Sentenza 19 settembre 2000
Massime • 1
La decadenza da una carica pubblica, quale effetto della condanna per un delitto che priva il soggetto dell'elettorato passivo - per uno dei reati tassativamente indicati dall'art.1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16 - pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza, non esime dall'osservanza della procedura prevista dall'art.15 della legge n.55 del 1990, come modificato dalla legge n.16 del 1992, ed, in particolare dell'obbligo, previsto per la cancelleria del Tribunale o la segreteria del pubblico ministero di comunicare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria al prefetto, rientrando nei compiti di quest'ultimo disporre la sospensione del sindaco, del presidente della Giunta e del presidente del Consiglio comunale e spettando, altresì, alle assemblee elettive la competenza a pronunciarsi sulla decadenza dei propri membri per il sopravvenire di una causa di ineleggibilità, secondo la particolare procedura prevista dall'art.9-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed in particolare spettando al Consiglio comunale, in sede amministrativa, dichiarare la decadenza dalla carica di sindaco. Ne consegue che non sussiste il reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art.347, cpv, cod. pen., nell'ipotesi in cui il soggetto non abbia avuto notizia, nelle forme previste dalla succitata legge n. 55 del 1990 e successive modifiche, del provvedimento di cessazione o di sospensione dalle funzioni e permanga, pertanto, nella carica elettiva della quale a suo tempo sia stato legittimamente investito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2000, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 19/09/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2 Dott. LUCIANO DI NOTO - Consigliere - N. 1437
3 Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4 Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 17832/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
avverso la sentenza 23 marzo 2000 della Corte di Appello di Venezia pronunciata nel procedimento penale a carico di PA RO, n. a Cortina d'Ampezzo, il 15.03.1943.
Visti gli atti la sentenza denunciata ed il ricorso.
Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udito il Pubblico Ministero, Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Germano Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avv. Maurizio Paniz che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
p.
1. Con sentenza in data 4 novembre 1997 il Pretore Circondariale di Belluno - Sezione distaccata di Pieve di Cadore - dichiarava GA RO colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione. GA RO era stato citato a giudizio per rispondere del delitto di usurpazioni di funzioni pubbliche, ex art. 347 c.p., "perché, condannato con sentenza della Corte di Appello di Venezia del 24 giugno 1992, confermata con sentenza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 1993, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e quattro mesi per il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, pur avendo avuto partecipazione della predetta sentenza, continuava a svolgere funzioni di Sindaco, Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio Comunale di Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo fino al 10.06.93". Il pretore fondava la decisione sul rilievo che trattandosi di decadenza di pieno diritto conseguente alla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o, comunque, violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, essa non necessitava affatto di alcun atto formale, non essendo ciò espressamente previsto dall'art. 1, comma quarto, della legge n.16/92. Sottolineava al riguardo che l'imputato aveva comunque ricevuto "partecipazione" vale a dire "notizia" della sentenza cui conseguiva ope legis la decadenza dalle cariche politiche da lui ricoperte: Sindaco, Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio Comunale di Cortina d'Ampezzo, avendogli il suo difensore - l'avv. Assirelli - trasmesso il dispositivo della sentenza di cassazione 17.02.93, che rendeva definitiva la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Venezia.
p.
2. La Corte di appello di Venezia, su impugnazione dell'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe, l'assolveva dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.
I giudici del merito ponevano in rilievo che la decadenza dalla carica pur operando di diritto con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna necessitava pur sempre di un provvedimento specifico in proposito. Ciò si ricavava dall'interpretazione logico - sistematica dell'art. 15 legge 55/90, in particolare dei commi quattro bis, ter, quater e quinquies, considerato che sospensione e decadenza non sono due istituti tra loro indipendenti ma due momenti successivi di un'unica procedura più complessa. Mentre assurdo sarebbe stato attribuire allo stesso condannato "l'onere di valutare, indipendentemente dalla sua competenza giuridica, la sussistenza delle condizioni per la propria decadenza ed in particolare se la condanna passata in giudicato di un delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio". La mancata previsione di una specifica procedura relativa al comma 4 quinquies appariva, pertanto, evidente e giustificabile considerato che il passaggio in giudicato della sentenza non faceva altro che trasformare automaticamente la sospensione in decadenza. Ritenevano, quindi, che non essendo stata la "decadenza" preceduta affatto dalla "sospensione", la procedura di cui al comma 4 ter, doveva necessariamente essere adottata, nel caso di specie, in occasione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna costituendo essa una condizione perché la causa di decadenza divenisse operativa.
p.
