Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9162 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A /01 2 16 R PUB LICA ALIANA 9 In home del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 1185/2000 Composta dai magistrati: Presidente Dott. Vincenzo Mileo 66 Francesco Antonio Maiorano Consigliere 66 Rep. 66 Corrado Guglielmucci 66 Cron.21081Z 66 Pasquale Picone Relatore 66 Bruno Balletti 66 Ud. 24.4.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IE OB, elettivamente domiciliate in Roma, Via F. De Sanctis, n. 4, presso l'avv. Giuseppe Tenchini, che lo rappresenta e difende con procura 1937 speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito con deposito della procura speciale- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 312 in data 13 gennaio 1999 (R.G. n. 24608/1989); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Nicola Valente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Ricorre OB TR per la cassazione, sulla base di due motivi, della sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibile l'appello contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Inps per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ovvero all'assegno di invalidità. La statuizione di improcedibilità dell'appello è motivata per non aver provveduto, in difetto di costituzione dell'appellato, l'appellante a rinnovare la notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito in primo grado per l'Inps, come disposto con ordinanza in data 17 marzo 1995, né, dopo aver riassunto la causa cancellata dal ruolo, proceduto alla stessa notificazione nel termine assegnatogli con ordinanza in data 24 settembre 1997. 2 L'Inps si è costituito mediante deposito di procura al difensore. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare di ufficio la nullità della notificazione ed inoltre l'ordinanza 17.3.1995 non gli era stata comunicata, tanto è vero che all'udienza fissata con l'ordinanza predetta era stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti. Con il secondo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione di legge e per vizio del procedimento, sostiene che la notificazione all'Istituto presso la sua sede e non al procuratore costituito doveva ritenersi pienamente valida perché l'elezione di domicilio presso il procuratore costituito in primo grado è efficace solo per tale grado del giudizio;
inoltre il Tribunale aveva rilevato la nullità della notificazione solo dopo aver disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio. Esaminati unitariamente i motivi di ricorso, entrambi diretti a censurare la statuizione di improcedibilità dell'appello, la Corte li giudica privi di fondamento. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare 3 il ricorso e il decreto. (Cass., sez. un., 29 luglio 1996, n. 6841 e le successive decisioni conformi). A tale principio si è attenuto il Tribunale, rilevando di ufficio, come espressamente prescrive l'art. 291, primo comma, c.p.c., il vizio che importava la nullità della notificazione e fissando un termine perentorio per rinnovarla. Nella fattispecie, infatti, l'atto di appello era stato notificato, in violazione dell'art. 330, comma primo, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, vizio non determinante la inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità della notificazione, con obbligo del giudice d'appello di rilevarla a norma dell'art. 291 c.p.c. (e ciò senza preclusioni, in tutto il corso del procedimento, derivandone altrimenti la nullità della sentenza) fissando all'appellante un termine perentorio per rinnovare la notificazione (cfr. Cass. 5 ottobre 1999, n. 11050; 7 aprile 2000, n. 4356). In ordine, infine, al motivo di censura relativo alla mancata comunicazione dell'ordinanza 17.3.1995 di fissazione di una nuova udienza di discussione per procedere alla rinnovazione della notificazione, è evidente la sua incidenza esclusiva sulla scadenza del termine perentorio, profilo questo completamente superato dalla nuova ordinanza 24.9.1997 con la quale il Tribunale aveva fissato un nuovo termine per procedere alla rinnovazione della notificazione. In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria. 4
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001. Il Presidente معه ا مسعدVincenzo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogg 6 LUG. 2001 E M E R P U IL CANCELLIERE S ordine alle spese del giudizio di di procedura civile. Il Consigliere estensore Понзили тісше I D A S , S O A L 0 L T 1 3 3 O . B 5 T I S R . D A N S A T 0 S 7 - O P 6 P - A 1 M I D 1 A E D O G E A R G T T O S E N I I L E G T S I E E R A R I L D L E O D