Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2000, n. 6191
CASS
Sentenza 19 settembre 2000

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La decadenza da una carica pubblica, quale effetto della condanna per un delitto che priva il soggetto dell'elettorato passivo - per uno dei reati tassativamente indicati dall'art.1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16 - pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza, non esime dall'osservanza della procedura prevista dall'art.15 della legge n.55 del 1990, come modificato dalla legge n.16 del 1992, ed, in particolare dell'obbligo, previsto per la cancelleria del Tribunale o la segreteria del pubblico ministero di comunicare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria al prefetto, rientrando nei compiti di quest'ultimo disporre la sospensione del sindaco, del presidente della Giunta e del presidente del Consiglio comunale e spettando, altresì, alle assemblee elettive la competenza a pronunciarsi sulla decadenza dei propri membri per il sopravvenire di una causa di ineleggibilità, secondo la particolare procedura prevista dall'art.9-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed in particolare spettando al Consiglio comunale, in sede amministrativa, dichiarare la decadenza dalla carica di sindaco. Ne consegue che non sussiste il reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art.347, cpv, cod. pen., nell'ipotesi in cui il soggetto non abbia avuto notizia, nelle forme previste dalla succitata legge n. 55 del 1990 e successive modifiche, del provvedimento di cessazione o di sospensione dalle funzioni e permanga, pertanto, nella carica elettiva della quale a suo tempo sia stato legittimamente investito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2000, n. 6191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6191
    Data del deposito : 19 settembre 2000

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