3. Avverso questa sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione.
Denuncia la violazione del comma 4 quinquies dell'art. 15 della legge 19.03.90, n. 55, come modificata dalla legge 18.01.92, n. 16 e dalla legge 12.01.94, n. 30, nonché del combinato disposto degli artt. 648, comma 1, e 650, comma 1, cod. proc. pen..
Sostiene nel ricorso:
- che la legge (art. 15 legge n. 55/90) non prevede, quanto alla decadenza, alcuna procedura esecutiva;
- che nessun riferimento poteva farsi all'istituto della "sospensione" previsto dal comma 4 ter, essendo la "sospensione" e la "decadenza" istituti ontologicamente differenti tra loro, sicché non era possibile il ricorso all'analogia per colmare asserite lacune legislative, per invero inesistenti;
- che non vi era alcuna necessità di un autonomo procedimento per l'esecuzione di quei capi della sentenza passati in giudicato che, per legge, producono automaticamente i loro effetti. Ciò si ricavava espressamente dalla lettura del combinato disposto del primo comma dell'art. 648 e dal primo comma dell'art. 650 cod. proc. pen. che sanciscono espressamente l'immediata "forza esecutiva" delle sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
p.
4. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Occorre, innanzi tutto, brevemente sottolineare che l'art. 347 c.p. punisce a titolo di usurpazione di pubbliche funzioni due distinte ipotesi criminose, previste, rispettivamente, nei commi primo e secondo: la cosiddetta "usurpazione in senso stretto" e la continuazione arbitraria nell'esercizio di una pubblica funzione o nelle attribuzioni di un pubblico impiego.
Il nomen juris dell'articolo pone subito l'accento sulla peculiarità delle condotte penalmente rilevanti, in particolare sull'arbitrarietà delle stesse. Usurpazione, secondo l'accezione comune del termine, alla quale occorre fare riferimento, a norma dell'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, non avendogli il legislatore attribuito un diverso significato, indica l'atto di chi fa indebitamente proprio un titolo, un bene o un ufficio. Essa sottende, perciò, la mancanza di una norma giuridica o di un atto dell'Autorità competente che legittimi la condotta dell'agente. Riferita ad una funzione pubblica o alle attribuzioni inerenti ad un pubblico impiego l'usurpazione ne indica l'assunzione in maniera arbitraria, la presa di possesso ed il loro svolgimento senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri ed in contrasto con quelli della P.A. (sez. 6^ - 10.07.95, P.G. c/Musa, rv. 202998).
Oggetto di tutela è l'interesse dello Stato al regolare funzionamento della P.A. intesa in senso lato, in particolare quello diretto ad assicurare agli organi competenti di essa l'esclusivo potere di disporre della titolarità dell'esercizio delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi.
Il reato in esame si configura anche nell'ipotesì prevista dal cpv. dell'art. 347 c.p. della persistenza abusiva nell'esercizio di funzioni o attribuzioni pubbliche da parte di chi ne era stato legittimamente investito, dopo aver ricevuto partecipazione del documento che le fa cessare o sospendere.
Il dolo, in entrambe le ipotesi, è quello generico costituito dalla volontà cosciente e libera: - di assumere o esercitare la funzione o l'attribuzione di cui si tratta con la consapevolezza di non esserne autorizzato o necessitato;
oppure di continuare nell'esercizio delle funzioni o delle attribuzioni pur avendo, il p.u. o l'impiegato, ricevuto partecipazione che le fa cessare o sospendere, quindi nella volontà consapevole di disobbedire. L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, al comma 4 - quinquies, a sua volta, così recita: "Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna..." per uno dei delitti in esso elencati.
La misura, proprio perché introdotta con le "disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", contenute nella legge n. 55/99, in particolare con "le disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali", era stata inizialmente prevista solo per la condanna concernente il delitto di cui all'art. 416 bis del codice penale "ovvero (per) i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso". Successivamente, in seguito al riordino della disciplina riguardante la eleggibilità e la permanenza in carica di amministratori e dipendenti delle regioni e degli enti locali, disposto con la legge 18 gennaio 1992, n. 16, al fine di arginare il fenomeno delle infiltrazioni di stampo mafioso all'interno degli organi di autonomia locale e per assicurare il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la decadenza di diritto dalla carica è stata estesa alle condanne riguardanti altre figure di reato, tra le quali vi è quella che qui interessa, indicata alla lett. c), concernente "coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b)", poiché su di essa si fonda l'ipotizzata usurpazione di pubbliche funzioni addebitata all'imputato, essendo stato GA RO condannato dal Tribunale di Belluno, con sentenza 16 aprile 1991, confermata dalla Corte di appello di Venezia, il 24 giugno 1992, divenuta esecutiva il 16 febbraio 1993, per il delitto di falso ideologico in atto pubblico.
