Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di proroga della sospensione, ex art. 41 bis, comma secondo, ord. pen., dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario, il decorso del termine finale di un anno, fissato dal decreto ministeriale per la proroga del trattamento carcerario differenziato, non va fa venire meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione, della quale, pertanto, non va dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'esito del giudizio di legittimità è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul "rinnovato" esercizio del potere di applicazione o proroga del trattamento penitenziario differenziato da parte del Ministro della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che, nonostante la scadenza del termine di efficacia del provvedimento nelle more del gravame, da un lato, il detenuto mantiene intatto l'interesse, concreto ed attuale, a che si stabilizzino le statuizioni, a lui favorevoli, adottate dal Tribunale di sorveglianza, che ne abbia accolto anche parzialmente il reclamo, e, dall'altro, il pubblico ministero ha l'opposto interesse, anch'esso concreto ed attuale, a che non si stabilizzino affatto dette statuizioni che, per esplicito dettato normativo, sono idonee a precludere, o comunque a limitare, l'autonomo esercizio da parte del Ministro della giustizia del potere di riedizione - senza limiti di tempo - e di proroga - per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno - del regime speciale nei confronti del medesimo soggetto. Ed ha, inoltre, chiarito che l'assenza di una decisione nel merito vanificherebbe la garanzia, riconosciuta dalla Costituzione e dal diritto internazionale convenzionale (art. 6.1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ad un effettivo, non meramente formale ed astratto, controllo giurisdizionale sulla legalità della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/01/2004
1. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 423
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019871/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RE N. IL 24/09/1960;
avverso ORDINANZA del 21/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Zenzo Carmine, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 21.3.2003, rigettava il reclamo avanzato da RA ED avverso il decreto 28.12.2002 del Ministro della Giustizia di proroga per un anno della sospensione ex art. 41-bis comma 2 O.P. dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario, poiché la posizione apicale rivestita dal soggetto all'interno del "clan dei Casalesi" e la sua partecipazione a gravi episodi omicidiari di stampo camorristico, in assenza di elementi ulteriori e nuovi da cui risultasse la rottura dei collegamenti con il sodalizio criminoso, giustificavano la valutazione di persistenza del vincolo di affiliazione e di contatti con la criminalità organizzata.
Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dello RA, il quale, anche con motivi aggiunti, ha denunziato violazione di legge e mancanza di motivazione del decreto di proroga, in ordine all'apprezzamento di concreti elementi di fatto comprovanti l'attuale permanenza di collegamenti con l'organizzazione camorristica di appartenenza, criticando in particolare l'automatismo applicativo del meccanismo di proroga del regime detentivo speciale.
2. Osserva innanzi tutto il Collegio che, benché risulti essere ormai decorso il termine finale di un anno, fissato dal decreto ministeriale oggetto del presente giudizio per la proroga del trattamento carcerario differenziato, non può ritenersi venuto meno l'interesse del ricorrente alla proposta impugnazione, della quale non va pertanto dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
Ed invero, l'opposto principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 24.3.1995, Meli, rv. 200819, sull'assunto che il decreto ministeriale con il quale viene "rinnovato" il trattamento differenziato è "del tutto autonomo" rispetto a quello rimasto privo di efficacia, deve considerarsi senz'altro superato alla stregua del mutato quadro normativo, ad opera della legge di riforma dell'art. 41-bis O.P., nonché delle recenti, radicali, prese di posizione, sull'argomento, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Secondo l'art. 41-bis O.P., modif. dall'art. 2 L. 23 dicembre 2002, n. 279, il decreto di sospensione delle regole di trattamento penitenziario nei confronti del detenuto, che il Ministro della Giustizia ha la facoltà di adottare per "gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica", presuppone l'esistenza di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale" e deve essere concretamente idoneo ad impedire siffatti contatti, oltre che necessario per la tutela delle "esigenze di ordine e di sicurezza" (comma 2); i decreti hanno durata non inferiore ad un anno e sono "prorogabili" per periodi successivi ciascuno pari ad un anno, "purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno" (comma 2-bis); se, anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento, il Ministro procede anche d'ufficio alla "revoca", con decreto motivato e reclamabile (comma 2-ter); il Tribunale di sorveglianza, davanti al quale è stato proposto il reclamo avverso il provvedimento applicativo o confermativo del regime, decide "sulla sussistenza dei presupposti" e "sulla congruità del contenuto" del provvedimento rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza (comma 2-sexies, prima parte); qualora il reclamo sia stato accolto, anche parzialmente, con la "revoca" della misura, il Ministro, "ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo" (comma 2-sexies, ultima parte).
Ciò posto, alla luce di un'organica lettura delle novellate disposizioni normative e di un'attenta considerazione della voluntas legis emergente dai lavori parlamentari attinenti alla riforma legislativa (specie in sede di discussione del disegno di legge nella Commissione Giustizia della Camera dei deputati), deve convenirsi che l'esito del sindacato giurisdizionale - che si riconosce essere "pieno" - di legalità del provvedimento, quanto alla sussistenza dei presupposti e alla congruità del contenuto delle singole restrizioni, è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul "rinnovato" esercizio del potere di applicazione o proroga del trattamento penitenziario differenziato da parte del Ministro della Giustizia.
