Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'articolo unico della legge 16.10.1962, n. 1486, il marittimo giudicato temporaneamente inidoneo al lavoro ha diritto all'indennità giornaliera ( che comprende l'intera retribuzione di fatto percepita, con esclusione del solo compenso per lavoro straordinario) per tutto il periodo tra la cessazione dell'assistenza per malattia e il successivo accertamento dell'inidoneità permanente ai servizi di navigazione, entro il limite massimo di un anno che decorre dalla data dell'accertamento da parte della competente commissione medica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11531 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.P.S.E.M.A. - ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1223/99 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 19/10/99 R.G.N. 1472/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PANINI per delega LA GIOIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Torre Annunziata confermava la sentenza del pretore della stessa sede in data 18123 ottobre 1996, che aveva rigettato la domanda proposta da EN RO, contro l'IPSEMA, per ottenere l'indennità giornaliera (di cui all'art. unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1486), nell'intervallo fra la cessazione del trattamento economico di malattia ed il successivo accertamento della inidoneità permanente ai servizi della navigazione.
Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L'istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1486) - EN RO censura la sentenza impugnata per avergli negato il diritto all'indennità giornaliera (di cui all'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1486, cit.) - nell'intervallo tra la cessazione dell'assistenza per malattia ed il successivo accertamento, dell'inidoneità permanente ai servizi della navigazione - sebbene sia stato inidoneo, all'espletamento degli stessi servizi, durante lo stesso periodo.
Il ricorso e fondato.
2. Invero l'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1486 sancisce testualmente:
"I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da patte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennità giornaliera pali al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario".
All'evidente scopo di soccorrere il marittimo ammalato (od infortunato sul lavoro) - che, all'atto della cessazione del trattamento economico di malattia, non sia idoneo ai servizi della navigazione - l'indennità giornaliera, che ne risulta prevista, va corrisposta - "per tutto il periodo della inidoneità" - sia pure entro il limite massimo di un anno (vedi Cass., sez. un., n. 8306/95;
sez. lav. n. 5189/86, 3759/87). Nè rileva, ai fini del diritto a detta indennità giornaliera, la circostanza che il "periodo della inidoneità" - da essa indennizzato - cessi a seguito di successivo accertamento dell'idoneità oppure, come nella specie, della inidoneità permanente ai servizi della navigazione.
La prospettata ratio della stessa indennità giornaliera - di assicurare la copertura presidenziale, durante il periodo di inidoneità ai servizi della navigazione, una volta cessata l'assistenza per malattia od infortunio - all'evidenza ricorre in entrambi i casi.
Nè la soluzione contraria pare imposta dal tenore letterale della disposizione in esame (articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1486, cit.), che - nel prevedere l'indennità giornaliera per l'intero "periodo della inidoneità" - sembra prescindere dalla ragione di cessazione dello stesso periodo.
D'altro canto, darebbe luogo a dubbi di costituzionalità - in relazione sia al principio di uguaglianza, anche sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.), sia alla garanzia di prestazioni previdenziali adeguate alle esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.) - la negazione dell'indennità, proprio, al marittimo, che - successivamente al "periodo della inidoneità" da indennizzare - risulti permanentemente inidoneo, sebbene in questo caso ne sia evidente la maggiore esigenza di tutela.
La soluzione proposta pare quindi imposta, comunque, quantomeno dall'interpretazione adeguatrice della disposizione medesima. Resta impregiudicata, peraltro, la questione della cumulabilità fra la pensione - alla quale il marittimo abbia diritto in dipendenza dell'accertata inidoneità permanente - e l'indennità giornaliera, di cui si discute.
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003