La decadenza dalla carica pubblica, in conseguenza del venire meno delle condizioni di eleggibilità, nel corso del mandato elettivo, a seguito della condanna subita per uno dei gravi reati tassativamente indicati nel comma 1 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), che ha integralmente sostituito i primi quattro commi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni - per la prevenzione della delinquenza di - tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), aggiungendovi altresì commi da 4 - bis a 4 - octies, produce i suoi effetti, ope legis, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Da ciò, tuttavia, non ne discendono le conseguenze indicate dal pubblico ministero ricorrente.
La decadenza di diritto, secondo la sequenza logica dettata dal legislatore, posta bene in rilievo dalla corte veneta, e il momento finale di una unica procedura più complessa che disciplina la eleggibilità, la capacità di assumere e mantenere cariche di uffici di varia natura nelle regioni, nelle province, nei comuni ed in altri enti ed organismi di autonomia locale. Dalla regola della "non candidabilità" alle elezioni regionali comunali e circoscrizionali, di quanti hanno riportato condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello - secondo l'originario dettato normativo, dichiarato poi illegittimo, in parte qua, dal Giudice delle leggi, con sent. n. 141 del 1996 - per i reati tassativamente indicati nel comma 1 dell'art. 15, in esso sancita, consegue, a norma del comma 4 - bis, "la immediata sospensione" dalla carica, quando "alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina" e, quindi la decadenza di diritto da essa dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, secondo il disposto di cui al comma 4 - quinquies. Il comma 4 - ter, a sua volta, fa obbligo alla cancelleria del tribunale o alla segreteria del pubblico ministero di comunicare al prefetto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria essendo suo compito disporre la sospensione del sindaco, del presidente della Giunta e del presidente del Consiglio comunale. Nel caso di specie, nonostante il vigore della legge n. 16/1992, la procedura in essa prevista non è stata seguita affatto. Nè la cancelleria del tribunale ne' la segreteria del pubblico ministero hanno comunicato al Prefetto la condanna inflitta dal Tribunale di Belluno, con sentenza in data 16 aprile 1991, confermata dalla Corte di appello di Venezia il 24 giugno 1992, a GA RO, che ricopriva le cariche di sindaco, presidente della Giunta e presidente del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo, per il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. Tanto basta ad escludere in radice la configurabilità del delitto in esame. La inosservanza del procedimento dettato dall'art.15 della legge n. 55/90, come modificato dalla legge 1992/16, non ha reso affatto arbitrario il permanere dell'imputato nella carica elettiva da lui ricoperta, della quale era stato a suo tempo legittimamente investito. La decadenza dalla carica, quale effetto della condanna per un delitto che dà luogo alla non candidabilità e priva, quindi, il soggetto dell'elettorato passivo, pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza non esime affatto dall'osservanza delle procedure previste in materia dalle leggi che disciplinano la composizione e le elezioni degli organi degli Enti autonomi territoriali (regione, provincia, comune e circoscrizioni). Tanto meno sottrae agli organi preposti: le assemblee elettive, la competenza ad essi demandata di pronunciarsi sulla decadenza dei propri membri per il sopravvenire di una causa di ineleggibilità, secondo la particolare procedura amministrativa prevista dall'art.
9 - bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). E questa è la ragione per la quale il comma 4 - quinquies dell'art. 15 della legge n. 55/1990 - sostituito dall'art. 1 della legge 1992 n. 16 - nulla ha disposto per rendere concreto l'effetto penale conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Nè l'usurpazione può ritenersi sussistente per non essersi l'imputato dimesso dopo aver ricevuto notizia dal proprio difensore dell'esito negativo del ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza della corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna inflittagli dal Tribunale di Belluno. A parte il rilievo che decadenza e dimissioni sono istituti tra loro ontologicamente differenti;
che nessun obbligo aveva l'imputato di dimettersi dalla carica di sindaco considerato che spettava comunque al Consiglio comunale in sede amministrativa dichiarare di ufficio la sua decadenza, ex art.
9 - bis, comma 8, d.P.R. 1960/570;
occorre sottolineare che difetta nella specie il presupposto richiesto dall'art. 347, cpv., c.p. - non avendo egli ricevuto partecipazione nelle forme previste dall'ordinamento giuridico del provvedimento di cessazione o di sospensione dalle funzioni, tale non essendo la notizia da lui ricevuta attraverso il difensore dell'esito negativo del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001