Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/1998, n. 2840
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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È illegittima la sentenza emessa a seguito di patteggiamento che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena, su cui le parti hanno concordato, all'adempimento di obblighi civilistici da parte dell'imputato (nella specie, al pagamento di quanto dal medesimo dovuto a titolo di assegno stabilito nel processo di separazione). Infatti, trattandosi di statuizione discrezionalmente adottabile dal giudice (ex art. 165 cod. pen.), essa non può alterare lo schema pattizio delineato nella procedura di cui all'art. 444 cod. proc. pen., essendo il giudice in tale rito stretto nell'alternativa tra il conformare integralmente la decisione agli esatti termini del patto e il respingerlo, procedendo a rito ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/1998, n. 2840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2840
    Data del deposito : 1 ottobre 1998

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