Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11531
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Sentenza 25 luglio 2003

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Ai sensi dell'articolo unico della legge 16.10.1962, n. 1486, il marittimo giudicato temporaneamente inidoneo al lavoro ha diritto all'indennità giornaliera ( che comprende l'intera retribuzione di fatto percepita, con esclusione del solo compenso per lavoro straordinario) per tutto il periodo tra la cessazione dell'assistenza per malattia e il successivo accertamento dell'inidoneità permanente ai servizi di navigazione, entro il limite massimo di un anno che decorre dalla data dell'accertamento da parte della competente commissione medica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11531
    Data del deposito : 25 luglio 2003

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