Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
È illegittima la sentenza emessa a seguito di patteggiamento che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena, su cui le parti hanno concordato, all'adempimento di obblighi civilistici da parte dell'imputato (nella specie, al pagamento di quanto dal medesimo dovuto a titolo di assegno stabilito nel processo di separazione). Infatti, trattandosi di statuizione discrezionalmente adottabile dal giudice (ex art. 165 cod. pen.), essa non può alterare lo schema pattizio delineato nella procedura di cui all'art. 444 cod. proc. pen., essendo il giudice in tale rito stretto nell'alternativa tra il conformare integralmente la decisione agli esatti termini del patto e il respingerlo, procedendo a rito ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/1998, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 1/10/1998
1. Dott. NO Oliva Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso Consigliere N.2840
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.8660/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI NO, n. a Santos (Brasile) il 26.5.1957 avverso la sentenza in data 17 gennaio 1997 del ET di Venezia, sezione distaccata di Dolo Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Fatto
Con sentenza emessa ex artt. 444 e 448 c.p.p. in data 17 gennaio 1997, il ET di Venezia, sezione distaccata di Dolo, applicava a LI NO, imputato del reato di cui all'art. 570 c.p. per avere fatto mancare alla moglie separata e alla figlia minore i dovuti mezzi di sussistenza (in Dolo, fino al gennaio 1993), la pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione e lire 300.000 di multa, con la concessione della sospensione condizionale della pena medesima subordinatamente al pagamento integrale da parte dell'imputato, entro il termine di tre mesi, di quanto dovuto ai congiunti fino al gennaio 1993 in forza del provvedimento di separazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando, con un primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 570 c.p., essendo stato il reato contestato nella ipotesi di cui al primo comma, punita alternativamente con la reclusione o la multa, mentre il ET aveva applicato congiuntamente dette sanzioni, come se si fosse trattato della ipotesi di cui al capoverso dell'art. 570, che non era stata contestata.
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, in ordine alla quale il p.m. aveva prestato consenso. Ingiustificatamente il ET aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale, che era stato richiesto solo in via subordinata, senza illustrare le ragioni per le quali non riteneva accoglibile la richiesta principale. Con un terzo motivo, viene denunciata la inosservanza dell'art.444 c.p.p., avendo il ET illegittimamente subordinato la sospensione della pena "all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato", senza che ciò avesse costituito oggetto del patteggiamento.
Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia la inosservanza dell'art. 486 c.p.p., per omessa citazione dell'imputato alla udienza alla quale il dibattimento era stato rinviato a causa dell'impedimento del difensore, facendo presente che illegittimamente era stata dichiarata la sua contumacia in prima udienza, dichiarazione cui ostava proprio la mancata comparizione del difensore per legittimo impedimento.
Infine, il ricorrente denuncia la inosservanza dell'art. 82 c.p.p., essendosi la parte civile limitata a presentare una nota spese senza conclusioni scritte, il che implicava in forza dell'art. 82 la revoca della costituzione di parte civile e conseguentemente impediva la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite alla parte civile.
Diritto
Il terzo motivo, che ha carattere pregiudiziale, è fondato. Come costantemente affermato da questa Suprema Corte, deve ritenersi illegittima la sentenza emessa a seguito di patteggiamento che subordina il beneficio della sospensione condizionale delle pena, su cui le parti hanno concordato, all'adempimento di obblighi civilistici da parte del condannato (nella specie, al pagamento di quanto dovuto dall'imputato a titolo di assegno stabilito nel processo di separazione;
a nulla rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale requirente, che tale adempimento derivava già dal provvedimento del Tribunale di omologa della separazione consensuale).
E infatti, trattandosi di statuizione discrezionalmente adottabile dal giudice (ex art. 165 c.p.), essa non può alterare lo schema pattizio delineato dalla procedura di cui all'art. 444 c.p.p., essendo il giudice stretto nell'alternativa tra il conformare integralmente il decisum agli esatti termini del patto e il respingerlo, procedendo a rito ordinario (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, u.p. 20 ottobre 1994, Romagnoli, rv. 199693). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al ET di Venezia, per l'ulteriore corso di giustizia, restando assorbiti in tale statuizione gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al ET di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999