Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
LIANA1 66 0 1 /S.U. IN NOME DEL POL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Andrea VELA Primo Presidente - R.G.N. 12962/99 AMIRANTE Presidente di sezione Cron. 12927 Dott. Francesco Rep. 2169 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Dott. Rafaele CORONA Rel. Consigliere Ud. 17/11/00 Dott. Antonio VELLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti 000 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere OPP 2001--- Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere IL CANCELLIERE LIRE 1500 ha pronunciato la seguente SE NT ENZ A sul ricorso proposto da: RD UI NELLA QUALITA' DI TITOLARE 0523823 + DELL EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO PIU' " elettivamente " 0523824 domiciliata in ROM, A VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI,39 presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO MILONE, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente m 2000 contro 1036 -1- .. MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI;
- intimato avverso la decisione n. 355/98 del Consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia PALERMO, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per giurisdizione del giudice il rigetto del ricorso;
amministrativo. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU DO, titolare dell'emittente radiofonica "Radio più”, pre- sentò al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni la domanda di conces- sione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale, ai sensi dell'art. 32 della L. 6 agosto 1990, n. 223. La domanda fu respinta con decre- to ministeriale 22 febbraio 1994, perché non risultava inoltrata entro i - termini prescritti dall'art. 4 comma 3 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, con- vertito nella legge 27 ottobre 1933, n. 422 la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 4 comma 2. Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sicilia, la società im- pugnò il provvedimento di diniego. L'Amministrazione si costituì e chiese il rigetto del ricorso. Il Tribunale Amministrativo, con sentenza luglio 30 novembre 1996 respinse il ricorso e, pronunziando sul gravame, il Consiglio di Giu- stizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza 17 novembre 1997-9 giugno 1998, rigettò l'appello. LU DO, nella qualità di titolare dell'emittente radiofonica "Radio più", ricorre per cassazione;
non svolge attività difensiva il Mini- stero per le Poste e le Telecomunicazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso, la ricorrente deduce difetto di giurisdi- zione del giudice amministrativo per aver giudicato in materia riservata alla pubblica amministrazione o al potere legislativo. 2 in vigore Dopo l'entrata Remissione del decreto, con il quale era stata revocata l'autorizzazione per la radiodiffusione in ambito locale, si sono susseguite una serie di leggi recanti disposizioni per l'esercizio delle attività di ra- diodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e nazionale, al fine di au- torizzare la prosecuzione dell'esercizio delle imprese televisive fino al ri- lascio delle nuove concessioni, previo riordino del sistema. Accertata la volontà del legislatore di demandare al potere esecutivo 0 alla istituenda Autorità per la garanzia delle comunicazioni l'elaborazione di un nuovo sistema radiotelevisivo, il giudice amministra tivo non avrebbe dovuto pronunciare sul ricorso, per essere lo stesso giu- dice privo di giurisdizione e per non esservi nessun interesse pubblico da tutelare, tenuto conto che la Pubblica Amministrazione aveva mostrato di perseguire non la chiusura degli impianti esistenti, ma piuttosto la loro regolarizzazione. 2.- ricorso deve essere rigettato. L'art. 32 della L. 6 agosto 1990, n° 223, rubricato "autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio", al n° 1 dispone che "i privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodif- fusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale ed i connessi col- legamenti di sono autorizzati a proseguire telecomunicazione, nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato do- manda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa, ovvero fino alla reiezione della domanda e co- 1. 1 3 munque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Dalla giurisprudenza consolidata si afferma che, qualora il privato, titolare di una emittente via etere di programmi radiotelevisivi in ambito locale, il quale non abbia ottenuto alcun provvedimento autorizzativo o concessorio della Pubblica Amministrazione, insorga contro il provvedi- mento adottato dalla competente autorità amministrativa di diniego della concessione, per non essere stata inoltrata in termini la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, deve negarsi la giurisdizione del giudice ordinario e deve affermarsi quella del giudice amministrativo, atteso che la posizione soggettiva del privato, nel rapporto con l'Amministrazione, ha natura e consistenza non di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo. Anche in un sistema di liceità delle diffusioni radiotelevisive via ete- re in ambito locale e di mancanza di una specifica disciplina delle stesse, invero, deve ritenersi pubblicistico sussistente il potere dell'Amministrazione di controllo delle emittenti locali. Tale potere pub- blicistico dell'Amministrazione deve ritenersi sussistente anche nel pe- riodo di vigenza della disciplina transitoria disposta dalle norme di cui al- la legge n° 223 del 1990 e della successiva normativa di cui al decreto legge n° 323 del 1993, convertito nella legge n° 422 del 1993, trattandosi di disposi- zioni non incidenti sulla natura e sulla consistenza dell'indicata posizione soggettiva del privato. In particolare, la legge 6 agosto 1990, n° 223, pur det- tando all'art. 32 norme di salvaguardia degli impianti autorizzati alla pro- JL 4 secuzione del loro esercizio, non fa da ciò discendere una disciplina inno- vativa della materia quanto alla consistenza delle posizioni giuridiche soggettive che vengono in considerazione (Con riferimento alla stessa que- stione si veda Cass., Sez. Un., 5 aprile 2000, n. 104 s.u.; con riferimento a questioni consimili, oltre Corte Cost., 24 marzo 1993, n. 112, si vedano: Cass., Sez. Un., 7 maggio 1996, n. 4219; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11172; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 1995, n. 10919; Cass., Sez. Un., 26 luglio 1990, n. 7563; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1990, n. 864; Cass., Sez. Un., 3 di- cembre 1984, n. 6326). (Non può considerarsi dissenziente Cass., Sez. Un., 21 novembre 1997, n. 11621, che riguarda il caso diverso delle controversie tra i privati avente ad oggetto il c.d. preuso delle frequenze radiotelevisi- ve). Posto che la posizione di LU DO, titolare dell'emittente radio- fonica "Radio Più", consiste nella situazione di mero interesse legittimo, la cui tutela è affidata al giudice amministrativo (del resto, adito dalla stessa -ricorrente), si può escludere che il sopravvenire di nuove norme in mate- ria di diffusione radio televisiva privata incida sul potere del giudice am- ministravo di conoscere circa la legittimità del provvedimento di diniego della concessione. Per la verità, le intervenute modifiche legislative, consistenti soprat- tutto in ulteriori proroghe dei termini e del regime transitorio introdotto dalla legge n° 223 del 1990, non interferiscono in nessun caso sulla giuri- sdizione generale di legittimità del TAR Sicilia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. Il compito di questi giudici ammini- 5 strativi (Tribunale Regionale Amministrativo e Consiglio di Giustizia Amministrativa) di valutare la sussistenza dei vizi denunciati dall'atto doveva svolgersi, ed effettivamente è stato svolto, tenendo presente come parametro di valutazione della legalità dell'azione amministrativa esclu- sivamente il quadro normativo vigente al momento del suo svolgimento, secondo il principio fondamentale del tempus regit actum. Avuto riguardo alle osservazioni che precedono, la Corte deve re- spingere il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice amministrati- vo. Non deve pronunziarsi sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolta attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministra- tivo. Roma, 17 novembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente howo Dott. Rafaele Corona Dott. Andrea Vela En hin siti 290000 Mor it Collaboratore di Cancelle Depositato in Cancelleria Roma, 23 APR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA,