Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 4599
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Sentenza 26 gennaio 2004

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In tema di proroga della sospensione, ex art. 41 bis, comma secondo, ord. pen., dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario, il decorso del termine finale di un anno, fissato dal decreto ministeriale per la proroga del trattamento carcerario differenziato, non va fa venire meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione, della quale, pertanto, non va dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'esito del giudizio di legittimità è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul "rinnovato" esercizio del potere di applicazione o proroga del trattamento penitenziario differenziato da parte del Ministro della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che, nonostante la scadenza del termine di efficacia del provvedimento nelle more del gravame, da un lato, il detenuto mantiene intatto l'interesse, concreto ed attuale, a che si stabilizzino le statuizioni, a lui favorevoli, adottate dal Tribunale di sorveglianza, che ne abbia accolto anche parzialmente il reclamo, e, dall'altro, il pubblico ministero ha l'opposto interesse, anch'esso concreto ed attuale, a che non si stabilizzino affatto dette statuizioni che, per esplicito dettato normativo, sono idonee a precludere, o comunque a limitare, l'autonomo esercizio da parte del Ministro della giustizia del potere di riedizione - senza limiti di tempo - e di proroga - per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno - del regime speciale nei confronti del medesimo soggetto. Ed ha, inoltre, chiarito che l'assenza di una decisione nel merito vanificherebbe la garanzia, riconosciuta dalla Costituzione e dal diritto internazionale convenzionale (art. 6.1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ad un effettivo, non meramente formale ed astratto, controllo giurisdizionale sulla legalità della misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 4599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4599
    Data del deposito : 26 gennaio 2004

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