Cristofori, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, in ordine all'aumento di pena applicato per la continuazione. L'aumento per i reati ritenuti satellite è stato calcolato dal giudice semplicemente sulla base della gravità dei fatti e dell'asserita scelta di vita criminale da parte del ricorrente, elementi già valutati nel determinare le pene, mentre l'applicazione della continuazione in sede esecutiva «deve operare nel senso più favorevole». Inoltre tale aumento è stato applicato senza criteri numerici né analisi concreta.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limiti sotto precisati.
2. La doglianza in merito all'entità dell'aumento è infondata. Il ricorrente lamenta, genericamente, che l'aumento applicato per i reati satellite sia sproporzionato, perché individuato valutando la gravità dei fatti, la personalità del soggetto e la scelta di vita criminale, sostenendo che sarebbe stato violato il principio del favor rei. L'asserita erroneità di tale valutazione è manifestamente insussistente: il giudice, nell'individuare la pena congrua da applicare, deve sempre fare riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., sia che debba calcolare la pena base, sia che debba calcolare gli aumenti per i reati satellite, trattandosi delle norme specificamente dirette a disciplinare la discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione (si veda, sul punto, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800). Nel caso di specie, inoltre, l'affermazione che il giudice non avrebbe operato in senso favorevole al condannato è palesemente infondata, dal momento che la pena complessivamente applicata all'esito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle due sentenze, pari ad anni quattordici e mesi nove di reclusione, è molto inferiore alla pena costituita dalla somma delle sanzioni separatamente irrogate con le due sentenze, che ammonterebbe ad anni diciassette e mesi dieci di reclusione. La ratio dell'istituto della continuazione consiste nella valutazione della minore gravità di una serie di reati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso, rispetto ad una pluralità di condotte penalmente rilevanti tenute a seguito di rinnovate e distinte spinte criminose, effettivamente caratteristiche di una maggiore inclinazione criminale o di una vera e propria scelta di vita delinquenziale, e tale valutazione deve estrinsecarsi anche nella individuazione della sanzione ritenuta congrua. Nel presente caso, però, tale ratio è stata rispettata, applicando una pena complessiva inferiore alla somma di quelle irrogate con le singole condanne.
3. Il ricorso è fondato, invece, con riferimento al calcolo dell'aumento per i reati satellite. Il giudice dell'esecuzione ha individuato l'aumento da applicare motivando che esso «deve attestarsi nella metà della pena complessivamente irrogata nella sentenza di cui al punto primo», e lo ha concretamente indicato nella metà della pena irrogata con detta sentenza, che ha poi sommato alla pena complessiva irrogata con l'altra sentenza. La sentenza di cui al punto primo, però, risulta emessa, secondo l'indicazione dell'ordinanza, invero generica e imprecisa, in relazione a «partecipazione ad associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti … e alcuni reati scopo», quindi in relazione ad una pluralità di delitti. Il reato base, inoltre, è stato correttamente individuato nel delitto associativo giudicato con la seconda sentenza, stante la più elevata pena ivi applicata, nel rispetto del disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ma anche tale sentenza risulta emessa giudicando sia tale delitto, sia «alcuni reati scopo», che, evidentemente, sono stati posti in continuazione con il più grave delitto associativo, rendendo quindi la pena finale irrogata costituita non solo dalla pena base relativa al delitto più grave, ma anche dalle pene irrogate per ciascuno dei reati satellite. Il calcolo della pena complessiva, effettuato solo sommando alla pena irrogata da una delle due sentenze, relativa ad un reato base e ad alcuni reati satellite, una percentuale della pena irrogata con l'altra sentenza, relativa anch'essa ad un reato base e ad alcuni reati satellite, è illegittimo, stante l'assenza di una specifica motivazione in relazione a ciascun reato, ed è in contrasto con i consolidati principi di questa Corte. 3 La sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 ha stabilito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». Ciò significa che «Il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261). Nell'individuare l'aumento congruo per ciascun reato satellite, poi, il giudice «deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile ... ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione» (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286114). Egli, poi, è tenuto a motivare la sua decisione, anche se, in caso di aumenti esigui, tale motivazione può essere resa in modo sintetico (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800). L'ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi, in quanto ha effettuato in modo erroneo il calcolo della pena complessivamente da applicare per i vari reati ritenuti uniti in continuazione, ed ha del tutto omesso sia l'indicazione della pena ritenuta congrua per ciascuno dei reati satellite, sia la necessaria motivazione in merito alla sua entità.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così deciso il 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI CA ON 4
udita la relazione svolta dal Consigliere LA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14427 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha concesso a ZE DE la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, relativi a fatti di partecipazione ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, applicando un aumento di pena, per i reati satellite, pari complessivamente ad anni tre e mesi uno di reclusione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ZE DE, per mezzo del suo difensore avv. Giampaolo Cristofori, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, in ordine all'aumento di pena applicato per la continuazione. L'aumento per i reati ritenuti satellite è stato calcolato dal giudice semplicemente sulla base della gravità dei fatti e dell'asserita scelta di vita criminale da parte del ricorrente, elementi già valutati nel determinare le pene, mentre l'applicazione della continuazione in sede esecutiva «deve operare nel senso più favorevole». Inoltre tale aumento è stato applicato senza criteri numerici né analisi concreta.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limiti sotto precisati.
