Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10156 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 1 015 6 /0 1 RE JBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. N. 3845/98 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.22764 "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese -Ud. 7.5.2001 "" Florindo Minichiello -Oggetto: 11 Stefano M. ST Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente contro 2178 LA AN, res. in Terni, via del Camoscio n. 29 intimata 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n° 57/97 in data 10/22 febbraio 1997 (R.G. 832/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Michele Di Lullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, perché non notificato, il ricor- SO in appello proposto dall'INPS nei confronti di RO AN avverso la sentenza del Pretore del luogo in data 2 febbraio 1996. Contro questa decisione l'INPS ricorre per cassazione con tre motivi. RO AN, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato in data 15 febbraio 2001, non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 39 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., l'INPS la- menta che il Tribunale abbia omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di continenza di causa sollevata nell'atto di appello. 2 I l secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 c.p.c., tutti in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. L'Istituto sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'appello inammissi- bile scl perché non notificato alla controparte. Con il terzo motivo denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 495/93; del d.l. 166/96 art. 1 comma 3 e successivi dd.ll. 295/96, 396/96, 499/96, legge 608/96, art. 1 comma 6; della legge 662/96 art. 1 commi da 181 a 184; degli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c., tutti in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 si sostiene che il Tribunale, esaminando la causa nel merito, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 183 dell'art. 1 1. n. 662 del 1996, pur in assenza della notifica dell'atto di appello. La Corte ritiene fondato il secondo motivo, restando così as- sorbito l'esame degli altri. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, “nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla leg- ge, nella cancelleria del giudice ad quem>>; tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguen- za che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza -giuridica o 3 di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice 421 che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. fissazione di allo stesso, previa c.p.c. e di assegnare un'altra udienza di discussione, un termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso, unitamen- te al decreto presidenziale di fissazione della nuova udien- za. (Cass., sez. un., 29 luglio 1996 n. 6841; sez. un. 25 " ottobre 1996 n. 9331; 21 luglio 2000 n. 9645). Nella specie, la sentenza impugnata riferisce che il Tribuna- le ha riscontrato che l'atto di appello (con il pedissequo decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c.) non fu notificato alla controparte e che questa non si costituì, venendo così dichiarata contumace. In tale situazione, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l'appello era stato tempestivamente depositato, e, in caso affermativo, disporre la notifica dell'atto entro prefissando termine perentorio. Non essendo ciò avvenuto, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Perugia perché proceda all'esame dell'appello. Allo stesso giudice si rimet- te il regolamento delle spese di questo giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
4 La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara as- sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 7 maggio 2001. Il Presidente . P Il Consigliere estensore Bruno BattinselВлико IL CANCELLIERE CancelleriaDepositato LUG. 2001 با oggi,. شد IL CANCELLIERE I D , A S O 0 L S 1 L A . T O T R R A A T S O 3 P 3 O IM 5 A . D P A N E D , A E 3 O T R O N T T E IS T S I G E R E I A R D L L O E D 5