Sentenza 26 giugno 1998
Massime • 1
Il reato di cui agli artt. 96 sub f) del R. D. 25 luglio 1904 n. 523 e 374 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F - costruzione di un fabbricato a distanza non legale dall'argine di un corso d'acqua - deve considerarsi permanente, perché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, che sigla solo la fase di consumazione dell'illecito, ma si protrae per tutta la durata degli stessi. La permanenza cessa con la sospensione dei lavori, con il sequestro dell'opera o con la sua ultimazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/1998, n. 9143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9143 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pioletti Giovanni Presidente del 26.6.1998
1. Dott. Accattatis Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Quitadamo Nicola Consigliere N.2373
3. Dott. Squassoni Claudio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Salvago Salvatore Consigliere N.12539/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pisa
avverso la sentenza del Pretore di Pisa, sd. San Miniato, 5.12.1947;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Frangini Bruno che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe precisata, il Pretore di Pisa - sd San Miniato - ha dichiarato non doversi procedere nel confronti di BI IG e GA IGa in ordine ai reati di cui agli artt.96 sub F) RD 523/1904,374 L.2248/1985 all.F (costruzione di un fabbricato situato a distanza non legale dall'argine del fiume Arno) perché estinto per prescrizione.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha evidenziato che l'illecito in esame ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui la costruzione viene portata a compimento;
pertanto da tale epoca (nel caso il manufatto era ultimato alla data di accertamento del reato: concreto i 27.12.1993) incomincia a decorrere il dies a quo del termine prescrizionale.
Per l'annullamento della sentenza pretorile ricorre in Cassazione il competente Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. Assume che il reato ha natura permanente, quanto la condotta non si esaurisce nell'abusiva costruzione, ma comprende anche il periodo di mantenimento della situazione di pericolo determinata dalla presenza delle opere illegali;
conclude, pertanto, che il reato non fosse estinto per prescrizione.
La deduzione del ricorrente, a parere della Corte, non è meritevole di accoglimento.
Nei reati permanenti acquista rilevanza non solo l'attività del soggetto che realizza la lesione del bene giuridico, ma anche quella successiva del mantenimento volontario della condotta illegittima;
al fine di stabilire se il reato abbia carattere permanente, necessita accertare gli estremi della condotta vietata e la durata della medesima, sotto un profilo strettamente normativo. Nella fattispecie in esame il legislatore ha indicato con precisione il contenuto del precetto: il comportamento inibito, per l'ipotesi che qui interessa, come risulta dal testo nominativo, consiste nel vietare lavori che possono alterare gli argini.
Il dilatare la portata di tale locuzione fino a comprendere non solo l'esecuzione dei lavori, ma il loro mantenimento significa valicare la "parola" della legge interpretandola contra reum in violazione di principio di legalità da cui deriva quello di tassatività della fattispecie.
Pertanto il reato deve considerarsi permanente perché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio del lavori che sigla solo la fase di consumazione dell'illecito, ma si protrae per tutta la durata degli stessi 1a permanenza cessa con la sospensione dei lavori, con il sequestro dell'opera o cori la sua ultimazione;
dopo tali epoche permangono le conseguenze pericolose o dannose del reato per il corso ordinario delle acque, per la navigazione o per i diritti dei terzi.
Tuttavia effetti ulteriori derivanti dal mantenimento della struttura non danno luogo ad una ipotesi di reato, ma determinano l'obbligo di intervento della Pubblica Amministrazione, ex art.378 L.224871985 all.F, tenuta all'autotutela mediante rimessione in pristino dello stato dei luoghi (conf.Sez.3 sent. 619/1997).
P Q M
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998