2. La doglianza in merito all'entità dell'aumento è infondata. Il ricorrente lamenta, genericamente, che l'aumento applicato per i reati satellite sia sproporzionato, perché individuato valutando la gravità dei fatti, la personalità del soggetto e la scelta di vita criminale, sostenendo che sarebbe stato violato il principio del favor rei. L'asserita erroneità di tale valutazione è manifestamente insussistente: il giudice, nell'individuare la pena congrua da applicare, deve sempre fare riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., sia che debba calcolare la pena base, sia che debba calcolare gli aumenti per i reati satellite, trattandosi delle norme specificamente dirette a disciplinare la discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione (si veda, sul punto, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800). Nel caso di specie, inoltre, l'affermazione che il giudice non avrebbe operato in senso favorevole al condannato è palesemente infondata, dal momento che la pena complessivamente applicata all'esito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle due sentenze, pari ad anni quattordici e mesi nove di reclusione, è molto inferiore alla pena costituita dalla somma delle sanzioni separatamente irrogate con le due sentenze, che ammonterebbe ad anni diciassette e mesi dieci di reclusione. La ratio dell'istituto della continuazione consiste nella valutazione della minore gravità di una serie di reati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso, rispetto ad una pluralità di condotte penalmente rilevanti tenute a seguito di rinnovate e distinte spinte criminose, effettivamente caratteristiche di una maggiore inclinazione criminale o di una vera e propria scelta di vita delinquenziale, e tale valutazione deve estrinsecarsi anche nella individuazione della sanzione ritenuta congrua. Nel presente caso, però, tale ratio è stata rispettata, applicando una pena complessiva inferiore alla somma di quelle irrogate con le singole condanne.
3. Il ricorso è fondato, invece, con riferimento al calcolo dell'aumento per i reati satellite. Il giudice dell'esecuzione ha individuato l'aumento da applicare motivando che esso «deve attestarsi nella metà della pena complessivamente irrogata nella sentenza di cui al punto primo», e lo ha concretamente indicato nella metà della pena irrogata con detta sentenza, che ha poi sommato alla pena complessiva irrogata con l'altra sentenza. La sentenza di cui al punto primo, però, risulta emessa, secondo l'indicazione dell'ordinanza, invero generica e imprecisa, in relazione a «partecipazione ad associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti … e alcuni reati scopo», quindi in relazione ad una pluralità di delitti. Il reato base, inoltre, è stato correttamente individuato nel delitto associativo giudicato con la seconda sentenza, stante la più elevata pena ivi applicata, nel rispetto del disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ma anche tale sentenza risulta emessa giudicando sia tale delitto, sia «alcuni reati scopo», che, evidentemente, sono stati posti in continuazione con il più grave delitto associativo, rendendo quindi la pena finale irrogata costituita non solo dalla pena base relativa al delitto più grave, ma anche dalle pene irrogate per ciascuno dei reati satellite. Il calcolo della pena complessiva, effettuato solo sommando alla pena irrogata da una delle due sentenze, relativa ad un reato base e ad alcuni reati satellite, una percentuale della pena irrogata con l'altra sentenza, relativa anch'essa ad un reato base e ad alcuni reati satellite, è illegittimo, stante l'assenza di una specifica motivazione in relazione a ciascun reato, ed è in contrasto con i consolidati principi di questa Corte. 3 La sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 ha stabilito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». Ciò significa che «Il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261). Nell'individuare l'aumento congruo per ciascun reato satellite, poi, il giudice «deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile ... ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione» (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286114). Egli, poi, è tenuto a motivare la sua decisione, anche se, in caso di aumenti esigui, tale motivazione può essere resa in modo sintetico (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800). L'ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi, in quanto ha effettuato in modo erroneo il calcolo della pena complessivamente da applicare per i vari reati ritenuti uniti in continuazione, ed ha del tutto omesso sia l'indicazione della pena ritenuta congrua per ciascuno dei reati satellite, sia la necessaria motivazione in merito alla sua entità.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così deciso il 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI CA ON 4