Di talché, nonostante la scadenza del termine di efficacia del provvedimento nelle more del gravame, da un lato, il detenuto mantiene intatto l'interesse, concreto e attuale, a che si stabilizzino le statuizioni, a lui favorevoli, adottate dal Tribunale di sorveglianza che ne abbia accolto anche parzialmente il reclamo, e dall'altro il Pubblico Ministero ha l'opposto interesse, anch'esso concreto e attuale, a che non si stabilizzino affatto dette statuizioni, che, per esplicito dettato normativo, sono idonee a precludere, o comunque a limitare, l'autonomo esercizio da parte del Ministro della Giustizia del potere di riedizione - senza limiti di tempo - e di proroga - per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno - del regime speciale nei confronti del medesimo soggetto. Ritiene inoltre il Collegio che l'assenza di ogni decisione nel merito (conseguente, ovviamente, alla ipotizzata declaratoria di inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse al suo esame, per essere ormai decorso il termine finale di efficacia del decreto ministeriale), nel vanificare di fatto la prospettiva impugnatoria, viola la garanzia, riconosciuta dalla Costituzione e dal diritto internazionale convenzionale, ad un effettivo, non meramente formale ed astratto, controllo giurisdizionale sulla legalità della misura, esponendo così l'Italia a probabili condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
È ben vero, infatti, che "le simple dè passement d'un dè laì lè gal ne constitue pas une mè connaissance du droit garantì", anche se "le temps ne'cessaire à l'examen d'un recours (pouvait) en mettre en cause l'efficacitè" del sindacato (Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 settembre 2000, Messina c. Italia). E però non può dubitarsi che, ove gli organi giurisdizionali, oltre ad inosservare i termini ordinatori fissati dalla legge per il loro intervento, rifiutino altresì di statuire in merito al ricorso dell'interessato, a causa dell'inutile decorso del termine di efficacia della misura, "l'absence de toute dè cision sur le fond des recours dè posè s contre les arretè s du ministre de la Justice a violè le droit du requè rant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal" (Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 ottobre 2003, Ganci c. Italia): in tal caso, sembra dunque agevole ravvisare la specifica violazione, non già dell'art. 13, bensì dell'art.
6.1 della Convenzione.
3. Ciò premesso in ordine all'ammissibilità in rito del ricorso, occorre rilevare che il ricorrente ha denunziato violazione di legge e mancanza di motivazione del decreto ministeriale di proroga della misura, sotto il profilo dell'omessa indicazione e valutazione di elementi di fatto comprovanti l'attuale permanenza di collegamenti con l'organizzazione camorristica di originaria appartenenza e il concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza, criticandosi in particolare l'automatismo applicativo e la sostanziale insindacabilità del meccanismo di proroga del trattamento penitenziario differenziato.
Mette conto di osservare che la Corte costituzionale, con numerose decisioni (nn. 349/93, 410/93, 332/94, 351/96, 376/97), ha chiarito che l'art. 41-bis comma 2 O.P. non è costituzionalmente illegittimo, in quanto sia interpretato nel senso della "piena sindacabilità" ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui al comma 2-quinquies dell'art. 41-bis O.P., dei decreti ministeriali sia di applicazione che di proroga del regime detentivo speciale, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, che sotto il profilo del rispetto, nel contenuto delle singole misure restrittive, dei limiti del potere ministeriale.
Di talché, non solo i provvedimenti applicativi devono essere concretamente giustificati in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza per l'effettivo pericolo scaturente dalla permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, ma anche per i decreti di proroga si richiede un'autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, per una sorta di inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte.
Ritiene il Collegio che, soltanto così interpretata la disposizione del comma 2-bis dell'art. 41-bis, laddove, con particolare riguardo al fenomeno della proroga, è consentita la rinnovazione della misura "purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno", si rivela non fondata la censura di violazione degli artt. 24 e 113 Cost., poiché, in base ad una soluzione costituzionalmente orientata, nessun limite può essere frapposto al sindacato giurisdizionale "pieno" sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione. Ma la critica difensiva, pure astrattamente condivisibile, non coglie tuttavia nel segno.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha invero sottoposto ad adeguato vaglio critico i dati fattuali idonei a sorreggere l'apprezzamento di attuale permanenza del vincolo di affiliazione e di concreta capacità del detenuto di mantenere contatti con la criminalità organizzata, nonostante le restrizioni del regime detentivo differenziato, e, confutando le tesi difensive già esposte nel reclamo, ha ritenuto giustificata la valutazione sfavorevole al ricorrente con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento, da un lato, alla posizione apicale da lui rivestita nel sodalizio criminoso noto come "clan dei Casalesi", facente capo a CO AV, ed all'accertata sua partecipazione a plurimi eventi omicidiari di matrice camorristica, nonché, dall'altro, all'assenza di specifici, ulteriori, elementi investigativi da cui risultasse l'avvenuta cesura dei collegamenti e la cessazione, quindi, delle esigenze di ordine e di sicurezza, cui la misura era finalizzata.
Il ricorso si palesa pertanto infondato e va respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004